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Mobilità n. 11 - novembre 2000
Il condominio per tutti
Ragionevoli... ma con decisione
di Raffaello Belli
Gli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
purché realizzate "a regola d'arte", accrescono
il valore dell'immobile. Questo è il senso dell'articolo
con il quale Raffaello Belli torna sulle colonne di Mobilità.
L'intervento trae spunto dalle quotidiane questioni che le
persone con disabilità devono affrontare nella spesso
difficile convivenza condominiale.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.
13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati",
si occupa delle innovazioni da attuare nei condomini privati
per eliminare le barriere architettoniche. Per quanto riguarda
l'eliminazione concreta di queste barriere, nel caso in cui
il condominio non assuma una decisione favorevole "entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto", il comma
citato consente comunque alla persona interessata di "installare,
a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili
e facilmente rimovibili".
Se manca il consenso
Dunque, nel caso in cui manchi il consenso del condominio,
l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere
realizzata comunque, e questo è indubbiamente un primo
passo importante. Tuttavia, in base al comma 2 citato, può
procedere soltanto attraverso la realizzazione di "strutture
(...) facilmente rimovibili". Ciò perché
può trattarsi di interventi "tali da modificare
l'estetica dell'immobile e da sottrarre una porzione della
cosa comune allo sfruttamento da parte di tutti i condomini,
per attrarla nella sfera di esclusiva disponibilità
del singolo" (Pretura Milano 18 aprile 1989, in
Arch. Locazioni 1990, 143). E quindi, quando viene
richiesto un sacrificio agli altri condomini, va sì
tenuto conto dell'"interesse, di natura prioritaria,
dell'handicappato ad una vita sociale e di relazione agevolata",
ma soltanto "secondo il criterio dell'equo contemperamento
dei contrapposti interessi" (Tribunale Foggia 29 giugno
1991, in Giust. Civ. 1991, I, 3089).
In altre parole chi ha scritto la legge n. 13 del 1989 ha
considerato che le opere atte ad eliminare le barriere architettoniche
possono provocare un danno ai condomini senza disabilità.
Per di più non si tratta di edifici pubblici, dove
la volontà del Parlamento può essere agevolmente
imposta. Viceversa si ha a che fare con edifici privati nei
confronti dei quali è necessaria una notevole cautela.
E, se tutto questo fosse vero, per sollevare delle obiezioni
sarebbe necessario ricorrere ad argomentazioni di tutt'altro
tipo.
Ma quale danno?
Senonché per le persone con disabilità può
rappresentare una difficoltà notevole essere costretti
ad eliminare le barriere architettoniche attraverso opere
"facilmente rimovibili". Infatti, in tali
casi, può accadere spesso che o si spende più
di quanto sarebbe necessario, oppure si possono attuare soluzioni
meno utili ed efficaci di quanto sarebbe possibile.
E allora viene da chiedersi: è proprio vero che le
opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche comportano
necessariamente un danno per gli altri condomini privati?
Indubbiamente, di fatto, l'eliminazione delle barriere architettoniche
è spesso realizzata in maniera esteticamente brutta
e funzionalmente utile solo a pochissime persone. Per cui
in concreto può accadere che l'immobile perda di valore,
e quindi può apparire ragionevole imporre che tali
opere possano essere facilmente rimosse quando non più
necessarie.
La realtà tuttavia ci dimostra che non è affatto
inevitabile che le barriere architettoniche siano eliminate
in maniera sgradevole e in modo tale che le nuove strutture
siano utili solo a pochissime persone. In realtà, se
le opere vengono progettate e realizzate da chi se ne intende,
innanzitutto il risultato non è affatto antiestetico,
anzi a volte, a prima vista, non ci si accorge nemmeno di
quello che è stato realizzato.
In secondo luogo nella vita a volte capita a molti di avere
dei figli e allora, fino a che questi sono piccoli, l'assenza
delle barriere architettoniche fa parecchio comodo.
In terzo luogo può capitare a chiunque di avere delle
invalidità temporanee e anche in questo caso l'assenza
di barriere architettoniche torna parecchio utile.
In quarto luogo, la vita media si sta allungando, la fascia
della terza età si sta notevolmente ampliando e capita
di rimanere in vita in condizioni fisiche tali che un tempo
si sarebbe morti: anche in questi casi l'assenza di ostacoli
architettonici è estremamente importante (Pretura
Roma, 15 maggio 1996, Arch. Locazioni 1996, 564).
Woody Allen ha detto che invecchiare è l'unico modo
per non morire giovani. Insomma l'assenza di barriere
architettoniche può tornare parecchio utile a chiunque
non ami morire giovane.
Da ultimo, ma non meno importante, va rilevato che oggi capita
sempre più spesso di andare a fare la spesa non nei
piccoli negozi, ma ai supermercati, e quindi di tornare con
tante cose da portare in casa. Anche in questi casi l'assenza
di scalini fa parecchio comodo se si usano borse ecc. con
le ruote.
Utili a tutti
In alcune realtà sono stati realizzati percorsi con
barriere architettoniche accanto ad altri privi di ostacoli,
ma progettati bene. Da rilievi statistici casuali e si è
visto che la stragrande maggioranza delle persone
normodotate sceglie il percorso privo di barriere perché
più comodo.
Dunque non è vero che le opere per l'eliminazione
delle barriere architettoniche comportano necessariamente
un danno per gli altri condomini di un edificio privato. Viceversa,
se realizzate "a regola d'arte", si può ragionevolmente
sostenere che le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche
accrescono il valore degli immobili. Ovvero l'opposto di quanto
sottinteso dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 13 del
1989.
La Costituzione
A questo va aggiunto che il primo comma dell'articolo 3 della
Costituzione impone comunque a tutti di tener conto
delle esigenze delle persone con disabilità quando
questo è ragionevole. Alla luce delle considerazioni
svolte, anche in mancanza del consenso del condominio, appare
ragionevole consentire la realizzazione di strutture anche
non rimovibili, purché compiute "a regola d'arte".
Per di più l'articolo 2 della Costituzione stabilisce
che la solidarietà è inderogabile, e
quindi ad essa non possono sottrarsi neppure i condomini privati.
E questo si applica di sicuro anche alle opere per l'eliminazione
delle barriere architettoniche, purché realizzate "a
regola d'arte".
Infine va rilevato che, secondo dottrina giuridica autorevole
(A. Pace), dall'eliminazione delle barriere architettoniche
dipende la possibilità per le persone con disabilità
di esercitare alcune delle cosiddette libertà inviolabili.
Naturalmente l'attributo "inviolabili" non impedisce
che tali libertà possano essere limitate, ma questo
è consentito soltanto quando ci sono di mezzo interessi
della stessa importanza per altre persone. Ma per quanto riguarda
l'eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo visto
che da un lato ci sono le libertà delle persone con
disabilità, ma dall'altro non è affatto vero
che ci sono di mezzo interessi di pari importanza per le persone
senza disabilità.
Per tutti questi motivi, qualora se ne presenti la necessità,
pare ragionevole che qualche persona con disabilità
sollevi la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale del comma 2 dell'articolo 2 della
legge n. 13 del 1989 nella parte in cui, in mancanza del consenso
del condominio, dispone che l'eliminazione delle barriere
architettoniche venga attuata con "strutture mobili e
facilmente rimovibili", anziché imporre che queste
strutture vengano realizzate "a regola d'arte".
Come fare
Qual è la procedura corretta per realizzare opere
di eliminazione di barriere architettoniche negli spazi comuni
dei condomini? I riferimenti li troviamo, come ricorda l'articolo
di Raffaello Belli, nel secondo articolo della legge 9 gennaio
1989, n. 13.
Bisogna innanzitutto segnalare all'assemblea di condominio
l'intenzione di realizzare un intervento volto a superare
ostacoli esistenti negli spazi comuni che impediscono un agevole
accesso alla propria abitazione. E' bene presentare la richiesta
in modo formale e per iscritto, meglio se con raccomandata
con avviso di ricevimento. Si può consegnare la richiesta
anche a mano, ma allora va prodotta in due copie, in una copia
ci devono essere la data e la firma di chi la riceve e questa
copia deve rimanere a chi fa la richiesta. E' opportuno descrivere
bene l'intervento allegando anche un preventivo di spesa.
L'assemblea di condominio deve deliberare sulla richiesta
entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'assemblea
può rispondere positivamente e prevedere che ciascun
condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere,
oppure può autorizzare la realizzazione dell'opera
a condizione che il richiedente se ne assuma tutte le spese.
Se invece l'assemblea risponde negativamente o non risponde
entro il termine di tre mesi, i richiedenti possono "installare,
a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili
e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza
delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages."
In caso di ulteriori dissidi è sempre consigliabile
rivolgersi ad un legale; va segnalato che i precedenti giurisprudenziali
più recenti ed accreditati sono tutti a favore delle
persone con disabilità. Se poi ci si rivolge ad un
legale, non guasta fornire una copia di questo articolo, oltre
alle informazioni relative al caso specifico.
Il presente articolo è di
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