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Mobilità n.13 - Anno 3
Assistenza alla persona
Patti chiari
di Alessandro Giordano
Molti disabili, persone anziane e famiglie vorrebbero
garantirsi e gestirsi direttamente un'assistenza personale,
magari per poche ore. Spesso le soluzioni sono di ripiego:
operatori non professionali, nessuna garanzia di contratti
chiari, pagamenti in nero. Insomma, si tenta di arrangiarsi:
qualche volta va tutto bene, spesso si va incontro a brutte
sorprese. La stessa normativa vigente ha introdotto alcuni
elementi di cui è opportuno che le persone disabili,
e le loro famiglie, tengano presente al momento di decidere
se e come avvalersi del supporto retribuito di un operatore,
di un assistente, di un collaboratore domestico.
Nel
1998, la legge 162, modificando la legge quadro sull'handicap,
ha impresso, almeno teoricamente, una svolta ideale alle politiche
per le persone con disabilità, introducendo una novità
di particolare rilievo culturale.
Quella norma prevede che le regioni possano programmare,
sentiti gli enti locali e le principali organizzazioni del
privato sociale, e sempre nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, interventi a sostegno della persone con "handicap
di particolare gravità" e delle loro famiglie.
La legge 162 indica come possibili interventi, servizi di
accoglienza per brevi periodi o in caso di emergenza, assistenza
domiciliare e aiuto personale anche della durata
di 24 ore. Le regioni possono anche rimborsare parzialmente
spese sostenute (e documentate) per l'assistenza alla persona
disabile.
Sempre le regioni possono disciplinare le modalità
di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta (cioè dai disabili interessati o
dalle loro famiglie) che potranno, quindi, richiedere degli
specifici "Piani personalizzati" di cui sarà
verificata poi l'efficacia. A questo proposito la 162 sottolinea
che l'obiettivo di tali programmi è "garantire
il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e grave limitazione dell'autonomia personale".
Fin qui le indicazioni della legge 162 a cui ancora pochissime
regioni si stanno rifacendo, in particolare per quanto riguarda
il diritto alla vita indipendente. Non mancano tuttavia
alcuni progetti sperimentali.
Questa sperimentazione di progetti di assistenza personale
autogestita ha sollevato, tra gli altri, il problema relativo
alle modalità di regolarizzazione dei rapporti lavorativi
tra la persona disabile e il suo assistente. La legge 162/98
infatti richiede che le spese per l'assistenza siano
documentate.
Cosa significa tutto questo? La regione o l'ente locale o
la ASL ammettono sì, sempre in via sperimentale, che
il disabile scelga e gestisca il proprio operatore ma, per
un principio di corretta amministrazione, richiedono documentazione
probatoria della spesa sostenuta. Come fare?
Prestazioni occasionali
Una prima soluzione, la più semplice probabilmente,
sarebbe perseguibile se l'operatore fosse un libero professionista
con propria partita IVA e quindi potesse rilasciare regolare
fattura per le prestazioni rese. Considerato l'attuale mercato
del lavoro dell'assistenza, questa situazione non ha riscontro.
In alternativa potrebbe essere utilizzata la quietanza
(art. 5 comma 1 DPR 633/72), cioè una sorta di ricevuta
che il lavoratore rilascia per compensi non soggetti ad
IVA in quanto prestazioni occasionali rese da soggetti
che non esercitano in modo abituale attività di lavoro
autonomo. Queste prestazioni non sono soggette a ritenuta
d'acconto ai fini IRPEF in quanto svolte nei confronti di
privato. Questo comunque non esime l'operatore dal pagare
l'IRPEF. Ma il concetto di "prestazione occasionale"
non ha una definizione precisa, cioè se va considerata
occasionale una prestazione perché di poche ore nella
giornata anche se in modo continuativo; ovvero se prestazioni
anche di parecchie ore ma in un arco di tempo definito. Si
tratta quindi di una soluzione che può essere adottata
solo per situazioni transitorie e, appunto, occasionali.
Cooperative di servizi
Una seconda soluzione consiste nel rivolgersi ad una cooperativa
di servizi o ad una società di privata assistenza che
assicurano, a pagamento, prestazioni assistenziali rilasciando
regolare fattura. In questo caso però i costi
risentono della maggiorazione dovuta all'agio della cooperativa
e all'utile della società. Va detto anche che, in questo
caso, l'oggetto della vendita è la prestazione e non
l'operatore, quindi non c'è scelta del proprio assistente,
come sarebbe invece auspicabile per i progetti di vita indipendente.
Tanto meno vi è un adeguato margine di discrezionalità
rispetto agli orari del servizio, perché devono coincidere
con le disponibilità della cooperativa.
Lavoro domestico
Una terza strada percorribile è quella dell'assunzione
diretta, da parte della persona disabile, del proprio
operatore utilizzando il contratto nazionale di lavoro domestico.
Il contratto di lavoro domestico prevede quattro categorie
(1° super, 1°, 2° e 3°), per diverse mansioni
e professionalità, con 4 corrispondenti livelli retributivi
minimi (non massimi). Per i progetti della 162/98, per le
mansioni previste dal contratto nazionale, sono utilizzabili
la 1° super e la 1° categoria.
È un contratto di facile gestione e molto versatile:
prevede un rapporto di lavoro anche per poche ore, oppure
per il lavoratore convivente (per il quale è previsto
il trattamento di vitto ed alloggio), il lavoratore studente,
o familiare, il lavoro notturno. Anche i tempi di assunzione
e di rescissione del contratto sono molto flessibili. Inoltre
è anche possibile assumere un familiare.
Nel calcolo del costo orario vanno considerati anche: ferie,
tredicesima e trattamento di fine rapporto, oltre ai contributi
INPS (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli
a carico del lavoratore, come da schema allegato).
Onere per il lavoratore rimane la denuncia dei redditi e
il corrispettivo pagamento delle tasse, giacché il
suo datore di lavoro (essendo un privato cittadino) non può
essere sostituto d'imposta.
Il contratto di riferimento prevede un minimo contrattuale
davvero basso che quindi è oggetto di contrattazione
fra il datore di lavoro e l'assistente. Per fare un esempio
sui minimi contrattuali vigenti, la retribuzione minima oraria
per la categoria più alta è di poco meno di
10.000 lire. Il minimo retributivo scende a 7.550 lire l'ora
per la seconda categoria.
Quanto mi costi?
Ma quanto deve spendere il disabile?
Prediamo ad esempio un contratto per 25 ore settimanali.
Per una paga di lire 12.500 orarie all'assistente personale,
il costo totale orario a carico del datore di lavoro è
di circa lire 16.700, per un totale complessivo di lire 19.800.000
annue, somma in cui sono comprese le 13 mensilità di
lire 1.354.000 (compreso un mese di ferie e la tredicesima)
e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di lire 1.304.000
circa, la somma dovuta all'INPS dal datore di lavoro di circa
lire 1.7260.000 e quella che deve all'INPS il lavoratore pari
a circa lire 460.000. L'importo sulla cui base l'assistente
dovrà pagare le tasse è di circa lire 18.900.000.
Se il contratto invece prevede 12 ore settimanali e
la paga netta concordata è di lire 12.500 orarie
all'assistente personale, il costo totale orario a carico
del datore di lavoro è di circa lire 18.110, per un
totale complessivo di lire 10.360.000 annue. Anche in questo
caso nella somma sono comprese: 13 mensilità di lire
650.000 (compreso un mese di ferie e la tredicesima) e il
TFR di lire 626.000 circa, la somma dovuta all'INPS dal datore
di lavoro di circa lire 1.283.000 e quella che deve all'INPS
il lavoratore pari a circa lire 342.000. L'importo sulla cui
base l'assistente dovrà pagare le tasse è di
circa lire 9.076.000.
Agevolazioni fiscali
Recentissimamente sono state introdotte agevolazioni fiscali
specifiche ai contribuenti che abbiano regolarmente assunto
personale addetto "ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare". Gli oneri per i contributi previdenziali
e assistenziali versati per questo personale possono appunto
essere dedotti, fino ad un tetto massimo di tre milioni di
lire, dal proprio reddito complessivo.
Attenzione però: questo non significa che l'intero
ammontare della spesa possa essere dedotto, ma possono essere
dedotti solo i contributi previdenziali e assistenziali. Tornando
agli esempi citati sopra, si possono quindi recuperare solo
gli importi versati all'INPS e all'INAIL.
I contributi
Ma quanto bisogna versare di contributi per ogni ora lavorata?
Ce lo illustra sinteticamente la tabella riprodotta qui sotto.
Ricordiamo che se il lavoratore è coniuge del datore
di lavoro o è un parente o affine fine al terzo grado
e se questi convive con il datore di lavoro, gli assegni familiari
non sono dovuti.
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CONTRIBUTI DAL 28 GENNAIO
AL 31 DICEMBRE 2001
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Retribuzione oraria effettiva
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Importo contributo orario
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Con quota assegni familiari
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Senza quota assegni familiari *
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a carico del lavoratore**
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a carico del lavoratore**
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| Fino a lire 11.590 |
lire 2.314
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lire 486
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lire 1.954
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lire 486
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| Da lire 11.591 a lire 14.150 |
lire 2.604
|
lire 548
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lire 2.201
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lire 548
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| Oltre lire 14.150 |
lire 3.180
|
lire 668
|
lire 2.684
|
lire 668
|
| Oltre 24 ore settimanali |
lire 1.681
|
lire 353
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lire 1.419
|
lire 353
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