|
Mobilità n. 12 - dicembre 2000
La casa
Occorre il "barrierista"!
A
metà fra l'architetto e il commercialista, ecco nascere
una nuova figura di esperto: è il "barrierista",
ossia colui che, al termine di questo articolo, avrà
compreso perfettamente quali e quanti strumenti siano oggi
a disposizione di chi vuole usufruire di agevolazioni per
eliminare le barriere architettoniche dalla propria abitazione.
Provare per credere.
Giungono frequenti richieste da parte dei nostri lettori
circa le possibili agevolazioni e contributi sulla casa. Già.
La casa è un bene prezioso per tutti, ma per le persone
anziane o con disabilità comporta dei risvolti del
tutto particolari. Deve essere accessibile. Quindi, o lo è
di per sé, oppure vi si deve intervenire per riadattarla
alle specifiche esigenze. Tentiamo di approfondire il tema,
riprendendo anche le informazioni relative ai contributi previsti
dalla Legge 13/1989.
La detraibilità delle spese
In fase di redazione annuale della denuncia dei redditi è
possibile usufruire di detrazioni per spese sostenute per
l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno
della propria abitazione o in spazi condominiali comuni.
Già la Legge 449/1997 (Legge Finanziaria per il 1998)
aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero
del patrimonio edilizio. Si tratta di norme che consentono
la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie
di interventi di carattere edilizio e tecnologico.
Per le parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione
le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo
e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle
relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione
nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione
di barriere architettoniche, sia nelle singole unità
che negli spazi comuni, sono incluse in queste agevolazioni.
La Legge 388/2000 (Finanziaria per l'anno 2001), è
tornata su questi aspetti ampliando le opportunità
di agevolazione. La detrazione fiscale non interessa solo
l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica
e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
delle persone con grave handicap. Si tratta di una innovazione
di notevole interesse per chi intenda installare strumenti
di controllo ambientale o di domotica.
Quanto detrarre
Ma in cosa consiste l'agevolazione? E' possibile detrarre
- dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una
cifra pari al 36% delle spese sostenute, purché
dimostrate. Fermo restando che l'importo massimo detraibile
non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo
di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni
di lire per ogni anno.
L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote
annuali di pari importo; e viene ammessa anche la possibilità
di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni.
Facciamo un esempio: spesa sostenuta, 100 milioni; spesa
detraibile, 36 milioni. L'importo detraibile dall'imposta
lorda per ognuno dei cinque anni successivi sarà di
7.200.000 lire.
Le condizioni
Per accedere a questi benefici, tuttavia, bisogna rispettare
alcune condizioni, fissate dal Ministero delle Finanze (Decreto
18 febbraio 1998, n. 41).
La prima condizione da rispettare consiste nella trasmissione
- prima dell'inizio dei lavori - al Centro di Servizio
delle imposte dirette e indirette competente della comunicazione
preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare
iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda
di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire
della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo,
deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato,
la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante il possesso della documentazione
stessa. Il modulo, approvato con Decreto del Ministero,
è solitamente disponibile presso tutte le Sezioni staccate
delle Direzioni Regionali delle Entrate e presso il sito del
Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
La seconda incombenza riguarda il pagamento delle
spese relative agli interventi di ristrutturazione o di eliminazione
delle barriere architettoniche. Questo deve essere effettuato
tramite bonifico bancario da cui risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Va ricordato, infine, che per accedere a questa agevolazione
è necessario dimostrare l'avvenuto pagamento dell'ICI
(Imposta Comunale sugli Immobili).
Detrazione del 19 %
Oltre al beneficio di cui si parla sopra, è possibile,
in alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa
comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità
di pagamento e può essere fatta valere in un'unica
quota, anziché le cinque o le dieci quote annuali previste
per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà,
è un'opportunità meno conveniente, ma
non comporta comunicazioni preventive, né particolari
condizioni da rispettare.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto
limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese
sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative
alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento
della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione
di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve
disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla
spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona
con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992,
oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
L'aliquota IVA
La disciplina dell'IVA nell'ambito dell'edilizia è
una delle materie di carattere tributario più complesse
e farraginose, oltre che in continua evoluzione. Dobbiamo,
per forza di cose, essere sintetici.
La normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota
agevolata al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione
delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche".
Questo significa che possono godere di questo beneficio solo
le spese di manodopera degli interventi specificamente
volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i
prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere.
Un esempio: un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo
accessibile a una persone in carrozzina. Sulle spese di manodopera
e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle
spese di acquisto del materiale (piastrelle, igienici, vasca
ecc.) si applica l'IVA al 20%.
Su questo aspetto, tuttavia, il Ministero delle Finanze
non ha mai fornito indicazioni chiare e, soprattutto estensive
nel senso di ampliare l'agevolazione anche ai materiali, ai
semilavorati e ai beni finiti che normalmente si utilizzano
in questo genere di interventi. La stessa circolare 7/2000,
che "sfiora" l'argomento è molto ambigua
in proposito.
Tornando alla normativa, va detto che questa, non limita
il beneficio ai soli disabili o ai loro familiari. Ciò
renderebbe possibile l'accesso al beneficio anche ad altri
soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale);
ma anche su questo manca un chiarimento da parte del Ministero.
La condizione che le opere in questione siano effettivamente
finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve
risultare dal contratto o dalla relativa fattura. Nella
fattura va citato il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41
ter della tabella A - parte II.
Va ricordato che "i servoscala e altri mezzi
simili atti al superamento di barriere architettoniche"
per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie
possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia,
l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro
familiari ad acquistare direttamente il prodotto.
L'IVA al 10%
E'
stata prorogata anche per il 2001 l'agevolazione prevista
dalla Finanziaria 2000 che prevede l'applicazione dell'aliquota
IVA al 10% alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo
privato. L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture
di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio
che abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto
del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 ha precisato
che l'IVA agevolata si applica solo per i seguenti prodotti,
definiti "beni significativi": ascensori
e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni,
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari
e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Per complicare tale agevolazione, bisogna considerare l'incidenza
dei beni finiti sull'intero importo della fornitura
(aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il
trasporto ecc.); se i beni significativi incidono per meno
della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al
10% sull'intero importo della fornitura.
Se, viceversa, i beni significativi incidono per più
del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata
si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina
con un contorto meccanismo di calcolo (Per chi vuole esercitarsi:
l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera,
aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura
e valore dei beni significativi).
Le detrazioni ICI
L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita
da una norma di carattere nazionale ma viene regolamentata
ogni anno da una delibera comunale. Ogni Comune ha la facoltà
di prevedere specifiche detrazioni (non esenzioni) dell'ICI
qualora l'abitazione sia destinata a persone anziane o con
handicap. Non sempre i Comuni si avvalgono di tale facoltà,
oppure la applicano in modi differenti. Per sapere se sono
previste detrazioni è quindi necessario riferirsi
al Comune presso cui è sito l'immobile.
TOSAP e COSAP
La norma istitutiva della Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province e le successive
circolari applicative aveva previsto l'esenzione dal pagamento
di tale tassa per gli accessi carrabili destinati a soggetti
portatori di handicap, comprendendo negli "accessi"
qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili ecc.) da chiunque
costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o,
comunque, utilizzati da disabili.
Anche questa imposizione, trasformata da Tassa a Canone (COSAP),
è passata di competenza diretta dei Comuni che, anche
in questo caso, possono prevedere o meno agevolazioni a favore
delle persone con disabilità.
I contributi diretti
Oltre alle agevolazioni indirette di cui abbiamo fin qui
parlato, è possibile richiedere anche dei contributi
indiretti per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Questa possibilità è stata prevista dalla Legge
13 del 1989.
Hanno diritto a presentare le domande di contributo i disabili
con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di
carattere motorio e i non vedenti, o i familiari che
li abbiamo a carico.
Ma i contributi possono essere richiesti anche dai condomìni
ove risiedano i disabili come pure dai centri o istituti residenziali
nelle parti dei loro immobili destinate all'assistenza di
persone con disabilità. Ai disabili in possesso di
una certificazione attestante una invalidità totale
con difficoltà di deambulazione viene comunque concessa
precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Se non è possibile, materialmente o giuridicamente,
realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono
essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che,
per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee
al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti
se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è
quello del servoscala o della carrozzina montascale.
Quali interventi
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare
su parti comuni di un edificio (es. androne di un condominio),
ma anche su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva
proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno
di un appartamento).
Il contributo potrà essere erogato sia per una singola
opera (es. realizzazione di una rampa) che per un insieme
di interventi connessi funzionalmente cioè una
serie di opere volte a rimuovere più barriere che generano
ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso
troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso al soggetto
non deambulante).
Se di un unico intervento possono fruire più disabili,
viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono
eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano
la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il
contributo sarà uno solo.
Se le diverse barriere ostacolano invece varie funzioni (ad
esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile),
il disabile può ottenere vari contributi per ogni intervento
effettuato, presentando una diversa domanda per ciascuna delle
opere.
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici
o ambientali, il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione
all'intervento delle autorità competenti. Inoltre,
qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche,
l'interessato deve provvedere ad adempiere all'obbligo del
preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.
Come presentare la domanda
La domanda, in carta da bollo, deve essere presentata al
sindaco del comune in cui è sito l'immobile entro il
1° marzo di ogni anno.
La domanda deve essere presentata dal disabile, o da chi
ne esercita la tutela, per l'immobile nel quale egli ha la
residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli
alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente
fruitori del medesimo intervento la domanda può essere
formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà
comunque concesso un solo contributo.
Non possono invece presentare la domanda altri
soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile
o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa,
possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera
viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile
la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma
del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando
un contributo viene richiesto da un condominio sarà
il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario
del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente
la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il
soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi
in chi ha effettivamente sostenuto le spese
per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con il disabile che
ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa,
oppure può essere il familiare cui il disabile è
fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite
dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo
dell'amministratore.
In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile
(o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo,
invece, può essere anche un'altra persona che abbia
effettivamente sostenuto la spesa.
La documentazione
L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria
delle opere e della spesa prevista. Non è
necessario un preventivo analitico né la provenienza
dello stesso da parte di un tecnico o esperto, anche se per
opere di una certa entità è consigliabile ricorre
ad un progettista.
Alla domanda devono essere allegati il certificato
medico e una autocertificazione.
Il certificato medico, in carta semplice, può
essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali
patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla
mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre,
che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale
permanente.
Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con
difficoltà di deambulazione dalla competente ASL,
ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione
dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione
della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni
di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche
(es. invalidità di guerra, servizio, lavoro ecc.).
L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione
dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si
vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno).
Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli
alla mobilità correlati all'esistenza di barriere
o all'assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi
per cui si richiede il contributo non sono già stati
realizzati o né sono in corso di esecuzione. Deve
altresì precisare se per le medesime opere gli siano
stati concessi altri contributi.
Il disabile deve avere effettiva, stabile
ed abituale dimora nell'immobile su cui si intende
intervenire. Non si ha diritto ai contributi se l'immobile
è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si
perde inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato
l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare
le opere senza attendere la conclusione del procedimento
amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale
mancata concessione di contributo.
Quale contributo
L'entità del contributo viene determinata sulla base
delle spese effettivamente sostenute e comprovate.
Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo
sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese
sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo
presentato.
Come abbiamo detto la Legge 13/1989 è stata finanziata
in modo discontinuo e questo ha comportato che i relativi
contributi non siano stati erogati secondo le entità
a suo tempo previste dalla stessa Legge e dalla Circolare
1669/1989 che di seguito riproponiamo.
· Spesa fino a 5 milioni di lire: contributo fino a
copertura della spesa.
· Spesa da lire 5 milioni a lire 25 milioni: contributo
aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta
che eccede i 25 milioni (es. 10 milioni di spesa = 5 milioni
+ 1.250.000).
· Spesa da lire 25 milioni a lire 100 milioni: contributo
aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che
eccede i 25 milioni. (es. 90 milioni di spesa: 5 milioni +
5 milioni + 3.250.000).
Se la spesa supera i 100 milioni, il contributo erogato sarà
comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa
cioè 13 milioni e 750 mila lire.
Cumulabilità
I contributi sono cumulabili con quelli concessi a
qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso
per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva
non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua
non coperta da altri contributi specifici.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera
ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente
ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione
dei lavori con trasmissione della fattura.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza
di fondi restano comunque valide per gli anni successivi,
senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità:
esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti
del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante
in altra dimora).
E' il caso di ricordare che alcune Regioni hanno proprie
specifiche norme che prevedono ulteriori contributi. Ne parleremo
in uno dei prossimo numeri di Mobilità. A chi avesse
fretta di saperne di più non resta che contattare gli
uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune.
Il presente articolo è di
esclusiva proprietà di Mobilità Servizi sas.
Ogni riproduzione, su qualsiasi supporto, senza preventiva autorizzazione dell'Editore, è vietata.

|