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Mobilità n.6 - novembre/dicembre 1999

Un glossario per capire

Parole come ausili

A sei anni dalla pubblicazione del Nomenclatore Tariffario, e dopo ampie e serrate discussioni, il Ministero della Sanità ha finalmente emanato il nuovo decreto che regola le prestazioni protesiche e cioè la fornitura di ortesi, protesi e ausili del Servizio Sanitario Nazionale. Al di là di tutti gli aspetti organizzativi e burocratici che investono questo settore, c'è, come spesso accade, un ostacolo di comprensibilità per il cittadino comune. E' convinzione di questa rivista che la conoscenza dei propri diritti e doveri sia alla base del diritto di cittadinanza ma anche di una migliore qualità della vita. Lo sforzo di divulgazione che ci siamo assunti con il lungo articolo-guida che segue rientra nel nostro stile, naturalmente senza la pretesa di essere gli unici "portatori di verità".

foto: un bambino sedutoAggiornamento

Il regolamento è valido fino al 31 dicembre 2000. Entro quella data il Ministro della sanità dovrebbe ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime previste nel primo elenco (prodotti su misura). Nutriamo qualche dubbio che quella scadenza sia rispettata.

In ogni caso il Nomenclatore dovrà essere aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, in ogni caso, con cadenza massima triennale.

 

Allegati

Gli allegati al decreto che regola la fornitura degli ausili, delle protesi e delle ortesi sono due. Il primo contiene la descrizione dei prodotti che possono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale tramite le aziende Usl e le aziende Ospedaliere; è questo il Nomenclatore Tariffario delle protesi anche se comunemente, quando si parla di Nomenclatore si intende sia il decreto vero e proprio, sia gli allegati. Il secondo allegato fissa i tempi minimi di rinnovo di ciascun presidio prescritto, i termini massimi di consegna o fornitura e i termini di garanzia dei diversi dispositivi.

Dispositivi di serie

La distinzione fra tipologie di dispositivi (ausili, protesi e ortesi) è particolarmente importante nel nuovo decreto. Non si tratta solo di una distinzione che deriva dalle procedure di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto di un diverso modo di fissare i prezzi. I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al regolamento.

Dispositivi su misura

I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate in serie. Eccezionalmente, infatti, sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista Qualche esempio: le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco del primo allegato al regolamento.

Autorizzazione

E' uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, o un dispositivo protesico, o una ortesi. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).

Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

Attenzione: può accadere che una persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso l'azienda Usl di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

Aventi diritto

Il nuovo regolamento è piuttosto preciso nell'indicare gli aventi diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale; non vi sono novità di rilievo rispetto al precedente decreto. Hanno diritto alle prestazioni protesiche:

  • gli invalidi civili e per servizio;
  • gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
  • i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
  • i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente;
  • gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua;
  • coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
  • coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
  • i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Codificazione

Il vecchio Nomenclatore Tariffario si rifaceva a codici elaborati dal Ministero della Sanità seguendo una logica di suddivisione per "famiglie" o "gruppi". Ad esempio nella "Famiglia 22" erano raggruppati i presidi per la stabilizzazione, postura e deambulazione. Vi erano compresi sia ausili su misura, sia ausili di serie; tutte le carrozzine, ma anche le stampelle, i tripodi, i montascale afferivano a questo gruppo di ausili. La loro codificazione quindi iniziava con il numero 22. Ad esempio la carrozzina superleggera aveva il codice 22.51.124.

I nuovi codici si rifanno invece alle più efficaci catalogazioni dell'Interational Standard Organization (ISO). Tale strumento permette un raffronto ed una comparazione assai più precisa da un punto di vista scientifico. Per semplificare il lavoro dei prescrittori, chi ha elaborato il Nomenclatore tariffario, ha previsto specifiche tavole di corrispondenza fra sistemi di classificazione e segnala, a fianco dei nuovi codici ISO, la precedente catalogazione. Chi prescrive un ausilio ora deve comunque rifarsi alla codificazione ISO.

Collaudo

Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda Usl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.

Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.

Il nuovo decreto prevede anche che il collaudo verifichi la "congruenza clinica" fra quanto prodotto e le effettive esigenze del paziente; nel caso in cui tale congruenza non sussista il prodotto viene comunque pagato al fornitore; nell'ipotesi in cui, invece, il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo.
Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo.

Dispositivi protesici di riserva

Quella dei dispositivi di riserva ha rappresentato un'aspettativa e un'illusione per molti disabili. Purtroppo l'attuale, più precisa, definizione ha chiarito che questa eccezione riguarda solo i casi di amputazione di arto inferiore o amputazione bilaterale di arto superiore. La disposizione viene generalmente motivata affermando che l'utilizzo di tali dispositivi richiede un lungo periodo di addestramento.

Il decreto tuttavia, nel precisare che "nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva", sottolinea che "l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili".

Dispositivi protesici provvisori e temporanei

Il decreto del Ministero della Sanità precisa che gli ausili devono sempre essere forniti nella loro configurazione definitiva; non devono perciò essere provvisori, salvo due eccezioni. La prima consiste nei dispositivi protesici ancora provvisori ma necessari ad iniziare subito la riabilitazione (si pensi, ad esempio, a tutori, protesi d'arto ecc.) e non utilizzabili, se non marginalmente, per la realizzazione della protesi definitiva. In questo caso non sarà la protesi o l'ortesi fornita in un primo tempo ad essere utilizzata per costruire il prodotto finale.

La seconda eccezione consente la fornitura di dispositivi protesici temporanei che possono essere utili per la realizzazione dei dispositivi definitivi; questo permette, negli ausili ad altissima personalizzazione (ad esempio alcune protesi d'arto), di effettuare delle prove di assestamento prima di giungere la protesi definitiva.

Va sottolineato che i dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto. Per gli amputati di arto inferiore o con amputazione bilaterale di arto superiore, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.

Modalità di erogazione

Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore.

Fornitori

Le norme in materia di fornitura di ausili non potevano non rifarsi alle direttive europee in materia di dispositivi medici recepite anche in Italia dal 1997 (decreto legislativo 46/1997). Le regole sono quindi molto cambiate rispetto al Nomenclatore tariffario del 1992 e "l'accreditamento" richiesto per i fornitori e diverso a seconda del tipo di prodotto realizzato o distribuito.

Ausili su misura: alla fornitura sono ammesse solo quelle aziende (fabbricanti o rappresentanti autorizzati) che siano iscritti presso registro presso il Ministero della Sanità; questo registro era previsto dal decreto legislativo 46/1997.

Ausili di serie predisposti: sono ammesse le ditte in regola con la normativa vigente e che dispongano di un tecnico abilitato in grado di garantire il rispetto dei tempi di consegna dei prodotti prescritti e autorizzati;

Per ambedue i tipi di ausili è possibile, in via transitoria, riferirsi ai "vecchi" elenchi regionali dei fornitori previsti dal precedente Nomenclatore tariffario. Questa temporaneità è fissata al 31 dicembre 1999; al momento di andare in stampa sembra che vi sia l'intenzione di prorogare tale termine.

Ausili di serie: il prezzo e le condizioni di fornitura sono fissati da procedure pubbliche di acquisto (gare); in questo caso saranno le Regioni a fissare anche i requisiti cui dovranno rispondere i fornitori partecipanti alla gara.

Garanzia

Gli ausili forniti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e pagati in toto o in parte dall'azienda USL, sono coperti, pur in modo diversificato, da garanzia che cambia a seconda del prodotto. Il secondo allegato del decreto ministeriale fissa i termini minimi di garanzia per ciascuna tipologia di prodotto e variano da sei a dodici mesi. Bisogna tuttavia prestare molta attenzione nella lettura di questo allegato, perché vi sono delle importanti eccezioni soprattutto per i prodotti su misura. Per alcune carrozzine a spinta, ad esempio, il termine di garanzia fissato nella descrizione del prodotto (primo elenco) viene stabilito in ventiquattro mesi, cioè un periodo doppio rispetto a quello indicato nel secondo allegato. Allo stesso modo, sempre a due anni, viene fissata anche la garanzia per i montascale, o per le carrozzine elettriche o, ancora, per taluni sistemi di postura. Il rischio di un contenzioso con le ditte fornitrici è più reale che mai.

Per i prodotti di serie il termine di garanzia viene fissato dalle gare di appalto, o meglio dalle procedure pubbliche di acquisto; anche in questo caso, tuttavia, la garanzia non può essere inferiore a quella prevista del secondo allegato.

Un'annotazione particolare meritano i prodotti indicati nel terzo elenco (respiratori, ventilatori, alimentatori); data la loro peculiarità, da cui potrebbe dipende la stessa sopravvivenza del paziente, il Ministero della Sanità obbliga le aziende Usl ad assicurarne la perfetta funzionalità stipulando contratti con i fornitori che prevedano la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Ultimo appunto; anche sulle riparazioni è previsto un tempo minimo di garanzia: tre mesi.

Gare

Le tariffe dei dispositivi prodotti in serie e di quelli acquistati dalle aziende Usl e dati in uso ai disabili, sono determinati "mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.". Questa è l'indicazione, pur non chiarissima, del regolamento.

Si ritiene che possa trattarsi di gare a trattativa privata, oppure, anche se più improbabile, di appalti concorso. In entrambi i casi, chi indice la gara deve fissare un capitolato, cioè le regole per parteciparvi: le caratteristiche delle forniture richieste, le garanzie, l'eventuale manutenzione, il minimo di costo concesso, la tipologia di ditta ammessa a concorrere e quant'altro il committente ritenga utile.

Si potrebbe ricorrere anche alla licitazione privata che però ha dei costi organizzativi notevoli in quanto richiede la pubblicità nelle gazzette ufficiali e a mezzo stampa.

Queste procedure pubbliche di acquisto sono attivate dalle aziende Usl, anche in forma associata, su direttive della regione di appartenenza.

Handicap grave

Il nuovo decreto lascia aperto lo spiraglio per la concessione, da parte delle aziende Usl, di ausili non inclusi nel Nomenclatore Tariffario, né riconducibili a prodotti aventi la stessa finalità riabilitativa; la condizione determinante è che i beneficiari siano persone con gravissime disabilità.

La disposizione diverrà però applicativa solo dopo che il Ministero della Sanità, di intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avrà fissato chi sono i soggetti aventi diritto a queste forniture, quali sono le modalità di prescrizione e di controllo e, infine, che tipi di ausili possono essere autorizzati.

Prescrizione

La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. Il fatto che troppo spesso questo passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito la causa prima di molti abusi, disagi, sprechi. Tentiamo di capire il perché.

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto; per fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria.

La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali.

La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata.

Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo (vedi sotto) di utilizzo del dispositivo prescritto.

Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Programma terapeutico

Il programma terapeutico non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento di questo programma terapeutico. Anche questo momento, troppo spesso, viene risolto sbrigativamente.

Proprietà

Il nuovo decreto affronta l'annosa questione della proprietà di ausili, protesi e ortesi. I dispositivi realizzati su misura, quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all'assistito. All'azienda Usl rimane comunque l'obbligo di assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti anche quando questi non sono effettivamente di proprietà dell'azienda Usl che ha saldato in toto o in parte la relativa fattura.

Va detto che le regioni hanno facoltà disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo (vedi Riciclo).

Gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori, broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà dell'azienda e vengono concessi in uso al disabile. Data la particolarità di questi prodotti, i contratti stipulati con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Regioni

Rispetto ai precedenti nomenclatori, il ruolo delle regioni è oggi molto più rilevante; ciò deriva da una progressiva e globale tendenza la decentramento di numerose funzioni prima mantenute a livello centrale. La competenza principale delle regioni è la fissazione delle tariffe e delle relative procedure pubbliche di acquisto (ad esempio, gare), ma anche quella di individuare standard che garantiscano capillarità nella distribuzione dei prodotti, la qualità degli stessi, e di vigilare sull'applicazione del regolamento in materia di assistenza protesica. Il rischio paventato da alcuni è che il livello e la qualità di queste prestazioni sia assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale e che, soprattutto in sede di prima applicazione, vi siano numerosi ritardi e lacune.

Riciclo

Come abbiamo visto affrontando la questione della proprietà dell'ausilio, il nuovo regolamento riconosce l'opportunità di attivare procedure di riciclo dei dispositivi non più utilizzati ma convenientemente riutilizzabili. Si tratta, come vediamo in un'altra parte, di uno strumento che nasce con intenti di risparmio ma che può rivelarsi molto utile anche per gli utenti finali.

Riconducibilità

Il concetto di riconducibilità era già stato espresso dal precedente regolamento, ma sovente è stato scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso, il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello dello specialista prescrittore. Nel nuovo testo in concetto è leggermente più chiaro.

Cosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l'azienda Usl di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione. E' dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale; facciamo un esempio: il Nomenclatore prevede la concessione di una motocarrozzetta con motore a scoppio a persone non deambulanti con una piena efficienza degli arti superiori; a questi stessi soggetti potrebbe essere concessa, essendo omogenea funzionalmente, la carrozzina a tre ruote (scooter) a trazione elettrica.

E' il caso di precisare che l'azienda Usl copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio "simile") a quello erogato.

Simultaneità

E' un termine utilizzato di sfuggita a proposito degli "ausili per la mobilità e la posizione seduta", cioè di quella che nel precedente Nomenclatore veniva definita "Famiglia 22 - Ausili per destabilizzazione, postura e deambulazione". Questo gruppo di ausili comprende le carrozzine su misura, gli stabilizzatori, tricicli, seggioloni ecc.

Nella premessa a questo capitolo il Legislatore ha voluto precisare che: "Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.". Si tratta di un'indicazione molto importante perché permette di prescrivere, salvo che non siano precisate incompatibilità, anche tipi diversi di carrozzine (es. elettriche e manuali) ed a patto che vi sia un programma riabilitativo ben motivato.

Tariffe

Il precedente Nomenclatore Tariffario conteneva, oltre alla descrizione dei prodotti prescrivibili, anche la tariffa massima che per ciascuno di essi poteva essere corrisposta dalle aziende Usl.

Con l'attuale regolamento la fissazione delle tariffe risulta completamente rivoluzionata ed è diversa a seconda del tipo di dispositivo o meglio dell'elenco in cui questo è compreso. Gli elenchi come abbiamo visto sono tre.

Primo elenco (dispositivi su misura o di serie adattati): sono indicate le tariffe massime per ciascun prodotto, tuttavia le regioni possono ridurre queste tariffe fino ad un massimo del venti per cento.

Secondo elenco (ausili tecnici di serie) e terzo elenco (apparecchi assegnati in uso ai disabili): le tariffe vengono determinate mediante "procedure pubbliche di acquisto"; ciò significa che il prezzo viene determinato in base a gare cui partecipano i potenziali fornitori.

Anche in questo caso è diffuso il timore di un trattamento non omogeneo fra le diverse regioni, se non addirittura fra aziende Usl della medesima regione.

Tempi minimi di fornitura

Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.

Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.

E' bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore.

Tempi minimi di rinnovo

Come abbiamo visto, il nuovo Decreto ministeriale impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. Va ricordato, ancora una volta, che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni. Inoltre, in alcuni casi, si può derogare da tale limitazione. Su questo aspetto rimandiamo allo specifico articolo riportato nelle pagine seguenti.

 

 

 

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