| Mobilità
n. 9 - agosto/settembre 2000
Il diritto allo studio
A scuola come tutti
Leggendo il Programma di Azione nella parte che riguarda
il diritto allo studio, ci rendiamo conto di quanto il processo
dell'integrazione scolastica delle persone disabili, sia sì
"irreversibile" ma anche strettamente condizionato
dai processi di trasformazione dell'intero "sistema scuola".
Anche in questo caso ci sembra che il Governo ponga più
l'accento sui risultati conseguiti che sui disagi che troppo
spesso ci vengono segnalati: scuole inaccessibili, scarsità
di personale, difficoltà ad ottenere l'assistenza alla
persona, sistema dei trasporti non garantito dai Comuni.
Una scelta irreversibile
La scelta della piena integrazione scolastica è stata
avviata, in Italia, all'inizio degli anni Settanta, prima
in forma spontanea, poi dal legislatore e dal potere esecutivo.
Nell'anno scolastico 1997/98, (ultimi dati ufficiali Ministero
della Pubblica Istruzione) gli alunni con disabilità
inseriti nei vari ordini di scuola ammontavano, su un totale
di 7.589.395 alunni, a 117.643 unità. Erano
10.045 nella scuola materna, 50.950 nelle elementari,
43.180 nelle scuole medie, e 13.468 nelle secondarie
superiori. Oggi questa capillare esperienza interessa oltre
100.000 sezioni e classi comuni dei vari ordini e gradi di
scuola e coinvolge quasi 59 mila docenti per il sostegno (alcune
migliaia dei quali, tuttavia, non sono in possesso di una
specializzazione). Inoltre, chiama in causa per legge Regioni,
Province, Comuni, Comunità montane e Aziende sanitarie
locali ad assicurare, nei rispettivi compiti e ruoli, il supporto
all'integrazione.
L'avvio graduale e concreto del processo di autonomia
delle istituzioni scolastiche deve quindi riguardare anche
l'esperienza pluridecennale di integrazione. Tale impegno
riguarda Governo e Parlamento, ma anche le singole istituzioni
scolastiche comuni e ciascuna professionalità ivi operante,
chiamate dalle leggi vigenti a garantire l'educazione e l'istruzione
di tutti gli allievi, all'interno delle sezioni e classi comuni,
indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità dell'handicap
(legge n. 104/1992, artt. 12 e segg.).
La scelta dell'integrazione va oggi riconfermata e considerata
irreversibile. Ed in questo quadro è possibile ed opportuno
migliorare ulteriormente la qualità del servizio
scolastico, dotandolo di tutte quelle competenze, condizioni,
ausili e tecnologie che possano garantire la migliore fruizione
possibile da parte degli alunni con diverse tipologie di disabilità.
Tale indirizzo deve valere anche nella scuola dell'autonomia,
in relazione a numerosi fattori: a) ai rapporti tra i diritti
umani e civili ed integrazione sociale;
b) al quadro legislativo e normativo vigente;
c) alla constatazione, validata dall'esperienza italiana
e internazionale, che l'impegno per l'integrazione nella scuola
di tutti rappresenta la strategia fondamentale per lo sviluppo,
la crescita e la conquista delle autonomie e costituisce la
condizione fondamentale per la successiva integrazione sociale
e, se possibile, lavorativa delle persone disabili;
d) alla considerazione dei vantaggi che tale situazione comporta
per gli altri alunni e all'esperienza umana, culturale e professionale
maturata da un'ampia fascia di operatori scolastici ed extrascolastici;
e) al fatto che l'esperienza italiana rappresenta ormai un
modello cui guarda l'Europa come occasione di scambi, di confronto
e di reciproco incoraggiamento per innalzare la qualità
del servizio scolastico.
Tutto ciò sottolinea la necessità di collocare
il diritto all'educazione, all'istruzione, all'acquisizione
di competenze ed all'integrazione sempre più nel quadro
dei sistemi scolastico e formativo, lavorativo, socio-assistenziale
ecc., portando al centro dell'attenzione i bisogni fondamentali
della persona in situazione di handicap, i suoi familiari,
il suo contesto abituale di vita, e richiamando competenze
e obblighi che le leggi vigenti assegnano anche a Enti locali
e Servizio Sanitario.
Le azioni
Per promuovere e rafforzare il processo di integrazione e
per migliorare la qualità della formazione ed i livelli
di apprendimento degli alunni disabili saranno promosse le
seguenti azioni:
- formazione e specializzazione degli insegnanti, attraverso
la definizione di qualificati percorsi universitari,
a partire dalla formazione di base. Tali iter debbono essere
destinati, innanzitutto, a tutti i docenti curricolari,
vanno assicurate, inoltre, forme altrettanto qualificate
di specializzazione degli insegnanti per il sostegno, con
il coinvolgimento pieno delle Facoltà di Scienze
dell'Educazione e del sistema universitario. Saranno anche
utilizzati gli spazi previsti dalla convenzione tra Ministero
della Pubblica Istruzione e Rai;
- attuazione di un programma teso all'impiego esteso e mirato
delle nuove tecnologie, protesi, ausili, materiali didattici
specifici, risorse informatiche, ma anche e soprattutto
strumenti di amplificazione della comunicazione. Formazione
degli operatori scolastici per un corretto uso delle tecnologie
ed ausili;
- offerta di opportunità formative e di specializzazione
dei docenti che riguardino, in modo precipuo, i diversi
bisogni educativi specifici conseguenti le diverse tipologie
delle disabilità. In tali percorsi di formazione,
affidati a docenti con particolare requisiti e di provata
esperienza, devono trovare spazio la puntuale illustrazione
e la conseguente utilizzazione dei principali metodi, degli
sperimentati approcci riferiti a tali tipologie di deficit:
utilizzo del Braille e di ogni altro sussidio per
i non vedenti; educazione alla competenza linguistica, lingua
dei segni e tecnologie per facilitare la comunicazione dei
sordi; percorsi didattici specifici per l'integrazione degli
alunni con sindrome di Down, con autismo, con grave
disabilità psicofisica; ausili per i disabili motori
gravi. Inserimento nella scuola della figura dell'assistente
alla comunicazione, del quale andrà definito profilo
e percorso formativo;
- revisione dell'Atto di indirizzo e coordinamento
alle Aziende sanitarie locali (DPR 24 febbraio 1994), con
l'obiettivo di assicurare un effettivo e qualificato supporto
della Sanità alla definizione degli strumenti diagnostici
di documentazione dell'iter di integrazione scolastica,
partendo da una lettura non patologizzante della situazione
di handicap e attenta alle potenzialità anche minime
di ciascun soggetto;
- verifica delle risorse di personale docente e non docente
assegnato alle scuole per l'integrazione. Valutazione sia
sul piano qualitativo che sul piano quantitativo della situazione
al fine di una verifica del rapporto 1/138 e delle
connesse norme stabilite dalla legge finanziaria per il
1998 nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Rafforzamento
del sostegno assistenziale per i disabili non autosufficienti
durante la permanenza a scuola e degli interventi extrascolastici
a sostegno della famiglia, della vita in famiglia e della
stessa integrazione scolastica;
- verifica del grado di accessibilità delle scuole
di ogni ordine e grado con particolare riguardo agli ingressi
principali, alla mobilità interna alla struttura,
alle palestre, agli spazi comuni, ai servizi igienici; programmazione
di interventi per l'eliminazione dele barriere architettoniche,
della comunicazione e percezione.
- il processo di integrazione scolastica degli allievi e
delle allieve in situazione di handicap deve essere considerato
come uno dei fattori di qualità del piano dell'offerta
formativa di una istituzione scolastica. Il Ministero della
Pubblica Istruzione provvederà a definire con urgenza
corretti strumenti di valutazione e verifica degli interventi
educativi, didattici e organizzativi messi in atto dalle
singole scuole e dall'intero sistema formativo, avendo cura
di prevedere standard adeguati a valutare i processi di
insegnamento e apprendimento, i risultati raggiunti sul
piano individuale e collettivo, le aree di sviluppo prossimale
e in prospettiva;
- attuare la Riforma delle scuole degli istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo II, del Testo
unico della scuola (Decreto Legislativo 297/1994), secondo
il preciso dettato della Legge n. 59/97, art. 21, comma
10. Tali istituzioni scolastiche vanno riformate "come
enti finalizzati al supporto dell'integrazione nelle istituzioni
scolastiche autonome". Esperienze professionali,
strutture, personale e ogni altra risorsa disponibile vanno
finalizzate a sostenere la piena integrazione scolastica
di tutti gli allievi e di tutte le allieve in situazione
di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole
di ogni ordine e grado. Gli istituti atipici statali attualmente
funzionanti dovranno diventare qualificati e fondamentali
punti di riferimento per la catalogazione, la raccolta e
la messa a disposizione di sussidi, risorse e esperienze
e per la formazione, a supporto della predisposizione dei
progetti individualizzati di integrazione.
Gli studenti universitari disabili
La diffusa presenza nelle università di un crescente
numero di studenti disabili, circa 4.000, ha indotto
il Parlamento a recepire la proposta più votata dagli
studenti delle scuole medie nel corso dell'iniziativa "Ragazzi
in aula", promossa della Camera dei Deputati, e ad
approvare la legge 17 del 28 gennaio 1999.
Questa prevede misure di sostegno agli Atenei per favorire
la partecipazione alle diverse attività di studio degli
studenti disabili in particolare attraverso:
- la nomina e la funzione del delegato per il coordinamento,
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo (art.1, comma 3,
legge 17/99);
- la costituzione di un servizio di tutorato specializzato;
- il trattamento individualizzato, gli ausili ed
i mezzi tecnici specifici (art. 1, comma 2, legge 17/99);
- la destinazione dei fondi da parte del MURST derivanti
dalla legge suindicata, e la loro utilizzazione sulla base
di progettazioni articolate da parte degli Atenei.
Le azioni
Al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove
norme e verificarne l'efficacia saranno promosse le seguenti
azioni:
- rilevazione annuale delle nomine dei delegati e delle
attività svolte dalle Università, in particolare
l'organizzazione dell'Ufficio, con personale dell'Università
ed un coordinatore, attrezzato per gli opportuni collegamenti
e sperimentazioni per la conoscenza degli ausili e le tecnologie,
costituzioni di siti Web e banche dati;
- ricognizione attraverso detti uffici dei bisogni e delle
difficoltà degli studenti disabili, al fine di risolvere
i problemi di orientamento, di partecipazione alle lezioni,
di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e alle consultazioni
bibliografiche, al supporto didattico specifico, alla vita
di relazione e di studio con gli altri, al rapporto con
docenti, alla realizzazione dei percorsi di formazione per
il completamento degli studi;
- realizzazione del diritto allo studio garantendo l'assistenza
e l'aiuto alle persone attraverso interventi promossi nell'ambito
dell'autonomia universitaria. Individuare a tal fine servizi
e soluzioni organizzative ed i supporti più idonei
tra i quali:
- nuove tecnologie in grado di avviare lo studente al più
elevato grado di autonomia possibile,
- interprete in lingua dei segni, ripetitore labiale, tutore
didattico, stenotipia computerizzata per gli studenti sordi,
- trascrizione dei testi in braille, registrazioni, postazioni
informatiche attrezzate (sintesi vocale, barra braille,
ecc.) nelle maggiori biblioteche, aule e nell'ufficio per
i disabili,
- fruibilità delle aule, delle biblioteche e sale
di studio per i disabili motori e sensoriali,
- facilitazioni per l'accesso ad Internet, alle reti dell'Ateneo,
alle banche dati bibliografici, anche attraverso specifiche
postazioni informatiche debitamente attrezzate.
Università e disabili
(a cura della redazione di Mobilità)
"Ragazzi in Aula" è un'iniziativa promossa
dalla Camera dei Deputati che da alcuni anni consente ad una
delegazione di studenti di presentare proposte di legge a
Montecitorio.
Nel 1998 dall'iniziativa scaturì, fra gli altri, un
suggerimento a favore degli studenti universitari con disabilità.
L'idea si è trasformata in norma: la legge 28 gennaio
1999, n. 17 che apporta alcune modifiche alla legge 104/1992
e introduce appunto nuove misure volte a favorire l'iscrizione
e la frequenza all'università da parte delle persone
con disabilità.
La legge 17/1999 prevede la garanzia di sussidi tecnici e
didattici e di un servizio, in seno alle facoltà, di
tutorato specializzato
Ogni rettore deve individuare un docente delegandogli funzioni
di coordinamento di tutte le iniziative concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo;
Altra importante novità riguarda la possibilità
di effettuare prove di esame, anche equipollenti, con l'ausilio
del servizio di tutorato o con il supporto di ausili tecnici
concordandone previamente le modalità con il docente.
Per l'attuazione della legge 17/1999 sono previsti, a partire
dal 1999, 10 miliardi all'anno.
Il presente articolo è di
esclusiva proprietà di Mobilità Servizi sas.
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