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Mobilità n.6 - novembre/dicembre
1999
Il decreto
Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999,
n. 332
"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:
modalità di erogazione e tariffe."
(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 27/9/99 n. 227)
Art. 1
Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati
negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato
1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
(Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità
di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità
provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica
e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori
dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi
(protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli
di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da
un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista
ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco
n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione
continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un
determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato,
su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti
nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente
cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata
da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio
della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai
sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi
(ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non
richiede l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi
acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie
locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate
nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo
non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento,
ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore,
per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza
la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione
non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato
dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore
e corrispondente a quello erogato.
6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime
disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la
fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore
allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della
Sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle
condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione
e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono
essere autorizzati.
Art. 2
Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti
nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione
a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi
della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli
6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori
di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione,
cura e riabilitazione di un'invalidità permanente.
b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18;
c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito
all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica
dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che
comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore
a un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le
donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i
soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio,
previa presentazione di certificazione medica;
e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica
o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità
operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza
dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio
prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la
conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione
grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi
o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento
dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio
carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite
dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle
norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie
assimiliate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni
di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad
aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente
la documentazione attestante la condizione di avente diritto,
le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data
delle forniture.
Art. 3
Fornitori dei dispositivi protesici
1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura"
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1
del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende
Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero
della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto
della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni.
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco
1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le
aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione
in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della
normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di
cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto
del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale
che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire
la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo
4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre
1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti
già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato
A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture",
del decreto ministeriale, 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono
aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente
regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi
2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o
le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari
delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo
8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque
non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione
dei dispositivi secondo le modalità già in essere.
Art. 4
Modalità di erogazione
1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza
protesica individuate nel presente regolamento è subordinata,
salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare
svolgimento delle seguenti attività: prescrizione,
autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta
da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato,
competente per tipologia di menomazione o disabilità,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma
di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro
esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano
la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione
di un dispositivo protesico deve comprendere:
a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa
valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio
prescritto, completa del codice identificativo riportato nel
nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti
necessari per la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente:
il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità,
i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo;
le possibili controindicazioni; le modalità di verifica
del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione
al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche
funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo
del dispositivo stesso.
5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico,
dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata
dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica
dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza
tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del
nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive
alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi
di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di
autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima
fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione
alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione,
sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto
dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del
dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il
corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla
tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda
di residenza dell'assistito.
6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili
siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza,
nel corso di ricovero, presso strutture sanitarie accreditate,
pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda
Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è
inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda
Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente,
anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco
1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl,
trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione,
l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda
Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata
dalla regione di residenza dell'assistito.
7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene
entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui
agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre
i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo,
indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione
delle penalità contestualmente definite; per le forniture
urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati,
previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori
devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi
massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea
di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo
di rilascio della prima fornitura definitiva.
8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto
a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa
vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente
a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione
e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni
scritte.
9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito
o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione
di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda
Usl ai fini dei rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito
per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega
alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera
di vettura.
10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza
del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è
effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo
specialista prescrittore o dalla sua unità operativa;
a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi,
il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la
prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo.
L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura,
l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito
non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato
motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora
all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente
alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare
le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna
del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna
comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende
effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il
collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti
viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.
Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso,
valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.
11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità
dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla
consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure
di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque
non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato
2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del
nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà
all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni
di disciplinare modalità di cessione in comodato dei
dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo
scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque
l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità
e sicurezza del dispositivo e di fornire all'assistito le
istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono
tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche
nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti
in proprietà.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco
3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta
funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito
le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti
stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono
la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo
di assegnazione in uso all'assistito.
Art. 5
Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivo
protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età
superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo
di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato
2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla
base di una dettagliata relazione del medico prescrittore,
per particolari necessità terapeutiche o riabilitative
o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare
usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della
riparazione o di non convenienza della riparazione stessa
ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato,
la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta,
la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano
decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dall'invalido, o da chi ne esercita
la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo
della fornitura è comunque subordinato alla verifica
di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione
da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo
4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età
inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo;
la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei
dispositivo protesici erogati, in base ai controlli clinici
previsti e secondo il programma terapeutico.
Art. 6
Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva
1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti
nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura
di:
a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare
i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna
delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente,
per la loro realizzazione;
b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente
per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili
esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei
soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti
con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura
del dispositivo provvisorio è alternativa a quella
del dispositivo temporaneo.
3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un
dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo
in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto
superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto
inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà
di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto
alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è
tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi
divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo
5.
Art. 7
Numerazione dei dispositivi protesici su misura
1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato
al presente regolamento debbono riportare un numero di matricola
da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione
di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo
visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto
a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente
è stato impresso, il numero di matricola deve essere
reimpresso sulla parte sostituita.
Art. 8
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere
nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo
di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate
dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento
ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per
cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi
protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli
elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati
mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo
la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo
svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende
Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire
la capillarità della distribuzione dei dispositivi
protesici, il rispetto di standard di qualità e la
disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare
specifiche esigenze degli assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni
necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio
della spesa relativa all'assistenza-protesica, le regioni
e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero
della sanità i provvedimenti regionali e provinciali
di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei
dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi
1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.
Art. 9
Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende
Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati
dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza
protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di
cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio
le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi
protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle
regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di
contabilità.
Art. 10
Modalità di controllo
1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato
è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi
allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo
nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve essere
utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo
ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta
applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento
ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl
di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.
Art. 11
Aggiornamento del nomenclatore
1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con
riferimento al periodo di validità del Piano sanitario
nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con
la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi
erogabili.
Art. 12
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale
28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 1999
Il Ministro: BINDI
Allegati omessi
Allegato 1 Nomenclatore tariffario delle protesi
Elenco n. 1: Nomenclatore tariffario delle prestazioni
sanitarie protesiche
Elenco n. 2: Nomenclatore degli ausili tecnici di serie
Elenco n. 3: Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente
dalle aziende Usl e da assegnarsi in uso agli invalidi
Allegato 2
Tempi minimi di rinnovo
Termini massimi di consegna/fornitura
Termini di garanzia
Il presente articolo è di
esclusiva proprietà di Mobilità Servizi sas.
Ogni riproduzione, su qualsiasi supporto, senza preventiva autorizzazione dell'Editore, è vietata.

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