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Mobilità n.13 - Anno 3

Assistenza alla persona

Patti chiari

di Alessandro Giordano

Molti disabili, persone anziane e famiglie vorrebbero garantirsi e gestirsi direttamente un'assistenza personale, magari per poche ore. Spesso le soluzioni sono di ripiego: operatori non professionali, nessuna garanzia di contratti chiari, pagamenti in nero. Insomma, si tenta di arrangiarsi: qualche volta va tutto bene, spesso si va incontro a brutte sorprese. La stessa normativa vigente ha introdotto alcuni elementi di cui è opportuno che le persone disabili, e le loro famiglie, tengano presente al momento di decidere se e come avvalersi del supporto retribuito di un operatore, di un assistente, di un collaboratore domestico.

 Nel 1998, la legge 162, modificando la legge quadro sull'handicap, ha impresso, almeno teoricamente, una svolta ideale alle politiche per le persone con disabilità, introducendo una novità di particolare rilievo culturale.

Quella norma prevede che le regioni possano programmare, sentiti gli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale, e sempre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, interventi a sostegno della persone con "handicap di particolare gravità" e delle loro famiglie.

La legge 162 indica come possibili interventi, servizi di accoglienza per brevi periodi o in caso di emergenza, assistenza domiciliare e aiuto personale anche della durata di 24 ore. Le regioni possono anche rimborsare parzialmente spese sostenute (e documentate) per l'assistenza alla persona disabile.

Sempre le regioni possono disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta (cioè dai disabili interessati o dalle loro famiglie) che potranno, quindi, richiedere degli specifici "Piani personalizzati" di cui sarà verificata poi l'efficacia. A questo proposito la 162 sottolinea che l'obiettivo di tali programmi è "garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale".

Fin qui le indicazioni della legge 162 a cui ancora pochissime regioni si stanno rifacendo, in particolare per quanto riguarda il diritto alla vita indipendente. Non mancano tuttavia alcuni progetti sperimentali.

Questa sperimentazione di progetti di assistenza personale autogestita ha sollevato, tra gli altri, il problema relativo alle modalità di regolarizzazione dei rapporti lavorativi tra la persona disabile e il suo assistente. La legge 162/98 infatti richiede che le spese per l'assistenza siano documentate.

Cosa significa tutto questo? La regione o l'ente locale o la ASL ammettono sì, sempre in via sperimentale, che il disabile scelga e gestisca il proprio operatore ma, per un principio di corretta amministrazione, richiedono documentazione probatoria della spesa sostenuta. Come fare?

Prestazioni occasionali

Una prima soluzione, la più semplice probabilmente, sarebbe perseguibile se l'operatore fosse un libero professionista con propria partita IVA e quindi potesse rilasciare regolare fattura per le prestazioni rese. Considerato l'attuale mercato del lavoro dell'assistenza, questa situazione non ha riscontro.

In alternativa potrebbe essere utilizzata la quietanza (art. 5 comma 1 DPR 633/72), cioè una sorta di ricevuta che il lavoratore rilascia per compensi non soggetti ad IVA in quanto prestazioni occasionali rese da soggetti che non esercitano in modo abituale attività di lavoro autonomo. Queste prestazioni non sono soggette a ritenuta d'acconto ai fini IRPEF in quanto svolte nei confronti di privato. Questo comunque non esime l'operatore dal pagare l'IRPEF. Ma il concetto di "prestazione occasionale" non ha una definizione precisa, cioè se va considerata occasionale una prestazione perché di poche ore nella giornata anche se in modo continuativo; ovvero se prestazioni anche di parecchie ore ma in un arco di tempo definito. Si tratta quindi di una soluzione che può essere adottata solo per situazioni transitorie e, appunto, occasionali.

Cooperative di servizi

Una seconda soluzione consiste nel rivolgersi ad una cooperativa di servizi o ad una società di privata assistenza che assicurano, a pagamento, prestazioni assistenziali rilasciando regolare fattura. In questo caso però i costi risentono della maggiorazione dovuta all'agio della cooperativa e all'utile della società. Va detto anche che, in questo caso, l'oggetto della vendita è la prestazione e non l'operatore, quindi non c'è scelta del proprio assistente, come sarebbe invece auspicabile per i progetti di vita indipendente. Tanto meno vi è un adeguato margine di discrezionalità rispetto agli orari del servizio, perché devono coincidere con le disponibilità della cooperativa.

Lavoro domestico

Una terza strada percorribile è quella dell'assunzione diretta, da parte della persona disabile, del proprio operatore utilizzando il contratto nazionale di lavoro domestico.

Il contratto di lavoro domestico prevede quattro categorie (1° super, 1°, 2° e 3°), per diverse mansioni e professionalità, con 4 corrispondenti livelli retributivi minimi (non massimi). Per i progetti della 162/98, per le mansioni previste dal contratto nazionale, sono utilizzabili la 1° super e la 1° categoria.

È un contratto di facile gestione e molto versatile: prevede un rapporto di lavoro anche per poche ore, oppure per il lavoratore convivente (per il quale è previsto il trattamento di vitto ed alloggio), il lavoratore studente, o familiare, il lavoro notturno. Anche i tempi di assunzione e di rescissione del contratto sono molto flessibili. Inoltre è anche possibile assumere un familiare.

Nel calcolo del costo orario vanno considerati anche: ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, oltre ai contributi INPS (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del lavoratore, come da schema allegato).

Onere per il lavoratore rimane la denuncia dei redditi e il corrispettivo pagamento delle tasse, giacché il suo datore di lavoro (essendo un privato cittadino) non può essere sostituto d'imposta.

Il contratto di riferimento prevede un minimo contrattuale davvero basso che quindi è oggetto di contrattazione fra il datore di lavoro e l'assistente. Per fare un esempio sui minimi contrattuali vigenti, la retribuzione minima oraria per la categoria più alta è di poco meno di 10.000 lire. Il minimo retributivo scende a 7.550 lire l'ora per la seconda categoria.

Quanto mi costi?

Ma quanto deve spendere il disabile?

Prediamo ad esempio un contratto per 25 ore settimanali. Per una paga di lire 12.500 orarie all'assistente personale, il costo totale orario a carico del datore di lavoro è di circa lire 16.700, per un totale complessivo di lire 19.800.000 annue, somma in cui sono comprese le 13 mensilità di lire 1.354.000 (compreso un mese di ferie e la tredicesima) e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di lire 1.304.000 circa, la somma dovuta all'INPS dal datore di lavoro di circa lire 1.7260.000 e quella che deve all'INPS il lavoratore pari a circa lire 460.000. L'importo sulla cui base l'assistente dovrà pagare le tasse è di circa lire 18.900.000.

Se il contratto invece prevede 12 ore settimanali e la paga netta concordata è di lire 12.500 orarie all'assistente personale, il costo totale orario a carico del datore di lavoro è di circa lire 18.110, per un totale complessivo di lire 10.360.000 annue. Anche in questo caso nella somma sono comprese: 13 mensilità di lire 650.000 (compreso un mese di ferie e la tredicesima) e il TFR di lire 626.000 circa, la somma dovuta all'INPS dal datore di lavoro di circa lire 1.283.000 e quella che deve all'INPS il lavoratore pari a circa lire 342.000. L'importo sulla cui base l'assistente dovrà pagare le tasse è di circa lire 9.076.000.

Agevolazioni fiscali

Recentissimamente sono state introdotte agevolazioni fiscali specifiche ai contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto "ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare". Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono appunto essere dedotti, fino ad un tetto massimo di tre milioni di lire, dal proprio reddito complessivo.

Attenzione però: questo non significa che l'intero ammontare della spesa possa essere dedotto, ma possono essere dedotti solo i contributi previdenziali e assistenziali. Tornando agli esempi citati sopra, si possono quindi recuperare solo gli importi versati all'INPS e all'INAIL.

 

I contributi

Ma quanto bisogna versare di contributi per ogni ora lavorata? Ce lo illustra sinteticamente la tabella riprodotta qui sotto. Ricordiamo che se il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è un parente o affine fine al terzo grado e se questi convive con il datore di lavoro, gli assegni familiari non sono dovuti.

CONTRIBUTI DAL 28 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2001

Retribuzione oraria effettiva

Importo contributo orario

 

Con quota assegni familiari

Senza quota assegni familiari *

   

a carico del lavoratore**

 

a carico del lavoratore**

Fino a lire 11.590
lire 2.314
lire 486
lire 1.954
lire 486
Da lire 11.591 a lire 14.150
lire 2.604
lire 548
lire 2.201
lire 548
Oltre lire 14.150
lire 3.180
lire 668
lire 2.684
lire 668
Oltre 24 ore settimanali
lire 1.681
lire 353
lire 1.419
lire 353

 

 

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