|
Mobilità n.6 - novembre/dicembre
1999
Un glossario per capire
Parole come ausili
A sei anni dalla pubblicazione del Nomenclatore Tariffario,
e dopo ampie e serrate discussioni, il Ministero della Sanità
ha finalmente emanato il nuovo decreto che regola le prestazioni
protesiche e cioè la fornitura di ortesi, protesi e
ausili del Servizio Sanitario Nazionale. Al di là di
tutti gli aspetti organizzativi e burocratici che investono
questo settore, c'è, come spesso accade, un ostacolo
di comprensibilità per il cittadino comune. E' convinzione
di questa rivista che la conoscenza dei propri diritti e doveri
sia alla base del diritto di cittadinanza ma anche di una
migliore qualità della vita. Lo sforzo di divulgazione
che ci siamo assunti con il lungo articolo-guida che segue
rientra nel nostro stile, naturalmente senza la pretesa di
essere gli unici "portatori di verità".
Aggiornamento
Il regolamento è valido fino al 31 dicembre 2000.
Entro quella data il Ministro della sanità dovrebbe
ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe
massime previste nel primo elenco (prodotti su misura). Nutriamo
qualche dubbio che quella scadenza sia rispettata.
In ogni caso il Nomenclatore dovrà essere aggiornato
periodicamente, con riferimento al periodo di validità
del Piano sanitario nazionale e, in ogni caso, con cadenza
massima triennale.
Allegati
Gli allegati al decreto che regola la fornitura degli ausili,
delle protesi e delle ortesi sono due. Il primo contiene la
descrizione dei prodotti che possono essere prescritti a carico
del Servizio Sanitario Nazionale tramite le aziende Usl e
le aziende Ospedaliere; è questo il Nomenclatore Tariffario
delle protesi anche se comunemente, quando si parla di Nomenclatore
si intende sia il decreto vero e proprio, sia gli allegati.
Il secondo allegato fissa i tempi minimi di rinnovo di ciascun
presidio prescritto, i termini massimi di consegna o fornitura
e i termini di garanzia dei diversi dispositivi.
Dispositivi di serie
La distinzione fra tipologie di dispositivi (ausili, protesi
e ortesi) è particolarmente importante nel nuovo decreto.
Non si tratta solo di una distinzione che deriva dalle procedure
di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto
di un diverso modo di fissare i prezzi. I dispositivi di serie
sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti
con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano
dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati
al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi
antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille
ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo
allegato al regolamento.
Dispositivi su misura
I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente
in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati
ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente,
secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici,
misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate
parti realizzate in serie. Eccezionalmente, infatti, sono
considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati
in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente,
necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro
prescrizione del medico specialista Qualche esempio: le carrozzine
elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari,
i rialzi ecc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco
del primo allegato al regolamento.
Autorizzazione
E' uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, o
un dispositivo protesico, o una ortesi. L'autorizzazione alla
fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda
Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se
il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è
corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi
codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di
forniture successive alla prima, dovrà essere accertato
il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta
di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura,
entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della
Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura
si intende concessa (silenzio assenso).
Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo
riconosciuto al fornitore per l'erogazione del dispositivo
prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata
o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza
dell'assistito.
Attenzione: può accadere che una persona venga ricoverata
presso una struttura non ubicata presso l'azienda Usl di residenza
e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che
vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le
strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate,
la prescrizione è inoltrata alla azienda Usl di residenza,
che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo
fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio
assenso della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal
ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende
concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo
riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata
dalla regione di residenza dell'assistito.
Aventi diritto
Il nuovo regolamento è piuttosto preciso nell'indicare
gli aventi diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario
Nazionale; non vi sono novità di rilievo rispetto al
precedente decreto. Hanno diritto alle prestazioni protesiche:
- gli invalidi civili e per servizio;
- gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es.
vittime civili di guerra);
- i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti
da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione;
- i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;
- i minori di anni 18 che necessitano di un intervento
di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità
permanente;
- gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente
di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza
continua;
- coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento,
ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato
dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata
e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione
della capacità lavorativa superiore a un terzo;
- coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia,
tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver
presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento;
le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia
ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore
sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata,
pubblica o privata, con menomazione grave e permanente,
per i quali il medico responsabile dell'unità operativa
certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione
di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della
dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione
del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione
grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla
fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata
la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per
gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra
norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL).
Codificazione
Il vecchio Nomenclatore Tariffario si rifaceva a codici elaborati
dal Ministero della Sanità seguendo una logica di suddivisione
per "famiglie" o "gruppi". Ad esempio
nella "Famiglia 22" erano raggruppati i presidi
per la stabilizzazione, postura e deambulazione. Vi erano
compresi sia ausili su misura, sia ausili di serie; tutte
le carrozzine, ma anche le stampelle, i tripodi, i montascale
afferivano a questo gruppo di ausili. La loro codificazione
quindi iniziava con il numero 22. Ad esempio la carrozzina
superleggera aveva il codice 22.51.124.
I nuovi codici si rifanno invece alle più efficaci
catalogazioni dell'Interational Standard Organization (ISO).
Tale strumento permette un raffronto ed una comparazione assai
più precisa da un punto di vista scientifico. Per semplificare
il lavoro dei prescrittori, chi ha elaborato il Nomenclatore
tariffario, ha previsto specifiche tavole di corrispondenza
fra sistemi di classificazione e segnala, a fianco dei nuovi
codici ISO, la precedente catalogazione. Chi prescrive un
ausilio ora deve comunque rifarsi alla codificazione ISO.
Collaudo
Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione
degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la
consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio
deve informare l'azienda Usl entro tre giorni (lavorativi)
dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15
giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non
è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio
o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in
cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere
in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore
o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza
fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo
per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna,
dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa
fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi
prestabiliti.
Il nuovo decreto prevede anche che il collaudo verifichi
la "congruenza clinica" fra quanto prodotto e le
effettive esigenze del paziente; nel caso in cui tale congruenza
non sussista il prodotto viene comunque pagato al fornitore;
nell'ipotesi in cui, invece, il dispositivo non sia rispondente
alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo.
Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.)
non è previsto alcun collaudo.
Dispositivi protesici di riserva
Quella dei dispositivi di riserva ha rappresentato un'aspettativa
e un'illusione per molti disabili. Purtroppo l'attuale, più
precisa, definizione ha chiarito che questa eccezione riguarda
solo i casi di amputazione di arto inferiore o amputazione
bilaterale di arto superiore. La disposizione viene generalmente
motivata affermando che l'utilizzo di tali dispositivi richiede
un lungo periodo di addestramento.
Il decreto tuttavia, nel precisare che "nei confronti
di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione,
cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di
una protesi di riserva", sottolinea che "l'azienda
Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione
dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili".
Dispositivi protesici provvisori e temporanei
Il decreto del Ministero della Sanità precisa che
gli ausili devono sempre essere forniti nella loro configurazione
definitiva; non devono perciò essere provvisori, salvo
due eccezioni. La prima consiste nei dispositivi protesici
ancora provvisori ma necessari ad iniziare subito la riabilitazione
(si pensi, ad esempio, a tutori, protesi d'arto ecc.) e non
utilizzabili, se non marginalmente, per la realizzazione della
protesi definitiva. In questo caso non sarà la protesi
o l'ortesi fornita in un primo tempo ad essere utilizzata
per costruire il prodotto finale.
La seconda eccezione consente la fornitura di dispositivi
protesici temporanei che possono essere utili per la realizzazione
dei dispositivi definitivi; questo permette, negli ausili
ad altissima personalizzazione (ad esempio alcune protesi
d'arto), di effettuare delle prove di assestamento prima di
giungere la protesi definitiva.
Va sottolineato che i dispositivi provvisori e temporanei
sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate,
dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti
con amputazione di arto. Per gli amputati di arto inferiore
o con amputazione bilaterale di arto superiore, la fornitura
del dispositivo provvisorio è alternativa a quella
del dispositivo temporaneo.
Modalità di erogazione
Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi
a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente
quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura
e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità
che accompagna il Nomenclatore tariffario. In ogni passaggio
sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e
il fornitore.
Fornitori
Le norme in materia di fornitura di ausili non potevano non
rifarsi alle direttive europee in materia di dispositivi medici
recepite anche in Italia dal 1997 (decreto legislativo 46/1997).
Le regole sono quindi molto cambiate rispetto al Nomenclatore
tariffario del 1992 e "l'accreditamento" richiesto
per i fornitori e diverso a seconda del tipo di prodotto realizzato
o distribuito.
Ausili su misura: alla fornitura sono ammesse solo
quelle aziende (fabbricanti o rappresentanti autorizzati)
che siano iscritti presso registro presso il Ministero della
Sanità; questo registro era previsto dal decreto legislativo
46/1997.
Ausili di serie predisposti: sono ammesse le ditte
in regola con la normativa vigente e che dispongano di un
tecnico abilitato in grado di garantire il rispetto dei tempi
di consegna dei prodotti prescritti e autorizzati;
Per ambedue i tipi di ausili è possibile, in via transitoria,
riferirsi ai "vecchi" elenchi regionali dei fornitori
previsti dal precedente Nomenclatore tariffario. Questa temporaneità
è fissata al 31 dicembre 1999; al momento di andare
in stampa sembra che vi sia l'intenzione di prorogare tale
termine.
Ausili di serie: il prezzo e le condizioni di fornitura
sono fissati da procedure pubbliche di acquisto (gare); in
questo caso saranno le Regioni a fissare anche i requisiti
cui dovranno rispondere i fornitori partecipanti alla gara.
Garanzia
Gli ausili forniti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale
e pagati in toto o in parte dall'azienda USL, sono coperti,
pur in modo diversificato, da garanzia che cambia a seconda
del prodotto. Il secondo allegato del decreto ministeriale
fissa i termini minimi di garanzia per ciascuna tipologia
di prodotto e variano da sei a dodici mesi. Bisogna tuttavia
prestare molta attenzione nella lettura di questo allegato,
perché vi sono delle importanti eccezioni soprattutto
per i prodotti su misura. Per alcune carrozzine a spinta,
ad esempio, il termine di garanzia fissato nella descrizione
del prodotto (primo elenco) viene stabilito in ventiquattro
mesi, cioè un periodo doppio rispetto a quello indicato
nel secondo allegato. Allo stesso modo, sempre a due anni,
viene fissata anche la garanzia per i montascale, o per le
carrozzine elettriche o, ancora, per taluni sistemi di postura.
Il rischio di un contenzioso con le ditte fornitrici è
più reale che mai.
Per i prodotti di serie il termine di garanzia viene fissato
dalle gare di appalto, o meglio dalle procedure pubbliche
di acquisto; anche in questo caso, tuttavia, la garanzia non
può essere inferiore a quella prevista del secondo
allegato.
Un'annotazione particolare meritano i prodotti indicati nel
terzo elenco (respiratori, ventilatori, alimentatori); data
la loro peculiarità, da cui potrebbe dipende la stessa
sopravvivenza del paziente, il Ministero della Sanità
obbliga le aziende Usl ad assicurarne la perfetta funzionalità
stipulando contratti con i fornitori che prevedano la manutenzione
e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione
in uso all'assistito.
Ultimo appunto; anche sulle riparazioni è previsto
un tempo minimo di garanzia: tre mesi.
Gare
Le tariffe dei dispositivi prodotti in serie e di quelli
acquistati dalle aziende Usl e dati in uso ai disabili, sono
determinati "mediante procedure pubbliche di acquisto espletate
secondo la normativa vigente.". Questa è l'indicazione,
pur non chiarissima, del regolamento.
Si ritiene che possa trattarsi di gare a trattativa privata,
oppure, anche se più improbabile, di appalti concorso.
In entrambi i casi, chi indice la gara deve fissare un capitolato,
cioè le regole per parteciparvi: le caratteristiche
delle forniture richieste, le garanzie, l'eventuale manutenzione,
il minimo di costo concesso, la tipologia di ditta ammessa
a concorrere e quant'altro il committente ritenga utile.
Si potrebbe ricorrere anche alla licitazione privata che
però ha dei costi organizzativi notevoli in quanto
richiede la pubblicità nelle gazzette ufficiali e a
mezzo stampa.
Queste procedure pubbliche di acquisto sono attivate dalle
aziende Usl, anche in forma associata, su direttive della
regione di appartenenza.
Handicap grave
Il nuovo decreto lascia aperto lo spiraglio per la concessione,
da parte delle aziende Usl, di ausili non inclusi nel Nomenclatore
Tariffario, né riconducibili a prodotti aventi la stessa
finalità riabilitativa; la condizione determinante
è che i beneficiari siano persone con gravissime disabilità.
La disposizione diverrà però applicativa solo
dopo che il Ministero della Sanità, di intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, avrà fissato chi sono i soggetti aventi diritto
a queste forniture, quali sono le modalità di prescrizione
e di controllo e, infine, che tipi di ausili possono essere
autorizzati.
Prescrizione
La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o
dell'ortesi è il momento più significativo e
delicato per il disabile. Il fatto che troppo spesso questo
passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito
la causa prima di molti abusi, disagi, sprechi. Tentiamo di
capire il perché.
La prescrizione viene redatta da un medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato.
Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione
o disabilità per cui si prescrive il prodotto; per
fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere
prescritto da un ortopedico, ma da pneumologo o da uno specialista
in fisiopatologia respiratoria.
La prescrizione costituisce parte integrante di un programma
di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle
patologie che determinano la menomazione e la disabilità;
la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche
sociali.
La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione
clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi
circostanziata.
Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico,
ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO
identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali
adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo.
La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo
(vedi sotto) di utilizzo del dispositivo prescritto.
Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa
le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità
di utilizzo del dispositivo stesso.
Programma terapeutico
Il programma terapeutico non è solo un requisito per
la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale
fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo.
In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico
e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali
finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo
indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la
prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni.
Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento
di questo programma terapeutico. Anche questo momento, troppo
spesso, viene risolto sbrigativamente.
Proprietà
Il nuovo decreto affronta l'annosa questione della proprietà
di ausili, protesi e ortesi. I dispositivi realizzati su misura,
quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà
all'assistito. All'azienda Usl rimane comunque l'obbligo di
assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I
fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti
anche quando questi non sono effettivamente di proprietà
dell'azienda Usl che ha saldato in toto o in parte la relativa
fattura.
Va detto che le regioni hanno facoltà disciplinare
modalità di cessione in comodato dei dispositivi per
i quali sia possibile il riutilizzo (vedi Riciclo).
Gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori,
broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà
dell'azienda e vengono concessi in uso al disabile. Data la
particolarità di questi prodotti, i contratti stipulati
con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione
e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione
in uso all'assistito.
Regioni
Rispetto ai precedenti nomenclatori, il ruolo delle regioni
è oggi molto più rilevante; ciò deriva
da una progressiva e globale tendenza la decentramento di
numerose funzioni prima mantenute a livello centrale. La competenza
principale delle regioni è la fissazione delle tariffe
e delle relative procedure pubbliche di acquisto (ad esempio,
gare), ma anche quella di individuare standard che garantiscano
capillarità nella distribuzione dei prodotti, la qualità
degli stessi, e di vigilare sull'applicazione del regolamento
in materia di assistenza protesica. Il rischio paventato da
alcuni è che il livello e la qualità di queste
prestazioni sia assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale
e che, soprattutto in sede di prima applicazione, vi siano
numerosi ritardi e lacune.
Riciclo
Come abbiamo visto affrontando la questione della proprietà
dell'ausilio, il nuovo regolamento riconosce l'opportunità
di attivare procedure di riciclo dei dispositivi non più
utilizzati ma convenientemente riutilizzabili. Si tratta,
come vediamo in un'altra parte, di uno strumento che nasce
con intenti di risparmio ma che può rivelarsi molto
utile anche per gli utenti finali.
Riconducibilità
Il concetto di riconducibilità era già stato
espresso dal precedente regolamento, ma sovente è stato
scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di
autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso,
il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello
dello specialista prescrittore. Nel nuovo testo in concetto
è leggermente più chiaro.
Cosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie
un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore,
ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello
prescritto, l'azienda Usl di competenza deve autorizzarne
la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista
prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto
più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma
piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi
da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione.
E' dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale;
facciamo un esempio: il Nomenclatore prevede la concessione
di una motocarrozzetta con motore a scoppio a persone non
deambulanti con una piena efficienza degli arti superiori;
a questi stessi soggetti potrebbe essere concessa, essendo
omogenea funzionalmente, la carrozzina a tre ruote (scooter)
a trazione elettrica.
E' il caso di precisare che l'azienda Usl copre il costo
del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo
determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e
corrispondente (o meglio "simile") a quello erogato.
Simultaneità
E' un termine utilizzato di sfuggita a proposito degli "ausili
per la mobilità e la posizione seduta", cioè
di quella che nel precedente Nomenclatore veniva definita
"Famiglia 22 - Ausili per destabilizzazione, postura e deambulazione".
Questo gruppo di ausili comprende le carrozzine su misura,
gli stabilizzatori, tricicli, seggioloni ecc.
Nella premessa a questo capitolo il Legislatore ha voluto
precisare che: "Ciascun ausilio, particolarmente se allestito
con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione
ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi
è ammessa la prescrizione, anche simultanea
di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa
o di recupero differenziata.". Si tratta di un'indicazione
molto importante perché permette di prescrivere, salvo
che non siano precisate incompatibilità, anche tipi
diversi di carrozzine (es. elettriche e manuali) ed a patto
che vi sia un programma riabilitativo ben motivato.
Tariffe
Il precedente Nomenclatore Tariffario conteneva, oltre alla
descrizione dei prodotti prescrivibili, anche la tariffa massima
che per ciascuno di essi poteva essere corrisposta dalle aziende
Usl.
Con l'attuale regolamento la fissazione delle tariffe risulta
completamente rivoluzionata ed è diversa a seconda
del tipo di dispositivo o meglio dell'elenco in cui questo
è compreso. Gli elenchi come abbiamo visto sono tre.
Primo elenco (dispositivi su misura o di serie adattati):
sono indicate le tariffe massime per ciascun prodotto, tuttavia
le regioni possono ridurre queste tariffe fino ad un massimo
del venti per cento.
Secondo elenco (ausili tecnici di serie) e terzo
elenco (apparecchi assegnati in uso ai disabili): le tariffe
vengono determinate mediante "procedure pubbliche di acquisto";
ciò significa che il prezzo viene determinato in base
a gare cui partecipano i potenziali fornitori.
Anche in questo caso è diffuso il timore di un trattamento
non omogeneo fra le diverse regioni, se non addirittura fra
aziende Usl della medesima regione.
Tempi minimi di fornitura
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute
a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente
previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano
a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere
applicata al fornitore una penalità. Per le forniture
urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura
e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.
Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto
provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di
rilascio della prima fornitura definitiva.
E' bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre
lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione
da parte del fornitore.
Tempi minimi di rinnovo
Come abbiamo visto, il nuovo Decreto ministeriale impone
dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo
successiva a quella precedente. Va ricordato, ancora una volta,
che tale disposizione non è applicabile ai minori di
18 anni. Inoltre, in alcuni casi, si può derogare da
tale limitazione. Su questo aspetto rimandiamo allo specifico
articolo riportato nelle pagine seguenti.
Il presente articolo è di
esclusiva proprietà di Mobilità Servizi sas.
Ogni riproduzione, su qualsiasi supporto, senza preventiva autorizzazione dell'Editore, è vietata.

|