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Mobilità n. 12 - dicembre 2000

Volontariato e agevolazioni

Tutti in ambulanza

di Marco Volontè

Riceviamo e pubblichiamo volentieri la nota di un Lettore, particolarmente preciso, che torna sull'argomento delle agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato che debbano acquistare un veicolo per le proprie attività sociali. Mobilità ne aveva già parlato nel maggio dello scorso anno, ma ora ci sono delle novità non molto positive. Le informazioni fornite dal Lettore sono state verificate e sono, purtroppo, corrette.

Sembra che in Italia nessuna norma sia certa, univoca e definitiva, e cioè che una volta stabilità dal Parlamento sia, così e semplicemente, applicabile. No. Sono necessari decreti, circolari, note ministeriali e così via. E questo accade in ogni ganglio dell'Amministrazione pubblica: qualsiasi zelante funzionario rifiuta di applicare le disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica prima di avere avuto istruzioni dalla propria Amministrazione.

Questa però, troppo spesso, attende settimane o mesi prima di fornire le cosiddette indicazioni operative e non sempre l'attesa è benefica. Non è infrequente che le circolari forzino e reinterpretino il pensiero del "Legislatore", formula impersonale e un po' antipatica per indicare Camera e Senato. Accade così che fra quello che è stato stabilito dal Parlamento e ciò che viene disposto dalle singole Amministrazioni (scuola, finanze, lavoro ecc.) ci sia una notevole e inspiegabile differenza.

Una lunga storia

Un bell'esempio di questi meccanismi lo ha riportato Mobilità nel numero 8 (maggio 2000), ripercorrendo la storia di una specifica agevolazione prevista per le associazioni di volontariato, tanto incensate da Ministri e politici quali "risorse insostituibili per uno Stato moderno, solidale e democratico".

L'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto sui veicoli destinati all'attività sociale delle organizzazioni di volontariato.

Pensate: acquistando un veicolo del costo di 30 milioni, l'associazione deve versarne altri 6 all'Erario, soldi che potrebbero essere proficuamente destinati ad altre attività sociali.

Mobilità, ricordava correttamente che la legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) aveva previsto l'esenzione dal pagamento dell'IVA. Questa disposizione era poi stata regolamentata da una successiva circolare del Ministero delle Finanze (la numero 3 del 1992) che affermava: "nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte."

Diversi uffici, diverse idee

Fin qui tutto bene: sembrava che finalmente gli organismi di volontariato, o almeno quelli iscritti negli appositi registri regionali, avrebbero potuto fruire della nuova e sostanziosa esenzione.

Ma nessuna certezza è incrollabile, soprattutto quando l'applicazione delle norme è in balia delle decisioni degli uffici periferici delle Finanze. Le prime crepe si sono viste subito. In qualche Regione il beneficio veniva riconosciuto senza problemi, in altre invece veniva eccepito che l'agevolazione spettava solo sulle ambulanze.

Nel maggio del 2000 Mobilità, sollevando la questione, dà notizia di una circolare (12 aprile 2000, n. 13) emessa dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia che, pur essendo vigente solo in quella Regione, propende per un'interpretazione un po' più ampia e ragionevole della norma: l'agevolazione è ammessa a condizione che il veicolo sia adattato al trasporto delle persone con disabilità.

Risolto in Lombardia, il problema rimane aperto nel resto dell'Italia o almeno nelle Regioni che avevano adottato l'interpretazione più restrittiva, ammettendo al beneficio solo le ambulanze.

Mobilità sosteneva, in modo condivisibile, la necessità di un intervento dirimente del Ministero delle Finanze che fino a quel momento era rimasto alla finestra. E il Ministero è intervenuto. Purtroppo.

Direttive comunitarie

Il 30 novembre 2000 il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 217, è tornato sull'argomento ripercorrendo l'iter delle interpretazioni precedentemente fornite e dello spirito delle norma.

Quasi scusandosi precisa tuttavia che: "l'interpretazione estensiva fornita con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie."

E lo sapete a quando risale la direttiva comunitaria "incriminata"? Al 1977! Più esattamente si tratta della Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977: quattordici anni prima della legge quadro sul volontariato.

In virtù di quella Direttiva Comunitaria e della circolare 217/2000, non potrà più fruire dell'esenzione IVA nessun veicolo acquistato dalle organizzazioni di volontariato, nemmeno le ambulanze. Tutti gli acquisti saranno d'ora in poi gravati dell'IVA al 20 per cento.

Se questi sono i vantaggi dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità, non c'è molto da esserne fieri.

Consolazione

Il Ministero ha per anche un volto umano... La circolare 217 precisa che non vi saranno sanzioni per chi ha usufruito in passato dell'esenzione e aggiunge una segnalazione. Sentiamo.

"È appena il caso di rappresentare che l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure urgenti in materia fiscale" prevede l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle altre ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attività di utilità sociale svolta dalle medesime organizzazioni."

L'articolo 96 che il Ministero delle Finanze cita prevede, guarda caso, anche un decreto applicativo che non è ancora stato approvato. La storia ricomincia. O meglio, non finisce mai.

 

 

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