| Mobilità
n. 8 - Maggio/Giugno 2000
IVA e volontariato
Elicottero sì, pulmino no
Sembra
impossibile ma anche le migliori intenzioni per favorire il
volontariato e la solidarietà, possono essere vanificate
da zelanti interpretazioni formulate dalla burocrazia. E'
il caso dell'esenzione IVA sui pulmini acquistati da associazioni
e destinati al trasporto di persone con disabilità.
Un aiuto voluto dal Legislatore è condizionato dalle
letture diverse che ne fanno i funzionari regionali del Ministero
delle Finanze. Intanto a Roma si tace ...
Con toccanti dichiarazioni delle più alte cariche
dello Stato, è stato più volte enfatizzato l'enorme
valore, non solo morale, rappresentato dall'opera costante
e diffusa del volontariato italiano. E' sotto gli occhi di
tutti che il volontariato non solo copre le lacune dei servizi
pubblici, ma assicura pure una vasta gamma di risposte che,
per loro natura, mai potrebbero essere garantite dallo Stato.
Anziani, disabili, minori, tossicodipendenti, emergenze ambientali,
calamità naturali: i volontari tentano di rendersi
utili in modo più o meno organizzato ma sempre con
lo stesso comune denominatore: la spontaneità e la
gratuità del servizio offerto.
La legge quadro
E lo Stato cosa fa per il volontariato? Alcune misure di
incentivazione e di sostegno sono state previste
già nel 1991 (con la legge 266) e riprese da norme
di ambito regionale.
Fra le agevolazioni previste per gli organismi di volontariato
ve n'è una, di carattere fiscale, che da sempre è
oggetto di contendere.
La legge 266 che abbiamo citato è nota anche come
la "legge quadro sul volontariato" che prevede,
oltre a molte altre disposizioni, l'esenzione IVA sulle
operazioni che interessano appunto le organizzazioni di volontariato
costituite con fini di solidarietà.
L'anno successivo all'approvazione della norma, il Ministero
delle Finanze è tornato sull'argomento diramando
una circolare (25 febbraio 1992, n. 3) che precisa: "nella
previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le
cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni,
di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri
o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nell'attività sociale da queste svolte."
E' da subito notevole l'interesse da parte delle Associazioni,
in particolare da parte di quelle che garantiscono il trasporto
alle persone con disabilità e che quindi devono
affrontare spese per l'acquisto di un mezzo opportunamente
adattato. E' una differenza di spesa del 20% che si fa presto
a calcolare; su un veicolo da 40 milioni se ne risparmiano
8 che si potranno investire in attività più
utili anziché versarli come imposta.
La condizione è che le Associazioni in questione siano
iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato
e che il veicolo sia destinato alle attività statutarie.
In ogni regione c'è infatti un registro strettamente
riservato alle associazioni di volontariato. Attenzione, quindi:
tutto la nostra analisi non riguarda le cooperative sociali
che sono disciplinate da una specifica normativa.
Doccia fredda
Ma la doccia fredda non tarda ad arrivare. Già nel
1992 gli Uffici IVA di alcune regioni d'Italia hanno
qualcosa da eccepire e tutto si gioca non già nell'irrefutabile
spirito della norma, ma in una discutibile analisi letterale
del testo. Conclusione: l'esenzione dal pagamento dell'Imposta
sul Valore Aggiunto viene riconosciuta in alcune regioni italiane
ma recisamente rigettata in altre.
Ma vediamo - e sorridiamone insieme - quali sono le contestazioni.
Chi rifiuta l'esenzione argomenta: "L'esenzione spetta
solo alle ambulanze, agli elicotteri e ai natanti di soccorso
come indicato dalla circolare 3/1992".
Tornate su di qualche riga e rileggete lo stralcio della
circolare: "nella previsione esentativa possono ritenersi
comprese anche le cessioni, (...), di beni mobili registrati,
quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso".
Quel "quali" viene considerato come descrittivo
e imperativo e non già, come sarebbe ovvio per
chi conosca l'italiano, come esemplificativo.
Macchie di leopardo
Potremmo a stento accettare l'interpretazione se fosse univoca
su tutto il territorio nazionale e se provenisse dal Ministero
delle Finanze. Questo si chiude invece in un pilatesco silenzio,
rifiutandosi di fornire un parere dirimente che renda
l'applicazione della norma omogenea come è corretto
che sia per le disposizioni di natura fiscale. E invece, nonostante
le sollecitazioni e le ripetute richieste anche da parte degli
Uffici periferici, in 8 anni non si è ancora riusciti
a risolvere la questione. Fortunatamente, come dicevamo, ci
sono anche Uffici regionali che hanno fornito indicazioni
in linea con lo spirito della norma, ammettendo all'esenzione
dell'IVA gli acquisti di pulmini e veicoli destinati al trasporto
di persone disabili.
Lombardia
Esemplare e ben motivata in tal senso è la recentissima
circolare (12 aprile 2000, n. 13) diramata dalla Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia (Ufficio fiscalità
varie). Vediamone il passaggio centrale.
"Le associazioni di volontariato potranno godere dell'esclusione
dal pagamento dell'IVA sugli acquisti qualora ricorrano tutte
le seguenti condizioni:
I) l'associazione è iscritta nel registro istituito
presso le regioni o le province autonome ai sensi dell'art.
6, della legge n. 266/1991;
II) i beni acquistati appartengono alla categoria dei beni
mobili iscritti in pubblici registri;
III) i beni acquistati sono indispensabili all'espletamento
dell'attività di volontariato.
In proposito, sempre secondo le istruzioni fornite con la
circolare ministeriale n. 3/1992 opera una presunzione (relativa)
con riferimento alle autoambulanze, agli elicotteri di soccorso
e ai natanti di soccorso. In applicazione di questo principio
sarà - ad esempio - da ritenere escluso da IVA l'acquisto
di un veicolo attrezzato di pedana sollevatrice, di scivolo
a scomparsa o di braccio sollevatore per il trasposto di disabili.
Dovrà invece negarsi l'agevolazione con riferimento
ad autoveicoli "di rappresentanza", a motocicli
e a tutti quei veicoli che non abbiano caratteristiche strutturali
(risultanti dalla carta di circolazione) tali da farne ritenere
con sicurezza la destinazione all'attività dell'associazione.
Le circostanze di cui ai punti (I) e (III) dovranno risultare
- all'atto dell'acquisto - da idonea documentazione, in particolare
da dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione
da cui risulti che l'acquirente è l'associazione di
volontariato, con indicazione degli estremi della registrazione,
e che i beni sono indispensabili allo svolgimento dell'attività
dell'associazione; integrate con la copia della carta di circolazione.
Gli uffici si atterranno alle disposizioni della presente
circolare, con la quale si annulla e sostituisce ogni disposizione
incompatibile emanata in passato da questa Direzione Regionale."
La circolare, che ovviamente riguarda solo la Lombardia,
esclude purtroppo i veicoli non specificamente adattati al
trasporto delle persone con disabilità e ciò
preclude, in modo discutibile, la possibilità di usufruire
dell'agevolazione a quelle associazioni che utilizzino mezzi
di trasporto non adattati perché magari gli utenti
non hanno particolari esigenze di mobilità (es.: non
vedenti, disabili intellettivi, anziani). Ma è altrettanto
innegabile che ora, in Lombardia, gli uffici periferici
e i concessionari non potranno più rifiutare l'esenzione
ai veicoli adattati acquistati dalle associazioni iscritte
nei registri regionali del volontariato.
Che fare?
E nel resto d'Italia? In alcune regioni il buon senso è
già prevalso, per le altre dovremmo attendere l'intervento
del Ministero delle Finanze.
Che fare allora? Quando viene rifiutata questa agevolazione,
da un ufficio periferico oppure, peggio, da un concessionario,
l'associazione può chiedere per iscritto chiarimenti
alla propria Direzione Regionale delle Entrate. In caso di
parere negativo può ricorre alla Commissione Tributaria
Provinciale. Consigliamo tuttavia di investire anche il
Ministero delle Finanze dell'eventuale rifiuto. Non sarebbe
la prima volta che a Roma pervengono quesiti di questo tipo,
ma forse tante richieste possono contare di più.
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