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Mobilità n. 9 - agosto/settembre 2000

Luoghi e mezzi senza barriere

Nessun ostacolo

Da un paio di decenni almeno esistono disposizioni precise che dovrebbero garantire l'accessibilità dei luoghi e degli spazi aperti al pubblico, oltre che dei servizi di trasporto. Perché questo non è accaduto? Perché non sono stati perseguiti gli abusi? A leggere il documento del Governo, forse un po' troppo roseo nel descrivere la situazione attuale, le cause primarie sembrano risiedere nella formazione dei tecnici, nella limitata cultura dell'accessibilità, negli scarsi incentivi. Vorremmo crederci.

I centri urbani, i sistemi di mobilità su strada, ferroviari, marittimi e aeroportuali non solo sono spesso impraticabili per le persone disabili, ma risultano scomodi per tutti, quando non prevedono accorgimenti che ne facilitino l'uso per le persone con difficoltà motoria e sensoriale. Numerose indagini, anche a livello europeo, hanno evidenziato che le persone a ridotta mobilità, che per differenti motivi soffrono per il fatto che le città sono scomode e piene di barriere, sono circa il 20 per cento della popolazione totale (60/80 milioni nella UE secondo la relazione della Commissione al Consiglio del 26 gennaio 1993 in materia di accessibilità dei trasporti). Oltre ai disabili, sono gli anziani, le donne in gravidanza, gli infortunati a percepire tale disagio.

A partire dal 1971 con la legge 118 e con il DPR 384 del 1978 una serie di provvedimenti ha sancito impegni ed obblighi per tecnici, e pubbliche amministrazioni, esercenti servizi di pubblica utilità. Tali norme sono state successivamente aggiornate con l'emanazione di ulteriori importanti provvedimenti, tra questi la legge 13/89, il DM 236/89, la legge 104/92, il DPR 503/96 ed il decreto legislativo 285/92. La loro attuazione, non sempre rigorosa e soddisfacente o gestita con strumenti adeguati, ha consentito di avviare importanti interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole e nei servizi pubblici, agli incroci stradali e negli alloggi privati; di avviare in alcune aree urbane la sperimentazione di tram e bus accessibili; di rendere accessibili gli aeroporti; di avviare alcuni interventi per agevolare la fruizione del sistema ferroviario e del trasporto marittimo da parte dei cittadini disabili.

Importanti progressi, resi possibili dallo sviluppo di nuove modalità e tecnologie per la guida, sono stati conseguiti anche nel campo del trasporto individuale. Vanno menzionate in particolare le norme del codice della strada e quelle specifiche per il rilascio delle patenti speciali, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di autovetture adatte alla guida ed al trasporto delle persone disabili.

Questi risultati incoraggiano a promuovere nuove azioni concrete per una più diffusa attuazione delle leggi e per rendere lo spazio costruito, i sistemi di trasporto, in generale, realmente vivibili da parte di tutti i cittadini. Occorre a tal fine predisporre una serie di iniziative volte in particolare alla verifica delle normative vigenti e della loro attuazione, alla formazione delle figure tecniche ed amministrative coinvolte nei processi progettuali e nelle loro attuazioni.

Dovranno essere apportate modifiche alla normativa vigente relativa agli incentivi fiscali per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia in edifici privati per semplificare l'approvazione della assemblea condominiale nel caso di interventi in spazi comuni (scale, ascensori, ecc.)

Si dovrà prevedere anche, per tali interventi in favore dei disabili, una maggiore entità dello sgravio (IRPEF e IVA).

Il Ministero della solidarietà sociale metterà a disposizione delle famiglie un vademecum per agevolare la presentazione delle domande.

Gli ambienti urbani e strutture edilizie

Azioni:

  • emanare linee guida per orientare le diverse amministrazioni nei diversi aspetti applicativi e progettuali, coordinare i numerosi provvedimenti legislativi, individuare apposite strutture di pianificazione e coordinamento nelle diverse Amministrazioni;
  • inserire nell'ambito delle discipline dei corsi universitari delle Facoltà di Architettura ed Ingegneria, nonché negli istituti professionali per geometri, quella relativa all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, attivare iniziative di formazione specifica delle figure tecnico amministrative interessare al problema nei diversi Enti ed Amministrazione, anche con il concorso degli ordini professionali;
  • garantire adeguate risorse per il finanziamento della legge 13/89, la concessione di mutui agli enti locali per finanziare programmi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • predisporre una direttiva per attribuire formalmente e con continuità compiti di monitoraggio e sviluppo delle problematiche concernenti le barriere architettoniche alle due commissioni permanenti già attive (DM 236/89 art.12, DPR 503/96, art. 22 e legge 104/92 - DM Solidarietà Sociale 16/12/96).

Il trasporto pubblico

Azioni:

  • adozione di un protocollo di intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A. che preveda la verifica di funzionalità ed efficacia dei servizi attualmente assicurati alle persone disabili in particolare nelle 152 stazioni presenziate, in relazione ai viaggi, all'orario di funzionamento del servizio di assistenza, agli accorgimenti da predisporre per la salita, discesa, e sicurezza per le diverse tipologie di disabilità (sensoriale, respiratoria, motoria, ecc.); convenzioni con i Comuni per il servizio di assistenza per la salita e la discesa dalla carrozza e nelle stazioni non presenziate;
  • promozione con le Ferrovie dello Stato S.p.A. di una dotazione sperimentale di carrozze con elevatore incorporato sulla tratta Roma-Milano;
  • verifica dell'accessibilità della Stazioni Ferroviarie ed adozione di un programma per un graduale adeguamento alle norme. Dotazioni delle stazioni principali di mezzi elettrici per gli spostamenti dei viaggiatori con ridotte capacità motorie;
  • adozione, d'intesa con la Conferenza Unificata, di un atto di indirizzo ai fini dell'adozione dei piani regionali e comunali di cui all'art. 26 della legge 104 che prevedano criteri di accessibilità vincolanti per gli acquisti da parte degli Enti locali, delle aziende pubbliche, e per le concessioni ad aziende private di trasporto, standard di accessibilità alle stazioni e piani di accesso alle fermate; programmi di finanziamento per linee tranviarie e ferrovie locali ed accessibilità dei relativi mezzi, sviluppo del servizio a chiamata ed incentivi per i taxi e gli autonoleggi accessibili;
  • adozione di una direttiva europea che definisca uno standard minimo di accessibilità per i mezzi di trasporto urbano ed extraurbano;
  • sperimentazione di idonei strumenti per agevolare la fruizione del servizio pubblico di trasporto per i disabili sensoriali (segnale vocale delle fermate, tabelle leggibili, scritte in Braille);
  • verifica dell'adeguamento alla normativa dei mezzi di servizio per il trasporto navale e definizione dei criteri di accessibilità per gli aliscafi. Agevolazioni per il viaggiatore disabile per le prenotazioni, l'acquisto dei biglietti, le tariffe scontate per gli accompagnatori;
  • adozione di un piano per la piena accessibilità dei servizi aeroportuali sulla base della ricognizione già in atto effettuata dall'ENAC nell'ambito dei programmi di cui all'art. 10 della legge 537/93;
  • inserimento nella Carta dei Servizi dell'assistenza delle persone disabili, aggiornamento in materia del personale di volo, tariffe agevolate per gli accompagnatori.

Il trasporto privato

Azioni:

  • ampliamento delle competenze del Comitato Tecnico previsto dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice della Strada al fine di elaborare linee guida di valutazione delle capacità di guida sotto il profilo sanitario e tecnico da diramare alle Commissioni mediche locali, la produzione di pareri sul reperimento di direttive comunitarie relative alla patente di guida europea non ancora recepite, la possibilità di sottoporre a prova e test nuovi adattamenti e dispositivi. Eventuale integrazione del Comitato con rappresentanti dei disabili e delle Commissioni mediche territoriali. Coordinamento, o eventuale unificazione, delle diverse Commissioni in materia (DM 236/89, legge 104/92, D. Lgs 285/92);
  • rideterminazione dei tempi di revisione delle patenti speciali nei casi di disabilità stabilizzata (lesioni midollari, amputati);
  • emanazione di una nota ministeriale interpretativa dell'articolo 327 del Regolamento della strada relativa alla patente A speciale per la guida di motoveicoli con opportuni adattamenti e protesi e di chiarimento sul DM del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999 (recepimento della direttiva comunitaria n.97/26/CEE concernente la patente di guida) in merito all'adozione dei codici internazionali, anziché della descrizione dei dispostitivi di guida. Adozione di criteri aggiornati per il conseguimento della patente nautica;
  • verifica degli effetti dei benefici fiscali di cui all'articolo 8 della legge finanziaria 1998 ai mezzi adibiti al trasporto di disabili anche ai fini di un adeguamento della normativa;
  • estensione delle agevolazioni fiscali ai disabili sensoriali in attuazione dell'art.6, comma1, lettera e), della legge n.488 del 1999;
  • verificare la possibilità e le condizioni per il rilascio alle persone disabili del Certificato di Abilitazione Professionale alla conduzione di taxi.

Che fine ha fatto il Piano?
(a cura della redazione di Mobilità)

L'articolo 26 della legge quadro sull'handicap prevedeva fra l'altro:

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni."

Il termine è scaduto da oltre sette anni, ma nessuna regione ha ancora elaborato nessun "Piano per la mobilità delle persone handicappate".

Le norme
(a cura della redazione di Mobilità)

Non sono poche le norme che nel corso degli ultimi trent'anni hanno fornito indicazioni, prescrizioni, standard per rendere accessibili le abitazioni, gli edifici aperti al pubblico, gli spazi urbani e i servizi di trasporto pubblico. Ma perché nonostante queste disposizioni l'accessibilità delle nostre città è ancora così lontana?

La legge 30 marzo 1971, n. 118 ("Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.") è il primo tentativo di imporre per legge l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati. Bisogna però attendere sette anni perché venga approvato il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 cioè il "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".

Quel regolamento sarà abrogato quasi vent'anni dopo dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 cioè il nuovo "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". Quest'ultimo impone che gli edifici sede di servizi pubblici che non siano ancora accessibili devono dotarsi di un sistema di chiamata e di un servizio di assistenza per le persone disabili.

Gli enti locali nel frattempo avrebbero già dovuto dotarsi di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche; l'obbligo era già chiaramente espresso dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, ma viene talmente ignorato da dover essere ribadito dalla legge quadro 104/1992 ... con scarsi risultati.

Standard tecnici per l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata sono stati fissati dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Quasi contestualmente entrava in vigore approvata la legge 9 gennaio 1989, n. 13 nota soprattuto per aver previsto contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, finanziata poi a singhiozzo negli anni successivi.

 

 

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