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Mobilità n. 12 - dicembre 2000
Volontariato e agevolazioni
Tutti in ambulanza
di Marco Volontè
Riceviamo e pubblichiamo volentieri la nota di un Lettore,
particolarmente preciso, che torna sull'argomento delle agevolazioni
fiscali a favore delle associazioni di volontariato che debbano
acquistare un veicolo per le proprie attività sociali.
Mobilità ne aveva già parlato nel maggio dello
scorso anno, ma ora ci sono delle novità non molto
positive. Le informazioni fornite dal Lettore sono state verificate
e sono, purtroppo, corrette.
Sembra che in Italia nessuna norma sia certa, univoca e definitiva,
e cioè che una volta stabilità dal Parlamento
sia, così e semplicemente, applicabile. No. Sono necessari
decreti, circolari, note ministeriali e così via. E
questo accade in ogni ganglio dell'Amministrazione pubblica:
qualsiasi zelante funzionario rifiuta di applicare le disposizioni
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
prima di avere avuto istruzioni dalla propria Amministrazione.
Questa però, troppo spesso, attende settimane o mesi
prima di fornire le cosiddette indicazioni operative e non
sempre l'attesa è benefica. Non è infrequente
che le circolari forzino e reinterpretino il pensiero del
"Legislatore", formula impersonale e un po' antipatica
per indicare Camera e Senato. Accade così che fra quello
che è stato stabilito dal Parlamento e ciò che
viene disposto dalle singole Amministrazioni (scuola, finanze,
lavoro ecc.) ci sia una notevole e inspiegabile differenza.
Una lunga storia
Un bell'esempio di questi meccanismi lo ha riportato Mobilità
nel numero 8 (maggio 2000), ripercorrendo la storia di una
specifica agevolazione prevista per le associazioni di volontariato,
tanto incensate da Ministri e politici quali "risorse
insostituibili per uno Stato moderno, solidale e democratico".
L'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'Imposta
sul Valore Aggiunto sui veicoli destinati all'attività
sociale delle organizzazioni di volontariato.
Pensate: acquistando un veicolo del costo di 30 milioni,
l'associazione deve versarne altri 6 all'Erario, soldi che
potrebbero essere proficuamente destinati ad altre attività
sociali.
Mobilità, ricordava correttamente che la legge quadro
sul volontariato (L. 266/1991) aveva previsto l'esenzione
dal pagamento dell'IVA. Questa disposizione era poi stata
regolamentata da una successiva circolare del Ministero
delle Finanze (la numero 3 del 1992) che affermava: "nella
previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le
cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni,
di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri
o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione
nell'attività sociale da queste svolte."
Diversi uffici, diverse idee
Fin qui tutto bene: sembrava che finalmente gli organismi
di volontariato, o almeno quelli iscritti negli appositi registri
regionali, avrebbero potuto fruire della nuova e sostanziosa
esenzione.
Ma nessuna certezza è incrollabile, soprattutto quando
l'applicazione delle norme è in balia delle decisioni
degli uffici periferici delle Finanze. Le prime crepe
si sono viste subito. In qualche Regione il beneficio veniva
riconosciuto senza problemi, in altre invece veniva eccepito
che l'agevolazione spettava solo sulle ambulanze.
Nel maggio del 2000 Mobilità, sollevando la questione,
dà notizia di una circolare (12 aprile 2000, n. 13)
emessa dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia
che, pur essendo vigente solo in quella Regione, propende
per un'interpretazione un po' più ampia e ragionevole
della norma: l'agevolazione è ammessa a condizione
che il veicolo sia adattato al trasporto delle persone con
disabilità.
Risolto in Lombardia, il problema rimane aperto nel resto
dell'Italia o almeno nelle Regioni che avevano adottato l'interpretazione
più restrittiva, ammettendo al beneficio solo le ambulanze.
Mobilità sosteneva, in modo condivisibile, la necessità
di un intervento dirimente del Ministero delle Finanze
che fino a quel momento era rimasto alla finestra. E il Ministero
è intervenuto. Purtroppo.
Direttive comunitarie
Il 30 novembre 2000 il Ministero delle Finanze, con la circolare
n. 217, è tornato sull'argomento ripercorrendo
l'iter delle interpretazioni precedentemente fornite e dello
spirito delle norma.
Quasi scusandosi precisa tuttavia che: "l'interpretazione
estensiva fornita con la più volte citata circolare
n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attività socialmente
rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata
ai soli beni mobili registrati, risulta, però, in contrasto
con le disposizioni comunitarie."
E lo sapete a quando risale la direttiva comunitaria "incriminata"?
Al 1977! Più esattamente si tratta della Direttiva
CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977: quattordici anni prima
della legge quadro sul volontariato.
In virtù di quella Direttiva Comunitaria e della circolare
217/2000, non potrà più fruire dell'esenzione
IVA nessun veicolo acquistato dalle organizzazioni di volontariato,
nemmeno le ambulanze. Tutti gli acquisti saranno d'ora in
poi gravati dell'IVA al 20 per cento.
Se questi sono i vantaggi dell'appartenenza dell'Italia alla
Comunità, non c'è molto da esserne fieri.
Consolazione
Il Ministero ha per anche un volto umano... La circolare
217 precisa che non vi saranno sanzioni per chi ha usufruito
in passato dell'esenzione e aggiunge una segnalazione. Sentiamo.
"È appena il caso di rappresentare che l'articolo
96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure
urgenti in materia fiscale" prevede l'erogazione di contributi
a favore delle associazioni di volontariato e delle altre
ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali
utilizzati nell'ambito dell'attività di utilità
sociale svolta dalle medesime organizzazioni."
L'articolo 96 che il Ministero delle Finanze cita prevede,
guarda caso, anche un decreto applicativo che non è
ancora stato approvato. La storia ricomincia. O meglio, non
finisce mai.
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