| Mobilità
n. 9 - agosto/settembre 2000
La disabilità in età adulta
Dopo e durante noi
Ci sono in Italia circa centomila persone con handicap
grave o gravissimo, per le quali la rete dei servizi dimostra
ancora una difficoltà a fornire risposte adeguate soprattutto
dirette all'autonomia della persona. Ma non si possono nemmeno
ignorare le esigenze, le aspettative di migliaia di famiglie
giustamente preoccupate per il "dopo di noi".
La priorità nell'assistenza alle persone con handicap
grave era già stata espressa sia dalla legge quadro
104/1992, sia dalla più recente legge 162/1998. Troppo
spesso tuttavia queste indicazioni non sono state recepite
a livello regionale o sono state poco finanziate. Alcune proposte
nuove emergono dal documento del Governo; molte di queste
sono state espresse dalle Associazioni in occasione della
prima Conferenza Nazionale sull'Handicap (dicembre 1999).
Itinerari di integrazione
Ogni persona disabile, di qualsiasi età sia, ha diritto
ad un sistema di aiuto che garantisca lo sviluppo massimo
della sua personalità e ad un inserimento sociale il
più attivo e partecipato possibile.
Mentre però per le persone disabili in età
evolutiva si riscontra l'esistenza di una sufficiente strutturazione
di servizi sanitari, sociali ed educativi, nell'età
adulta si registra una forte carenza.
Risorse, organizzazione dei servizi, progetti di integrazione
tra interventi sociali e sanitari, disponibilità di
pari opportunità per l'esercizio del diritto a conseguire
una personale qualità della vita ragionevole e possibile,
variano quantitativamente e qualitativamente nei diversi ambiti
territoriali.
Nella fascia di età tra i 15 ed i 65 anni si stimano
circa 900.000 disabili di cui quasi 100.000 in situazione
di gravità, che richiedono intervento assistenziale.
Per contrastare processi di esclusione o l'istituzionalizzazione
dei più gravi occorre riaffermare, come fondamentale
azione di cambiamento, l'esercizio da parte del servizio sanitario
della presa in carico globale delle persone disabili,
consentendo in tal modo al complesso del sistema dei servizi
(sanitari, educativi, formativi e sociali) quel processo di
lavoro integrato e continuativo basato sulla definizione del
progetto individuale di riabilitazione funzionale e di integrazione
sociale e sulla promozione e coordinamento degli interventi
delle altre istituzioni.
Occorre parimenti riaffermare l'importanza dell'integrazione
degli interventi sociali e sanitari, secondo quanto previsto
dall'art.3 septies del decreto legislativo 229/99 cui dovranno
fare seguito gli adempimenti attuativi. Integrazione cui portà
dare slancio il completamento in tempi rapidi dell'iter legislativo
di riforma dell'assistenza che non solo individuerà
le diverse responsabilità isituzionali ma stanzierà
risorse aggiuntive per il rafforzamento della rete dei servizi.
La possibilità di costruire organicamente le diverse
risposte, in termini unitari, globali, integrati e flessibili,
costituisce la mappa dei servizi e delle risorse disponibili
sul territorio, cui far ricorso per poter rispondere adeguatamente,
in quantità e qualità, alle problematiche delle
persone disabili. Nell'impiego delle risorse territoriali
va data priorità alle persone in situazioni di gravità,
così come dispone la legge 162 del 21 maggio 1998.
Le azioni
Gli interventi da attivare:
- sollecitare l'emanazione delle normative regionali in
attuazione della L. 104/92 e 162/98;
- verificare la stato di attuazione delle "Linee Guida"
del Ministero della Sanità per le attività
di riabilitazione rivolte agli adulti;
- istituire i distretti e in ognuno di essi almeno una équipe
pluridisciplinare che eserciti la presa in carico dei
disabili adulti e programmi l'attivazione della rete
di servizi (artt. 3 quater e 3 quinquies del Decreto Legislativo
229/99);
- sperimentare, nei centri con oltre 50.000 abitanti, progetti
di uscita programmata dalla scuola dell'obbligo.
Utilizzando al meglio il progetto educativo individuale
e valutando le reali possibilità e potenzialità
della persona, possono essere preventivamente definiti gli
inserimenti successivi (prosecuzione degli studi, formazione
professionale, assistenza socio-educativa sia in forma individuale
che di gruppo, centro diurno, residenza, ecc.). L'obiettivo
è quello di realizzare itinerari certi d'integrazione,
dare serenità alle famiglie, evitare l'interruzione
della presa in carico e l'abbandono da parte dei servizi
riabilitativi, consentendo il passaggio del testimone tra
i servizi di riabilitazione per l'età evolutiva e
i servizi di riabilitazione per l'età adulta.
- avviare, attraverso accordi di programma tra comuni e
ASL, in ogni distretto, un Servizio di aiuto alla persona
per l'autonomia e la vita indipendente, con
l'obiettivo di raggiungere almeno il 30 per cento della
popolazione disabile. Il servizio integra il programma riabilitativo
con prestazioni sociali di aiuto a soggetti in temporanea
o permanente limitazione della propria autosufficienza e/o
autonomia. Obiettivi primari del servizio sono il sostegno
ai non autosufficienti, il conseguimento del grado massimo
di autonomia personale, il sostegno alla socializzazione
e l'assistenza domiciliare per garantire la permanenza nel
proprio nucleo abitativo o familiare dei soggetti in situazione
di gravità. Nell'ambito di tale servizio, per una
corretta definizione del campo d'intervento e per la programmazione
degli interventi stessi è utile analizzare le situazione
in relazione a problemi nella sfera dell'autosufficienza
e/o dell'autonomia.
Pertanto è opportuno:
a) sperimentare programmi di assistenza (anche indiretta
e autogestita, come previsto dalla legge n.162/98), per persone
che hanno solo problemi di non autosufficienza, permettendo
anche la scelta del proprio assistente personale, nel rispetto
delle norme e della dignità di tutte le persone, compresi
gli assistenti personali;
b) sperimentare programmi per lo sviluppo dell'autonomia
delle persone con disabilità intellettiva mediante
l'attuazione di interventi socio educativi che devono integrarsi,
attraverso un progetto unitario, con gli altri interventi
realizzati dai servizi terapeutico-riabilitativi del settore
sanitario. I programmi avranno valenza socio-educativa, con
l'obiettivo di sviluppare il massimo delle potenzialità
del disabile nel campo dell'autonomia personale e sociale
e utilizzeranno prevalentemente attività in piccoli
gruppi.
c) attivare almeno un centro socio-riabilitativo ed
educativo ogni 50 mila abitanti. Tale servizio svolge la funzione
riabilitativa, educativa e di integrazione sociale attraverso
l'elaborazione e la sviluppo di progetti individualizzati
ad alta integrazione socio sanitaria ed educativa. Sono destinatari
di tali strutture i disabili per i quali non siano possibili
percorsi di inserimento formativo e lavorativo.
Sostegno alla famiglia e "Dopo di noi".
La prima e fondamentale istituzione assistenziale italiana
è la famiglia. Si stima che il 15 per cento delle famiglie
italiane siano direttamente interessate alle disabilità.
Per il disabile grave la vita con i genitori può risultare
la più efficace e la più completa delle soluzioni
ai bisogni assistenziali. Ma occorre dare sostegno concreto
alle famiglie per non determinare situazioni di svantaggio
per tutti i membri della stessa. Inoltre, anche i genitori
dei disabili invecchiano e ad un certo punto il disabile si
ritroverà senza i genitori.
Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino paralizzante
il dialogo tra famiglie e servizi, è l'incertezza del
"dopo": "dopo" la nascita di un bambino
disabile ..., "dopo" quel trattamento riabilitativo
..., "dopo" la scuola ..., "dopo" la formazione
..., "dopo" la morte dei genitori. Il non poter
avere una ragionevole sicurezza circa le varie tappe esistenziali
che il proprio figlio dovrà affrontare spesso determina
nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto a volte antagonista
con i servizi. Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti,
ma chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni
individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e
a volte del tutto negative.
I programmi da attivare riguardano in particolare gli itinerari
certi di integrazione per poter garantire la presa in
carico ed esercitarla attraverso proposte di programmi
individuali condivisi, definendo di volta in volta quali
sostegni attivare nelle diverse tappe di integrazione. Il
piano d'intervento ed ancor più la definizione di ogni
modello d'intervento in favore di persone disabili deve essere
condiviso dalla famiglia. L'esercizio di tale diritto-dovere
ha bisogno di essere supportato da informazioni e sostegno
da parte dei servizi.
Le azioni
Per lo sviluppo delle politiche a sostegno della famiglia
e del "Dopo di noi" si prevedono le seguenti azioni:
- sperimentare un programma di intervento precoce
verso il bambino disabile ed a sostegno della famiglia.
Una équipe pluridisciplinare, che si faccia carico
immediatamente della complessa problematica determinata
dalla nascita di un bambino disabile, porta un immediato
aiuto, offrendo strumenti di conoscenza e di valutazione
e attivando gli interventi, anche assistenziali, necessari
per sostenere adeguatamente la situazione;
- creare opportunità dirette e indirette per potenziare
le risorse e il loro utilizzo costruttivo per un adattamento
positivo della persona handicappata e della sua famiglia
(auto-mutuo-aiuto, Self-advocacy);
- semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità
civile;
- avviare il riordino delle provvidenze economiche
(pensioni, assegni ed indennità a favore di invalidi
civili, invalidi per servizio, ciechi civili e sordomuti)
secondo i seguenti principi:
a) le provvidenze economiche non possono essere considerate
alternative all'erogazione dei servizi anche di quelli strettamente
assistenziali;
b) superare le attuali disparità di trattamento differenziando
le prestazioni sulla base della gravità, mantenendo
l'indennità di accompagnamento al titolo della minorazione;
c) rideterminare gli importi delle pensioni di invalidità
per un graduale allineamento agli altri trattamenti sociali;
d) riesame della normativa in materia pensionistica per gli
invalidi per servizio.
- introdurre la figura dell'amministratore di sostegno
per la tutela giuridica e della qualità della vita
del disabile non autosufficiente e non in grado di tutelare
i propri interessi;
- verificare la possibilità di introdurre il Trust
nella normativa fiscale ed agevolazioni per le famiglie,
in particolare in materia di successione;
- istituire commissioni (servizi e rappresentanze degli
utenti) per il controllo della qualità della vita
del disabile, ovunque egli viva: in famiglia, in un centro,
in una residenza, in una RSA ecc.;
- verificare la possibilità di usufruire di agevolazioni
in materia previdenziale da parte dei disabili gravi
e dei lavoratori genitori di disabili gravi di cui al comma
3 dell'art.3 della legge 104/92;
- promuovere iniziative per la tutela e interventi nel campo
degli abusi e dei maltrattamenti di minori
e di persone adulte con handicap;
- introdurre misure che incentivino il ruolo attivo del
settore no-profit.
La residenzialità
Molto spesso il disabile è costretto a restare con
i genitori per diversi motivi: il tipo di disabilità
(ad es. una grave disabilità intellettiva) che non
permette una vita autonoma, la mancanza di servizi di aiuto
personale per superare problemi di non autosufficienza per
i disabili socialmente integrati, la non disponibilità
di alloggi adeguatamente attrezzati.
La programmazione di un progetto di residenzialità
permetterebbe in molti casi l'opportunità, a volte
negata, di fare esperienze di socializzazione più completa
e di stimolare risorse latenti per collocarsi ad un livello
di maggiore autonomia personale.
Occorre quindi progettare, sperimentare e consolidare un
sistema di vita extra familiare, individuato come idoneo non
solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come
risposta ai bisogni esistenziali di quel singolo disabile,
costruendo un sistema di autonomia con i genitori stessi e
con l'aiuto dei servizi che hanno la presa in carico, senza
dover ricorrere a soluzioni affrettate dettate dall'emergenza.
Le azioni
Interventi:
- determinare una quota pari al 2 per cento di riserva
di alloggi di edilizia residenziale pubblica per singoli
disabili, coppie o nuclei con disabili;
- determinare una quota pari al 1 per cento di riserva di
alloggi di edilizia residenziale pubblica per i servizi
sociali degli Enti locali da destinare alla costituzione
di residenze per disabili non autonomi;
- definire i criteri di accreditamento per le strutture
di riabilitazione estensiva e di mantenimento e per le RSA;
- definire le strutture a prevalente rilevanza sanitaria
e quelle a prevalente rilevanza sociale;
- istituire almeno una RSA (max 20 posti) o piccola comunità
(residenza protetta) ogni 50.000 abitanti. Tali strutture
saranno a carico prevalente del fondo sanitario, e saranno
riservate a persone disabili che hanno bisogno di interventi
sanitari continuativi e/o sono affette da malattie croniche
e non più autosufficienti;
- realizzare progetti di residenzialità programmata
a carattere socio-assistenziale ed educativo, istituendo
almeno una comunità alloggio ogni 50 mila abitanti
per le persone handicappate con limitata o nulla autonomia,
da realizzarsi in contesti abitativi di civile abitazione
e con la previsione di max 8 posti letto (e due posti di
pronto intervento). La struttura deve essere collocata in
un contesto sociale reale, facilitando in tal modo i processi
di integrazione sociale e la promozione di relazioni interpersonali,
deve far sentire a proprio agio ogni persona, ognuna con
un proprio spazio personale.
I permessi lavorativi
(a cura della redazione di Mobilità)
La legge 104/1992 ha previsto l'opportunità di fruire
di permessi lavorativi per i lavoratori con gravi disabilità
e per quelli che assistono persone con handicap grave. La
norma originaria tuttavia ha lasciato aperti molti problemi
interpretativi e applicativi, oltre ad alcune sperequazioni.
La recente legge 8 marzo 2000, n. 53 reca nuove "Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città". La norma tenta di rispondere
alle istanze di maggiore flessibilità nella organizzazione
sociale promuovendo "un equilibrio tra tempi di lavoro,
di cura, di formazione e di relazione". Gli strumenti
adottati sono: nuove forme di congedo parentale in particolare
rivolte all'assistenza ai bambini; più ampie possibilità
di permesso per i genitori di soggetti in situazione di handicap;
nuove forme di congedo per la formazione; misure per il miglioramento
della qualità della vita (ad esempio, flessibilità
degli orari dei negozi e dei servizi pubblici); la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Ma la legge 53/2000 affronta anche la questione dei permessi
lavorativi connessi all'handicap grave affermando alcune importanti
novità.
Dopo l'entrata in vigore della legge 53/2000, i permessi
possono essere concessi anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto ad esempio perché lavoratore autonomo
o casalinga.
Non è più necessaria la convivenza del lavoratore
con il familiare (parente o affine entro il terzo grado) con
handicap in situazione di gravità per poter fruire
dei tre giorni di permesso mensile. Permane comunque l'esclusione
dalla fruizione dei permessi nel caso in cui il disabile sia
ricoverato in istituto. Su tali disposizioni sono intervenute
successive circolari INPS e INPDAP che hanno "limitato"
questa apertura, affermando che l'assistenza al disabile deve
essere comunque "esclusiva" e "continuativa".
Altra novità: i permessi mensili oltre che retribuiti
sono coperti da contributi figurativi utili per il raggiungimento
del diritto alla pensione.
Per i lavoratori disabili viene definitivamente chiarito
che possono usufruire o dei permessi lavorativi di due ore
al giorno oppure dei tre giorni mensili. Non è ammessa
la cumulabilità fra i due tipi di benefici.
Il Ministero della Solidarietà ha giustamente enfatizzato
la portata della nuova norma, largamente ripresa dagli organi
di informazione. E' stato anche predisposto uno specifico
sito che fornisce informazioni sulla nuova legge: www.affarisociali.it/congedi/
La 162
(a cura della redazione di Mobilità)
La legge 21 maggio 1998, n. 162, rappresenta la più
importante modificazione della legge quadro sull'handicap.
Già il titolo "Modifiche alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave", fa comprendere che l'intenzione
è quella di favorire le persone disabili che hanno
maggiori difficoltà
Per i disabili senza sostegno familiare i Comuni e i loro
consorzi, le comunità montane, le provincie e le Aziende
ULS possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela
e l'integrazione sociale dei disabili in situazione di gravità
per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. La
legge 162 non prevede finanziamenti aggiuntivi per questi
servizi cui gli Enti devono, eventualmente, far fronte con
proprie risorse di bilancio.
Le regioni possono programmare, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, interventi a sostegno della
persone con "handicap di particolare gravità"
e delle loro famiglie. Tali servizi devono comunque essere
integrativi e non sostitutivi di quelli già assicurati
dagli enti locali. Si indicano come possibili interventi servizi
di accoglienza per brevi periodi e di emergenza, assistenza
domiciliare e aiuto personale anche della durata di 24 ore.
Le regioni possono anche rimborsare parzialmente spese sostenute
per l'assistenza alla persona disabile.
Sempre le regioni possono disciplinare programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, cioè dai
disabili o dalle loro famiglie che possono, quindi, richiedere
degli specifici "Piani personalizzati". A questo
proposito la 162 precisa che lo scopo di tali programmi è
"garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone
con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale".
Per tutti questi interventi vengono previsti finanziamenti
da ripartire alle regioni: 30 miliardi per anno 1998, 60 miliardi
per l'anno 1999, 59 miliardi per l'anno 2000.
Le regioni dovranno rendere conto al Ministero per la solidarietà
sociale circa l'effettiva destinazione e impiego dei fondi
assegnati che, nel caso non venissero utilizzati, verranno
ridestinati secondo nuovi criteri di suddivisione; questo
significa che alle regioni conviene utilizzare i fondi assegnati.
Grazie alla 162 il Ministro per la solidarietà promuove
e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto: interventi
a favore di persone con handicap in situazione di gravità;
rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative; accesso alla informazione e alla
comunicazione; mobilità e trasporti collettivi. Il
Decreto 6 agosto 1998 ha fissatole modalità per l'accesso
ai contributi previsti per i progetti sperimentali.
La 162 prevede che per migliorare le politiche per l'handicap
vengano promosse indagini statistiche e conoscitive relative
alla disabilità; la disposizione è stata ripresa
Programma di Azione del Governo.
Il medesimo obiettivo viene perseguito convocando - con cadenza
triennale - una "Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap". La prima, come è noto, si è
tenuta a Roma nel dicembre scorso.
Il presente articolo è di
esclusiva proprietà di Mobilità Servizi sas.
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