| Mobilità
n. 9 - agosto/settembre 2000
Luoghi e mezzi senza barriere
Nessun ostacolo
Da un paio di decenni almeno esistono disposizioni precise
che dovrebbero garantire l'accessibilità dei luoghi
e degli spazi aperti al pubblico, oltre che dei servizi di
trasporto. Perché questo non è accaduto? Perché
non sono stati perseguiti gli abusi? A leggere il documento
del Governo, forse un po' troppo roseo nel descrivere la situazione
attuale, le cause primarie sembrano risiedere nella formazione
dei tecnici, nella limitata cultura dell'accessibilità,
negli scarsi incentivi. Vorremmo crederci.
I centri urbani, i sistemi di mobilità su strada,
ferroviari, marittimi e aeroportuali non solo sono spesso
impraticabili per le persone disabili, ma risultano scomodi
per tutti, quando non prevedono accorgimenti che ne facilitino
l'uso per le persone con difficoltà motoria e sensoriale.
Numerose indagini, anche a livello europeo, hanno evidenziato
che le persone a ridotta mobilità, che per differenti
motivi soffrono per il fatto che le città sono scomode
e piene di barriere, sono circa il 20 per cento della popolazione
totale (60/80 milioni nella UE secondo la relazione della
Commissione al Consiglio del 26 gennaio 1993 in materia di
accessibilità dei trasporti). Oltre ai disabili, sono
gli anziani, le donne in gravidanza, gli infortunati a percepire
tale disagio.
A partire dal 1971 con la legge 118 e con il DPR
384 del 1978 una serie di provvedimenti ha sancito impegni
ed obblighi per tecnici, e pubbliche amministrazioni, esercenti
servizi di pubblica utilità. Tali norme sono state
successivamente aggiornate con l'emanazione di ulteriori importanti
provvedimenti, tra questi la legge 13/89, il DM
236/89, la legge 104/92, il DPR 503/96 ed
il decreto legislativo 285/92. La loro attuazione,
non sempre rigorosa e soddisfacente o gestita con strumenti
adeguati, ha consentito di avviare importanti interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole e
nei servizi pubblici, agli incroci stradali e negli alloggi
privati; di avviare in alcune aree urbane la sperimentazione
di tram e bus accessibili; di rendere accessibili
gli aeroporti; di avviare alcuni interventi per agevolare
la fruizione del sistema ferroviario e del trasporto
marittimo da parte dei cittadini disabili.
Importanti progressi, resi possibili dallo sviluppo di nuove
modalità e tecnologie per la guida, sono stati conseguiti
anche nel campo del trasporto individuale. Vanno menzionate
in particolare le norme del codice della strada e quelle specifiche
per il rilascio delle patenti speciali, le agevolazioni
fiscali per l'acquisto di autovetture adatte alla guida ed
al trasporto delle persone disabili.
Questi risultati incoraggiano a promuovere nuove azioni concrete
per una più diffusa attuazione delle leggi e per rendere
lo spazio costruito, i sistemi di trasporto, in generale,
realmente vivibili da parte di tutti i cittadini. Occorre
a tal fine predisporre una serie di iniziative volte in particolare
alla verifica delle normative vigenti e della loro attuazione,
alla formazione delle figure tecniche ed amministrative coinvolte
nei processi progettuali e nelle loro attuazioni.
Dovranno essere apportate modifiche alla normativa vigente
relativa agli incentivi fiscali per interventi di manutenzione
e ristrutturazione edilizia in edifici privati per semplificare
l'approvazione della assemblea condominiale nel caso di interventi
in spazi comuni (scale, ascensori, ecc.)
Si dovrà prevedere anche, per tali interventi in favore
dei disabili, una maggiore entità dello sgravio
(IRPEF e IVA).
Il Ministero della solidarietà sociale metterà
a disposizione delle famiglie un vademecum per agevolare la
presentazione delle domande.
Gli ambienti urbani e strutture edilizie
Azioni:
- emanare linee guida per orientare le diverse amministrazioni
nei diversi aspetti applicativi e progettuali, coordinare
i numerosi provvedimenti legislativi, individuare apposite
strutture di pianificazione e coordinamento nelle diverse
Amministrazioni;
- inserire nell'ambito delle discipline dei corsi universitari
delle Facoltà di Architettura ed Ingegneria, nonché
negli istituti professionali per geometri, quella relativa
all'accessibilità ed all'eliminazione delle barriere
architettoniche, attivare iniziative di formazione specifica
delle figure tecnico amministrative interessare al problema
nei diversi Enti ed Amministrazione, anche con il concorso
degli ordini professionali;
- garantire adeguate risorse per il finanziamento della
legge 13/89, la concessione di mutui agli enti locali
per finanziare programmi di abbattimento delle barriere
architettoniche;
- predisporre una direttiva per attribuire formalmente e
con continuità compiti di monitoraggio e sviluppo
delle problematiche concernenti le barriere architettoniche
alle due commissioni permanenti già attive (DM 236/89
art.12, DPR 503/96, art. 22 e legge 104/92 - DM Solidarietà
Sociale 16/12/96).
Il trasporto pubblico
Azioni:
- adozione di un protocollo di intesa con le Ferrovie
dello Stato S.p.A. che preveda la verifica di funzionalità
ed efficacia dei servizi attualmente assicurati alle persone
disabili in particolare nelle 152 stazioni presenziate,
in relazione ai viaggi, all'orario di funzionamento del
servizio di assistenza, agli accorgimenti da predisporre
per la salita, discesa, e sicurezza per le diverse tipologie
di disabilità (sensoriale, respiratoria, motoria,
ecc.); convenzioni con i Comuni per il servizio di assistenza
per la salita e la discesa dalla carrozza e nelle stazioni
non presenziate;
- promozione con le Ferrovie dello Stato S.p.A. di una
dotazione sperimentale di carrozze con elevatore incorporato
sulla tratta Roma-Milano;
- verifica dell'accessibilità della Stazioni
Ferroviarie ed adozione di un programma per un graduale
adeguamento alle norme. Dotazioni delle stazioni principali
di mezzi elettrici per gli spostamenti dei viaggiatori con
ridotte capacità motorie;
- adozione, d'intesa con la Conferenza Unificata,
di un atto di indirizzo ai fini dell'adozione dei piani
regionali e comunali di cui all'art. 26 della legge 104
che prevedano criteri di accessibilità vincolanti
per gli acquisti da parte degli Enti locali, delle aziende
pubbliche, e per le concessioni ad aziende private di trasporto,
standard di accessibilità alle stazioni e piani di
accesso alle fermate; programmi di finanziamento per linee
tranviarie e ferrovie locali ed accessibilità dei
relativi mezzi, sviluppo del servizio a chiamata ed incentivi
per i taxi e gli autonoleggi accessibili;
- adozione di una direttiva europea che definisca
uno standard minimo di accessibilità per i mezzi
di trasporto urbano ed extraurbano;
- sperimentazione di idonei strumenti per agevolare la
fruizione del servizio pubblico di trasporto per i disabili
sensoriali (segnale vocale delle fermate, tabelle leggibili,
scritte in Braille);
- verifica dell'adeguamento alla normativa dei mezzi di
servizio per il trasporto navale e definizione dei
criteri di accessibilità per gli aliscafi. Agevolazioni
per il viaggiatore disabile per le prenotazioni, l'acquisto
dei biglietti, le tariffe scontate per gli accompagnatori;
- adozione di un piano per la piena accessibilità
dei servizi aeroportuali sulla base della ricognizione già
in atto effettuata dall'ENAC nell'ambito dei programmi di
cui all'art. 10 della legge 537/93;
- inserimento nella Carta dei Servizi dell'assistenza
delle persone disabili, aggiornamento in materia del personale
di volo, tariffe agevolate per gli accompagnatori.
Il trasporto privato
Azioni:
- ampliamento delle competenze del Comitato Tecnico previsto
dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice della Strada al
fine di elaborare linee guida di valutazione delle capacità
di guida sotto il profilo sanitario e tecnico da diramare
alle Commissioni mediche locali, la produzione di pareri
sul reperimento di direttive comunitarie relative alla patente
di guida europea non ancora recepite, la possibilità
di sottoporre a prova e test nuovi adattamenti e dispositivi.
Eventuale integrazione del Comitato con rappresentanti dei
disabili e delle Commissioni mediche territoriali. Coordinamento,
o eventuale unificazione, delle diverse Commissioni in materia
(DM 236/89, legge 104/92, D. Lgs 285/92);
- rideterminazione dei tempi di revisione delle patenti
speciali nei casi di disabilità stabilizzata
(lesioni midollari, amputati);
- emanazione di una nota ministeriale interpretativa dell'articolo
327 del Regolamento della strada relativa alla patente
A speciale per la guida di motoveicoli con opportuni
adattamenti e protesi e di chiarimento sul DM del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999 (recepimento
della direttiva comunitaria n.97/26/CEE concernente la patente
di guida) in merito all'adozione dei codici internazionali,
anziché della descrizione dei dispostitivi di guida.
Adozione di criteri aggiornati per il conseguimento della
patente nautica;
- verifica degli effetti dei benefici fiscali di
cui all'articolo 8 della legge finanziaria 1998 ai mezzi
adibiti al trasporto di disabili anche ai fini di un adeguamento
della normativa;
- estensione delle agevolazioni fiscali ai disabili sensoriali
in attuazione dell'art.6, comma1, lettera e), della legge
n.488 del 1999;
- verificare la possibilità e le condizioni per
il rilascio alle persone disabili del Certificato di
Abilitazione Professionale alla conduzione di taxi.
Che fine ha fatto il Piano?
(a cura della redazione di Mobilità)
L'articolo 26 della legge quadro sull'handicap prevedeva
fra l'altro:
"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate
da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla
completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali
assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni."
Il termine è scaduto da oltre sette anni, ma nessuna
regione ha ancora elaborato nessun "Piano per la mobilità
delle persone handicappate".
Le norme
(a cura della redazione di Mobilità)
Non sono poche le norme che nel corso degli ultimi trent'anni
hanno fornito indicazioni, prescrizioni, standard per rendere
accessibili le abitazioni, gli edifici aperti al pubblico,
gli spazi urbani e i servizi di trasporto pubblico. Ma perché
nonostante queste disposizioni l'accessibilità delle
nostre città è ancora così lontana?
La legge 30 marzo 1971, n. 118 ("Conversione in legge
del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili.") è il primo
tentativo di imporre per legge l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici pubblici e privati. Bisogna
però attendere sette anni perché venga approvato
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384 cioè il "Regolamento di attuazione dell'art.
27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e
invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici".
Quel regolamento sarà abrogato quasi vent'anni dopo
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503 cioè il nuovo "Regolamento recante norme
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici". Quest'ultimo impone
che gli edifici sede di servizi pubblici che non siano
ancora accessibili devono dotarsi di un sistema di chiamata
e di un servizio di assistenza per le persone disabili.
Gli enti locali nel frattempo avrebbero già dovuto
dotarsi di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche;
l'obbligo era già chiaramente espresso dalla legge
28 febbraio 1986, n. 41, ma viene talmente ignorato da dover
essere ribadito dalla legge quadro 104/1992 ... con scarsi
risultati.
Standard tecnici per l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata sono stati
fissati dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Quasi contestualmente entrava in vigore approvata la legge
9 gennaio 1989, n. 13 nota soprattuto per aver previsto contributi
per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici
privati, finanziata poi a singhiozzo negli anni successivi.
Il presente articolo è di
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