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Mobilità, n. 5 settembre/ottobre 1999

Opinioni sostenibili

Una sentenza umanitaria

E' giusto estendere i benefici fiscali previsti per i disabili motori anche ai disabili sensoriali e intellettivi? Per la Commissione Tributaria di Mantova, sì. Ma la motivazione del provvedimento è assai fragile e non tiene conto dello spirito delle norme. Eppure una via d'uscita seria ci sarebbe...

 

ElevatoreUna delle discussioni più accese nell'ambio delle agevolazioni fiscali deriva dall'esclusione delle persone con disabilità intellettiva e sensoriale dai benefici previsti invece per i disabili fisici che adattino un veicolo al trasporto o alla guida.

Una recente sentenza del Tribunale di Mantova contribuisce non poco ad accendere speranze e ad alimentare polemiche. Avvertiamo subito i Lettori che la sentenza riportata non ha alcun valore di precedente, né è applicabile al di fuori della causa trattata.

Il caso è quello di un genitore di due persone con disabilità intellettiva, che, vistosi rifiutare l'esenzione dal bollo di circolazione, ha coraggiosamente ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova la quale ne ha riconosciuto invece il diritto. Le motivazioni, tuttavia, sono piuttosto deboli e mal formulate e non saranno certo tali da far cambiare idea al Legislatore.

La Commissione sembra ignorare il reale spirito delle norme e che emerge in modo chiaro dal testo, dagli atti parlamentari e da un ormai nutrito corpus di circolari: l'agevolazione è infatti volta a compensare le spese aggiuntive sostenute per adattare un mezzo destinato ad un disabile. Dal momento che le persone con disabilità sensoriale o intellettiva non abbisognano di alcun adattamento, data la natura della menomazione, vengono escluse dai benefici IVA, IRPEF e dell'esenzione dal bollo. Questa, discutibile o meno, è la chiarissima intenzione espressa dal Legislatore e applicata dall'Amministrazione finanziaria. Fa sorridere l'affermazione che lo stesso Legislatore avrebbe detto meno di quanto avrebbe voluto (minus dixit, quam voluit).

A Mantova è poi stata ventilata una questione di legittimità costituzionale che sarebbe interessante vedere affrontata dalla Consulta.

La motivazione è inoltre viziata alla radice dalla convinzione che "l'handicappato fisico (...), pur con certi accorgimenti meccanici, può viaggiare autonomamente"; ciò tradisce una cattiva lettura delle norme e dell'iter di queste. La legge 449/1997 ha esteso le agevolazioni ai disabili motori gravissimi non in grado condurre autonomamente un mezzo di trasporto, proprio in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 1991 che suggeriva di equiparare i benefici previsti, in precedenza, solo per i disabili titolari di patente di guida speciale.

Da questa convinzione discende il "poco simpatico paragone" della Commissione mantovana secondo cui "l'handicap psichico" sarebbe più grave della disabilità motoria.

C'è invece un elemento di sicuro interesse sollevato dalla sentenza: "Il ricorrente ha dimostrato che egli è costretto ad impegnare la sua persona per il trasporto dei due figli minorati (...)"

A parere di chi scrive è su questo aspetto che di deve far leva per ottenere benefici fiscali. Non è realistico, a nostro avviso, ipotizzare l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, detrazioni IRPEF e esenzione dal bollo, su mezzi che non hanno subito alcun adattamento e cioè che sono acclaratamente finalizzati a persone con disabilità. Finiremmo per avere milioni di mezzi "agevolati" ma non con certezza utilizzati per l'integrazione dei disabili, unico obiettivo che ci interessa davvero.

Vanno piuttosto valutate, studiate e proposte forme diverse di agevolazione finalizzate alla specifica mobilità di quelle persone con disabilità sensoriale o intellettiva che necessitano di un permanente accompagnamento. L'intervento non è più sull'auto non adattata, ché sarebbe perdente e darebbe adito a elusioni, ma, appunto, sull'integrazione sociale e sui suoi costi più rilevanti rispetto alle situazioni di assenza di handicap sensoriale o intellettivo.

La forma dell'agevolazione percorribile potrebbe essere una forma di bonus fiscale da assegnare alle famiglie in cui sia presente un disabile intellettivo o sensoriale che frequenti centri occupazionali, riabilitativi, oppure che svolga un'attività lavorativa o, ancora, che frequenti la scuola. La documentazione probatoria potrebbe limitarsi al certificato di invalidità o di handicap e un'attestazione del centro, scuola, cooperativa o luogo di lavoro frequentati. Il bonus permetterebbe di detrarre forfettariamente una cifra prestabilita in sede di denuncia dei redditi.
Ci sembra questa una proposta sostenibile e credibile. Diversamente da altre.

La sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - Sezione 3
R.G. RICORSI 44/99 - UDIENZA DEL 12/05/1999 H. 15.30

Sentenza num. 52/03/99 - Pronunciata il 12/05/1999 e Depositata in Segreteria il 08/06/1999

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sezione 3, riunita con l'intervento dei signori (...) ha emesso la seguente sentenza sul ricorso 44/99 depositato il 15/01/1999 avverso Rimborso Bollo Registro 98 contro la D.R.E Regione Lombardia da Castaldo Angelo (...)

In fatto

CASTALDO LUIGI ANGELO ha proposto ricorso contro il diniego della D.R.E. di Mantova al rimborso del bollo auto per i portatori di handicap.
Sostiene nel ricorso che il rimborso compete anche a chi ha fiscalmente a carico il portatore di handicap.
Precisa di essere padre di due figli gemelli di 15 anni, entrambi portatori di handicap psichico. Chiede il rimborso della tassa pagata per l'anno 1998 ammontante a L. 702.000.
In data 20.4.99 ha prodotto certificati dell'A.S.L. di Mantova, certificati art. 4 della Legge 104/92 e copie dell'avvenuto pagamento del Tributo.

Motivi della decisione

La disposizione in esame, nella sua dizione letterale, sembra riferirsi ad una sola categoria di persone handicappate e cioè solo agli handicappati con difficoltà motorie per i quali si renda necessaria una modificazione del mezzo di trasporto per adattarlo alla loro condizione. E' evidente che la norma, se fosse intesa in questo più ristretto significato escluderebbe dal beneficio tutti gli altri handicappati, i quali pur non soffrendo di difetti fisici, sono colpiti da mali assai più gravi e cioè da difetti psichici che impediscono di guidare i veicoli, siano essi adattati o meno. In tal caso infatti nessun adattamento risulterebbe sufficiente. L'interpretazione proposta dall'Ufficio dimostrerebbe che ci si trova di fronte ad una legge palesemente iniqua e in violazione del diritto di uguaglianza tra tutti i cittadini e come tale da ritenere viziata di illegittimità costituzionale. Si deve quindi interpretare la Legge senza fermarsi al significato letterale perché i criteri d'interpretazione, quando il significato letterale porta a conseguenze distorte o palesemente inique suggeriscono di adottare l'interpretazione estensiva per conferire alla norma una portata logica ed equa. Nel caso in esame il legislatore "minus dixit, quam voluit".

Il ricorrente ha dimostrato che egli è costretto ad impegnare la sua persona per il trasporto dei due figli minorati e pertanto questa situazione non può essere trattata diversamente da quella assai meno grave dell'handicappato fisico che, pur con certi accorgimenti meccanici, può viaggiare autonomamente.

Con la sua estesa interpretazione della Legge il ricorso merita accoglimento. Le spese devono essere compensate perché il rigetto dell'istanza è stato motivato con argomentazione di carattere opinabile.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso. Spese compensate

 

 

 

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