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Mobilità n. 7 - Marzo/Aprile 2000

Guida e diritto

Chi ti ha dato la patente? La Costituzione

di Raffaello Belli

Proviamo a chiarire le regole: applicando davvero il principio dell'articolo 2 della Costituzione, si deve coerentemente sostenere che tutti hanno diritto a guidare, a meno che non si dimostri davvero che non sono idonei. Ospitiamo volentieri questa acuta analisi di Raffaello Belli, che implica un rovesciamento delle normative in vigore per l'accertamento dell'idoneità di guida delle persone con disabilità.

La possibilità di vivere con un po' di libertà è un'esigenza essenziale di ognuno di noi, tanto che senza un po' di libertà non è vita. Questo è vero anche per chi ha delle disabilità: è molto importante avere chiaro che la presenza di disabilità non deve impedire l'esercizio delle libertà fondamentali.
Fa perciò piacere che alla prima Conferenza Nazionale sulle Politiche dell'Handicap, almeno nelle parole, sia stata attribuita molta importanza alle libertà assumendo come titolo-slogan "Liberi di vivere come tutti".

Libertà inviolabili

Il fatto è che non può essere uno slogan. L'articolo 2 della Costituzione non solo prevede le libertà, ma aggiunge che queste sono inviolabili: ciò significa che tutti devono poterle esercitare a meno che questo non sia assolutamente impossibile. Non si tratta di un'indicazione programmatica, ma di un enunciato che deve trovare risvolti concreti nella quotidianità.
Prendiamo ad esempio i procedimenti per l'ottenimento della patente di guida: per molte persone con disabilità la patente di guida è essenziale sia per la libertà di circolazione che per la libertà personale. Insomma si può affermare che per molte persone con disabilità vedersi negare la patente è quasi come essere condannate agli arresti domiciliari.
Una volta concordato su questa evidenza, diventano particolarmente importanti tre constatazioni.
La prima: moltissime persone con disabilità possono guidare l'automobile in sicurezza e agevolmente. Ad esempio, nel corso di un seminario tenuto a Firenze nel 1991, venne presentato uno studio condotto in Gran Bretagna secondo il quale le persone con disabilità non guidano per loro volontà quando non hanno temporaneamente o permanentemente le condizioni psico-fisiche e/o sensoriali idonee.
Seconda osservazione: ancora oggi tante persone con disabilità incontrano enormi e inammissibili difficoltà, create dalla Pubblica Amministrazione, sia per ottenere la patente di guida che per il rinnovo di questa.
Ultima constatazione: è vero che in teoria, se la patente viene negata in modo ingiustificato, ci si può appellare al giudice. Però in realtà, per via giurisdizionale, è possibile ricorrere in concreto soltanto al TAR (ed eventualmente al Consiglio di Stato). In questo modo si può ottenere che venga dichiarato illegittimo il certificato di non idoneità alla guida. Ma poi, se la Commissione rilascia un altro certificato di non idoneità, si rimane lo stesso senza patente di guida, e in più si sono dovuti spendere soldi, aspettare tempi lunghi e sopportare procedure complicate. Nella sostanza è quasi come se non fosse possibile ricorrere al giudice.

Dall'assolutismo al diritto

Poiché, come abbiamo detto, la patente di guida riguarda le libertà delle persone con disabilità, diventa inammissibile che in concreto non sia possibile ottenere giustizia. In altre parole si può affermare che, se vi sono di mezzo le libertà fondamentali e non è possibile ottenere nulla di concreto davanti al giudice, allora non vi è dubbio che si tratta di una forma di assolutismo. Ciò accadeva nei regimi precedenti alla Rivoluzione Francese quando la vita del singolo era condizionata da regole superiori e di origine semi-divina: il modello non è più sostenibile nella società contemporanea basata sui diritti di libertà.
Durante la prima Conferenza Nazionale sulle Politiche dell'Handicap, sia il Ministro Livia Turco che il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema, hanno ammesso molto esplicitamente la gravità delle umiliazioni inflitte, a causa degli accertamenti sui "falsi invalidi", a chi ha disabilità autentiche. Il fatto è però che l'inammissibilità di queste umiliazioni è emersa solo a seguito di efficaci interventi della Magistratura. In altre parole, se non avesse funzionato il ricorso al giudice, a molte persone con disabilità sarebbero state revocate ingiustamente la pensione e/o l'indennità di accompagnamento. Ciò conferma l'importanza di poter ottenere un efficace intervento del giudice.
Indubbiamente le commissioni per l'accertamento dell'idoneità alla guida sono organi diversi e con compiti differenti rispetto a chi ha svolto gli accertamenti sui "falsi invalidi"; ma la loro natura non è poi troppo diversa. Per cui la notevole entità degli abusi accertati in tema di accertamenti sui "falsi invalidi" conferma l'impossibilità di escludere significativi soprusi in tema di accertamenti dell'idoneità alla guida.

Cambiare le regole

Per questo in uno dei documenti conclusivi della Conferenza Nazionale sulle Politiche dell'Handicap è stato possibile far inserire la necessità di modificare le leggi vigenti in modo da rendere possibile un efficace ricorso al giudice quando viene negata l'idoneità alla guida.
Tuttavia, se le persone con disabilità non si faranno valere, è realistico aspettarsi che questo punto rimanga lettera morta. Tant'è vero che il punto è scomparso dalla bozza del "Programma di Azione del Governo per le Politiche dell'Handicap 2000-2002".
Inoltre, in tema di errati controlli sui "falsi invalidi" si trattava di soldi, e, quando ce ne sono gli estremi, il giudice può ordinare alla Pubblica Amministrazione di pagare.
Rispetto all'accertamento di idoneità alla guida si tratta invece di un certificato medico, e, nel vigente sistema giuridico, il giudice non può ordinare alla Pubblica Amministrazione di emettere un certificato positivo.
A parere di chi scrive l'unica soluzione realistica è che venga stabilito l'obbligo per la Motorizzazione Civile di rilasciare la patente di guida alle persone con disabilità, che ne facciano richiesta, a meno che non venga accertata l'inidoneità psico-fisica e/o tecnica alla guida. E' cioè necessario ribaltare il meccanismo e stabilire che non deve essere la persona con disabilità a provare la propria idoneità psico-fisica, ma, viceversa, deve essere la Motorizzazione Civile a provare l'eventuale non idoneità alla guida.
Il punto non deve far rizzare i capelli a nessuno; al contrario va considerato in maniera costituzionalmente corretta. E allora è rilevante che per la Costituzione italiana le persone devono poter esercitare le libertà fondamentali senza dover chiedere il permesso alla Repubblica. Semmai è la Repubblica che deve intervenire quando ci possono essere dei pericoli, e soltanto in questi casi.

Alle considerazioni sin qui elencate vanno aggiunti sinteticamente altri elementi:
a) a seguito delle ripetute disposizioni in tema sia di autocertificazione che di semplificazione amministrativa, si è affermato anche in Italia il principio della fiducia nei confronti del cittadino;
b) già nel vigente Codice della Strada è prevista per la Motorizzazione Civile la possibilità di richiedere l'accertamento dell'idoneità alla guida quando sorgono dubbi in proposito (combinato disposto della lett. c) co. 4 articolo 119 e del co. 1, articolo 128 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

c) le consistenti agevolazioni previste nella legislazione vigente per l'acquisto, la circolazione e la sosta delle auto al servizio delle persone con disabilità attestano che il Legislatore ha riconosciuto che l'automobile è di speciale importanza per queste persone;

d) gli articoli 2 e 3 della Costituzione impongono alla Repubblica di agevolare la vita delle persone con disabilità, viceversa in tema di idoneità alla guida la vita di queste persone viene addirittura resa più complicata di quello che sarebbe ragionevole.

Per tutti questi motivi pare doverosa una modifica della normativa vigente in modo che non sia più la persona con disabilità a dimostrare la propria idoneità alla guida, bensì spetti alla Pubblica Amministrazione di provare l'eventuale non idoneità. Solo in tal modo il ricorso al TAR diventa efficace. Infatti, se la patente di guida può essere negata soltanto quando la Motorizzazione Civile dimostra la non idoneità, ne consegue che la guida è consentita tutte le volte in cui la non idoneità viene considerata illegittima dal TAR.

In altre parole va stabilito che la Motorizzazione Civile può negare la patente soltanto quando esiste un certificato di non idoneità. In tal modo le persone con disabilità sarebbero tutelate in qualche modo perché questo certificato può essere impugnato davanti al TAR e, se viene ritenuto illegittimo, è come se non esistesse, e quindi la Motorizzazione Civile è tenuta a rilasciare la patente. E questo è importante perché, in tema di libertà fondamentali, la Costituzione impone al Parlamento di fare le leggi in modo che sia possibile ottenere un minimo di giustizia ricorrendo alla Magistratura.
Inoltre la sicurezza pubblica non verrebbe affatto pregiudicata sia perché questo obiettivo non può essere raggiunto senza avere fiducia nei cittadini e sia perché è preciso dovere della Motorizzazione Civile avviare accertamenti tutte le volte in cui ci sono dubbi ragionevoli.
Per tutti questi motivi si può seriamente pensare alla illegittimità costituzionale del sistema vigente in Italia in tema di accertamenti per l'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Fermo restando che l'eventuale questione di incostituzionalità può avere qualche probabilità di successo soltanto se impostata in maniera tecnicamente ineccepibile e cioè con il supporto di qualificati giuristi.

L'autore

Raffaello Belli è persona nota fra chi in questi anni si è interessato ai temi della disabilità. Belli si occupa attualmente di due progetti di ricerca sulla vita indipendente delle persone con disabilità che vedono la collaborazione fra l'Università degli Studi di Firenze, l'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR di Firenze e la Provincia di Firenze.
Di Belli vogliamo segnalare la recentissima pubblicazione di due volumi, di cui è il curatore, e che tentano proprio di elaborare i concetti, i risvolti giuridici ma anche le soluzioni pratiche legate al diritto alla vita indipendente.

  • Raffaello Belli (a cura di)
    Libertà inviolabili e persone con disabilità
    Franco Angeli Editore, Milano - Marzo 2000
    pagg.144 L. 28.000 ISBN 8846419499
  • Raffaello Belli (a cura di)
    Assistenti personali per una vita indipendente
    Franco Angeli Editore, Milano - Aprile 2000
    pagg. 191- L. 30.000 ISBN 884642042X

Entrambi i libri sono corredati da un floppy disk contenente il testo di ciascuna opera in formato digitale (rtf) utilizzabile da qualsiasi PC; ciò è particolarmente utile per chi ha difficoltà a sfogliare il volume oppure per i non vedenti.

 

 

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