| Mobilità
n. 9 - agosto/settembre 2000
L'Europa
Una Comunità nuova
Europa significa troppo spesso solo "finanziamenti
comunitari". Al Programma di Azione va invece riconosciuto
il merito di attirare l'attenzione sull'importanza di rendere
esigibile in tutti i Paesi della Comunità uno dei principi
cardine del Trattato di Amsterdam, quello di antidiscriminazione.
Le politiche comunitarie e nazionali a favore dei soggetti
deboli diverranno realmente efficaci solo se questo principio
diverrà una fonte di diritto primario.
Oltre Amsterdam
Nel corso degli ultimi decenni, le iniziative promosse e
sostenute dall'Unione Europea a favore di cittadini disabili,
hanno indubbiamente favorito lo sviluppo e il consolidamento
di più ampie politiche di integrazione sociale.
Sebbene gli interventi attuati siano stati orientati prevalentemente
a sostenere percorsi formativi e propedeutici all'inserimento
lavorativo, la loro applicazione negli Stati membri ha consentito
confronti, scambi di esperienze e ha favorito la ricerca di
obiettivi comuni da perseguire nelle politiche a favore dei
disabili.
Programmi comunitari quelli Helios, incentrato su
vari settori (riabilitazione, integrazione scolastica, formazione
professionale) e altri, quali Horizon, volti a migliorare
le prospettive di accesso al mercato del lavoro per le persone
con disabilità, sostenendo lo sviluppo di azioni innovative
nei vari sistemi formativi, di orientamento e di approccio
al mondo del lavoro, hanno prodotto, attraverso la sperimentazione,
la ricerca e lo scambio transnazionale, significativi mutamenti
sia sul piano della percezione culturale del problema sia
su quello delle concrete realizzazioni.
Pur a fronte di rilevabili criticità, come ad esempio,
la complessità di accesso, la diffusione ed il trasferimento
dei risultati scaturiti dalle molteplicità delle azioni
e delle sperimentazioni realizzate nei vari paesi, difficoltà
di "trasferimento dei risultati" cui va ricondotta,
di conseguenza, la difficoltà di traduzione dei medesimi
in "modelli europei di intervento" nonché
la difficoltà di elaborazione di dispositivi comuni,
atti a favorire omogeneità nei percorsi e nelle strategie,
è maturata la convinzione che il percorso verso una
effettiva affermazione delle pari opportunità anche
per i cittadini disabili deve trovare costante attenzione
presso l'Unione Europea.
Nonostante le oggettive difficoltà che complessivamente
le politiche di Welfare attraversano in tutti i paesi
dell'Unione, è necessario dare una maggiore visibilità
alla complessiva tematica della disabilità e compiere
un ulteriore sforzo, anche a livello comunitario, per realizzare
un approccio "globale" al problema per poter orientare
anche le politiche comunitarie non solo al sostegno, se pure
di importanza strategica estremamente significativa, dei percorsi
di formazione e di inserimento lavorativo, ma anche alla più
complessiva sfera dei bisogni che i cittadini disabili esprimono
sul versante, ad esempio, dell'assistenza riabilitativa, dell'assistenza
alla persona, delle esigenze di residenzialità, del
sostegno alle famiglie.
I nuovi orientamenti espressi dalla Comunità Europea
per l'immediato futuro sembrano già cogliere l'esigenza
di un "allargamento di orizzonte" focalizzando l'attenzione
più generalmente sul riconoscimento delle pari opportunità
per tutti e sulla centralità della lotta all'esclusione.
Il nuovo programma EQUAL, attraverso azioni e politiche
integrate per il lavoro, si propone proprio di contrastare
forme di discriminazione e di ineguaglianza e promuovere il
raggiungimento degli obiettivi definiti dagli artt. 13 e 137
del Trattato. Ciò comporterà quindi la messa
in campo di strategie atte ad incidere sulle condizioni strutturali
dell'esclusione, e a diversificare, tramite singole politiche,
il sostegno a particolari segmenti di utenza a rischio individuando
strumenti e azioni che, travalicando gli ambiti del mondo
del lavoro, siano in grado di agire sul complesso dei bisogni
espressi.
Ciò anche per mettere in valore, attraverso azioni
di diffusione e trasferimento, quanto si è elaborato
e realizzato in questi anni in termini di politiche, "saperi"
e strumenti di lotta all'emarginazione.
Si prefigura quindi una nuova modalità di accesso
alle risorse europee che ponga l'esigenza di nuove modalità
di progettazione, più attente a strategie "di
concertazione" di ampio respiro, più articolate
e capaci di sviluppare processi e percorsi di sussidiarietà
a tutti i livelli e consideri i "mondi" interessati
al raggiungimento di obiettivi di concreta uguaglianza.
Gli organismi di programmazione dovranno quindi attrezzarsi
per mettere in campo strategie di più ampia portata,
nel medio e lungo termine affinché ne possa scaturire
maggiore visibilità ed evidenza di risultato.
Apprezzabile appare quindi il nuovo impulso che da EQUAL
è finalizzato proprio alla valutazione e al trasferimento
dei risultati.
L'auspicio è che da ciò possano scaturire "modelli
europei" sostenuti da appositi dispositivi capaci di
facilitare il percorso verso quel diritto di "cittadinanza
europea" per tutti che passa attraverso il diritto al
lavoro, alla socialità, alla mobilità e alla
piena integrazione nella società.
Il 30 luglio 1996 la Commissione indirizzava al "Consiglio
della Comunità Europea e dei Rappresentanti dei Governi
degli Stati membri", riuniti in sede di Consiglio una
Comunicazione molto articolata sulle "Pari opportunità
per i disabili". Una nuova strategia della Comunità
Europea nei confronti dei disabili" che conteneva un
progetto di "Risoluzione" del Consiglio.
Il Consiglio il 20 dicembre 1996 adottava la Risoluzione
che, in particolare, al punto 1 recita:
"Riaffermano il loro impegno per quanto concerne:
i principi e i valori che sono alla base delle norme standard
delle Nazioni Unite (...)"
Il problema delle opportunità dell'introduzione, nei
Trattati europei, di una clausola di non discriminazione
sulla base dell'handicap era già stato sollevato nella
sede della Conferenza Intergovernativa, destinata a revisionare
il Trattato di Maastricht.
La lunga discussione che ne seguì portò alla
formulazione dell'art. 13 del Trattato di Amsterdam che stabilisce:
"Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato
e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità,
il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo,
può prendere i provvedimenti opportuni per combattere
le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap,
l'età e le tendenze sessuali."
Ne consegue che la formulazione dell'art. 13 non dà
al cittadino europeo con disabilità il diritto di ricorrere,
in caso di discriminazione presso gli organi di giustizia,
nazionali ed europei.
Le azioni
Il Governo assicurerà, pertanto iniziative nelle competenti
sedi dell'Unione Europea tese a promuovere una maggiore attenzione
ed un impegno particolare nel settore delle disabilità
per l'adozione di opportuni provvedimenti, in particolare:
- emanazione da parte della Commissione di una direttiva
"specifica" sulla base del dettato dell'art.
13 del Trattato di Amsterdam, che garantisca l'effettiva
applicazione della clausola "non discriminatoria"
in tutti i Paesi membri;
- introduzione nei trattati europei, da parte della prossima
Conferenza Intergovernativa per la revisione del Trattato
di Amsterdam di una clausola non discriminatoria,
specifica per i cittadini disabili, che divenga fonte diretta
di diritto;
- implementazione delle iniziative e delle risorse finalizzate
all'integrazione delle persone disabili.
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