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Mobilità n. 8 - Maggio/Giugno 2000

IVA e volontariato

Elicottero sì, pulmino no

Migliaia di volontari impegnati su tutti i fronti (archivio SportAbili)Sembra impossibile ma anche le migliori intenzioni per favorire il volontariato e la solidarietà, possono essere vanificate da zelanti interpretazioni formulate dalla burocrazia. E' il caso dell'esenzione IVA sui pulmini acquistati da associazioni e destinati al trasporto di persone con disabilità. Un aiuto voluto dal Legislatore è condizionato dalle letture diverse che ne fanno i funzionari regionali del Ministero delle Finanze. Intanto a Roma si tace ...

Con toccanti dichiarazioni delle più alte cariche dello Stato, è stato più volte enfatizzato l'enorme valore, non solo morale, rappresentato dall'opera costante e diffusa del volontariato italiano. E' sotto gli occhi di tutti che il volontariato non solo copre le lacune dei servizi pubblici, ma assicura pure una vasta gamma di risposte che, per loro natura, mai potrebbero essere garantite dallo Stato.

Anziani, disabili, minori, tossicodipendenti, emergenze ambientali, calamità naturali: i volontari tentano di rendersi utili in modo più o meno organizzato ma sempre con lo stesso comune denominatore: la spontaneità e la gratuità del servizio offerto.

La legge quadro

E lo Stato cosa fa per il volontariato? Alcune misure di incentivazione e di sostegno sono state previste già nel 1991 (con la legge 266) e riprese da norme di ambito regionale.

Fra le agevolazioni previste per gli organismi di volontariato ve n'è una, di carattere fiscale, che da sempre è oggetto di contendere.

La legge 266 che abbiamo citato è nota anche come la "legge quadro sul volontariato" che prevede, oltre a molte altre disposizioni, l'esenzione IVA sulle operazioni che interessano appunto le organizzazioni di volontariato costituite con fini di solidarietà.

L'anno successivo all'approvazione della norma, il Ministero delle Finanze è tornato sull'argomento diramando una circolare (25 febbraio 1992, n. 3) che precisa: "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte."

E' da subito notevole l'interesse da parte delle Associazioni, in particolare da parte di quelle che garantiscono il trasporto alle persone con disabilità e che quindi devono affrontare spese per l'acquisto di un mezzo opportunamente adattato. E' una differenza di spesa del 20% che si fa presto a calcolare; su un veicolo da 40 milioni se ne risparmiano 8 che si potranno investire in attività più utili anziché versarli come imposta.

La condizione è che le Associazioni in questione siano iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e che il veicolo sia destinato alle attività statutarie. In ogni regione c'è infatti un registro strettamente riservato alle associazioni di volontariato. Attenzione, quindi: tutto la nostra analisi non riguarda le cooperative sociali che sono disciplinate da una specifica normativa.

Doccia fredda

Ma la doccia fredda non tarda ad arrivare. Già nel 1992 gli Uffici IVA di alcune regioni d'Italia hanno qualcosa da eccepire e tutto si gioca non già nell'irrefutabile spirito della norma, ma in una discutibile analisi letterale del testo. Conclusione: l'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto viene riconosciuta in alcune regioni italiane ma recisamente rigettata in altre.

Ma vediamo - e sorridiamone insieme - quali sono le contestazioni. Chi rifiuta l'esenzione argomenta: "L'esenzione spetta solo alle ambulanze, agli elicotteri e ai natanti di soccorso come indicato dalla circolare 3/1992".

Tornate su di qualche riga e rileggete lo stralcio della circolare: "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, (...), di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso".

Quel "quali" viene considerato come descrittivo e imperativo e non già, come sarebbe ovvio per chi conosca l'italiano, come esemplificativo.

Macchie di leopardo

Potremmo a stento accettare l'interpretazione se fosse univoca su tutto il territorio nazionale e se provenisse dal Ministero delle Finanze. Questo si chiude invece in un pilatesco silenzio, rifiutandosi di fornire un parere dirimente che renda l'applicazione della norma omogenea come è corretto che sia per le disposizioni di natura fiscale. E invece, nonostante le sollecitazioni e le ripetute richieste anche da parte degli Uffici periferici, in 8 anni non si è ancora riusciti a risolvere la questione. Fortunatamente, come dicevamo, ci sono anche Uffici regionali che hanno fornito indicazioni in linea con lo spirito della norma, ammettendo all'esenzione dell'IVA gli acquisti di pulmini e veicoli destinati al trasporto di persone disabili.

Lombardia

Esemplare e ben motivata in tal senso è la recentissima circolare (12 aprile 2000, n. 13) diramata dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (Ufficio fiscalità varie). Vediamone il passaggio centrale.

"Le associazioni di volontariato potranno godere dell'esclusione dal pagamento dell'IVA sugli acquisti qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

I) l'associazione è iscritta nel registro istituito presso le regioni o le province autonome ai sensi dell'art. 6, della legge n. 266/1991;

II) i beni acquistati appartengono alla categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri;

III) i beni acquistati sono indispensabili all'espletamento dell'attività di volontariato.

In proposito, sempre secondo le istruzioni fornite con la circolare ministeriale n. 3/1992 opera una presunzione (relativa) con riferimento alle autoambulanze, agli elicotteri di soccorso e ai natanti di soccorso. In applicazione di questo principio sarà - ad esempio - da ritenere escluso da IVA l'acquisto di un veicolo attrezzato di pedana sollevatrice, di scivolo a scomparsa o di braccio sollevatore per il trasposto di disabili. Dovrà invece negarsi l'agevolazione con riferimento ad autoveicoli "di rappresentanza", a motocicli e a tutti quei veicoli che non abbiano caratteristiche strutturali (risultanti dalla carta di circolazione) tali da farne ritenere con sicurezza la destinazione all'attività dell'associazione.

Le circostanze di cui ai punti (I) e (III) dovranno risultare - all'atto dell'acquisto - da idonea documentazione, in particolare da dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione da cui risulti che l'acquirente è l'associazione di volontariato, con indicazione degli estremi della registrazione, e che i beni sono indispensabili allo svolgimento dell'attività dell'associazione; integrate con la copia della carta di circolazione.

Gli uffici si atterranno alle disposizioni della presente circolare, con la quale si annulla e sostituisce ogni disposizione incompatibile emanata in passato da questa Direzione Regionale."

La circolare, che ovviamente riguarda solo la Lombardia, esclude purtroppo i veicoli non specificamente adattati al trasporto delle persone con disabilità e ciò preclude, in modo discutibile, la possibilità di usufruire dell'agevolazione a quelle associazioni che utilizzino mezzi di trasporto non adattati perché magari gli utenti non hanno particolari esigenze di mobilità (es.: non vedenti, disabili intellettivi, anziani). Ma è altrettanto innegabile che ora, in Lombardia, gli uffici periferici e i concessionari non potranno più rifiutare l'esenzione ai veicoli adattati acquistati dalle associazioni iscritte nei registri regionali del volontariato.

Che fare?

E nel resto d'Italia? In alcune regioni il buon senso è già prevalso, per le altre dovremmo attendere l'intervento del Ministero delle Finanze.

Che fare allora? Quando viene rifiutata questa agevolazione, da un ufficio periferico oppure, peggio, da un concessionario, l'associazione può chiedere per iscritto chiarimenti alla propria Direzione Regionale delle Entrate. In caso di parere negativo può ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale. Consigliamo tuttavia di investire anche il Ministero delle Finanze dell'eventuale rifiuto. Non sarebbe la prima volta che a Roma pervengono quesiti di questo tipo, ma forse tante richieste possono contare di più.

 

 

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