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Mobilità numero 15

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Mobilità n. 15 - Anno 3

Speciale agevolazioni

Casa, auto e ausili: i contributi regionali

a cura di Nadia Zamai

 Nel numero 12 di Mobilità abbiamo affrontato la questione delle agevolazioni fiscali previste per eliminare le barriere architettoniche e per l'acquisto di un veicolo destinato ad una persona con disabilità. Oltre a questi benefici nazionali alcune regioni prevedono dei contributi erogati direttamente alle persone disabili per ristrutturare e rendere accessibili le proprie abitazioni o per acquistare ausili o, ancora, per adattare un veicolo alle proprie esigenze. L'indagine che presentiamo conferma che l'Italia è molto lunga e le politiche delle regioni sono molto diversificate. Inoltre, ma questo emerge da un nostro informale sondaggio, come accade spesso per i contributi statali, anche a livello regionale accade le buone norme e i migliori propositi sono vanificati da scarsi e discontinui finanziamenti.

La normativa nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è regolamentata principalmente dalla Legge 13/89 e dal Decreto Ministeriale 236/89.

La Legge 13/89, in particolare, ha introdotto l'opportunità di richiedere contributi a fondo perduto per adattare l'abitazione eliminando eventuali ostacoli architettonici. Gli aventi diritto, in base a questa norma, sono: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti, i condomìni ove risiedano questi beneficiari e i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Oltre ai contributi previsti dalla normativa nazionale che, lo ricordiamo, sono stati finanziati in modo spesso inadeguato e discontinuo, alcune regioni hanno previsto, con proprie disposizioni, l'erogazione di altre agevolazioni che vanno ad integrare quelle disciplinate dalla normativa nazionale.

Mobilità tenta di disegnare una mappa ideale degli aiuti previsti localmente. Per restringere il campo di analisi sono state prese in considerazione le leggi che prevedono contributi alle persone disabili o ai loro familiari per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quelli per l'acquisto o l'adattamento di mezzi di locomozione ed infine quelli per l'acquisto di particolari ausili non previsti dal nomenclatore tariffario.

Italia lunga

Le norme regionali sono estremamente diverse e frastagliate. Alcune regioni disciplinano i contributi alle persone all'interno di leggi specifiche riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e il diritto alla mobilità. Altre regioni fissano aiuti in seno a leggi riguardanti le problematiche dell'handicap o della famiglia; altre ancora dettano disposizioni chiare e dettagliate sull'eliminazione della barriere architettoniche negli spazi e luoghi pubblici e privati aperti al pubblico ma non contemplano contributi ai cittadini disabili. Altre ancora non prevedono nulla di specifico: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Puglia, Sicilia.

 

Abruzzo

Aventi diritto: le persone con permanente incapacità motoria e quelle con handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) accertato dall'apposita commissione operante in ogni ASL.

Per che cosa: il contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta può essere richiesto all'ASL di appartenenza, oltre che dai disabili motori titolari di patente speciale per la modifica degli strumenti di guida (agevolazione già ammessa a livello nazionale dall'articolo 27 della Legge 104/1992), anche dai familiari conviventi di disabili motori non titolari di patente per l'adattamento al trasporto di autoveicoli.

Le persone disabili in situazione di gravità possono richiedere contributi per l'acquisto di ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione e per strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

Contributi previsti: la Regione stanzia annualmente i fondi in proporzione ai potenziali destinatari. L'Abruzzo, inoltre, con la recente Legge n. 79 del 2000 ha previsto per gli invalidi civili, per servizio, sul lavoro, per i sordomuti, e per i ciechi, che dispongano di reddito proprio o ai familiari che ne dimostrino la convivenza da almeno cinque anni e abbiano assicurato loro un'assistenza continuativa, un contributo non superiore a lire 30.000.000 se intendono costruire un alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di soci invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili. I soci delle cooperative possono utilizzare il contributo per ciascun alloggio nella seguente modalità: abbattimento di oneri concessori, realizzazione e predisposizione di impianti speciali nell'alloggio di automazione e sicurezza, abbattimento degli interessi sul mutuo prima casa. La norma prevede, comunque, la concessione della medesima agevolazione anche a singoli invalidi o a nuclei familiari aventi a carico uno o più disabili non deambulanti che intendano costruire in proprio la prima casa

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Abruzzo- 20 giugno 1980, n. 60
    "Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps."(BUR 21 luglio 1980 n. 36)
  • Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 luglio 1998, n. 57
    "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 20 giugno 1980, n. 60. Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps, già modificata ed integrata con L. R. 28 agosto 1981, n. 34." (BUR 4 agosto 1998, n. 16)
  • Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 aprile 2000, n. 79
    "Cooperative edilizie costituite principalmente tra cittadini disabili e invalidi" (BUR 9 giugno 2000, n. 16)

 

Basilicata

Aventi diritto: le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti comprese quelle relative alla deambulazione, alla mobilità e alla cecità, i familiari che li hanno in carico e i condomini dove la persona disabile risiede.

Per che cosa: alle persone che hanno presentato richiesta di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche in base alla Legge 13 del 1989, la Regione concede contributi integrativi a quelli erogati per lo stesso fine dalla legge nazionale. I finanziamenti possono essere richiesti dalle persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità anche per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati al fine di una maggiore integrazione sociale e lavorativa. Le domande per l'accesso ai contributi integrativi alla Legge 13/89 vanno presentate al Comune di residenza. Le domande per la concessione dei contributi relativi all'acquisto di strumenti informatici devono essere invece trasmesse all'Ufficio dei Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio (Regione) entro il 31 marzo di ogni anno e comunque prima dell'acquisto del prodotto allegando la documentazione richiesta.

La Legge 30 novembre 1984, n. 38 prevede poi contributi per le spese sostenute per l'adeguamento degli autoveicoli e motoveicoli proporzionati alla differenza di costo rispetto agli autoveicoli del medesimo tipo ma privi di adattamenti.

Contributi previsti: per interventi sugli edifici i contributi sono in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a lire 5.000.000. Il contributo è aumentato del 50% della spesa sostenuta per importi da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. Per importi superiori a lire 10.000.000 il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta e per un importo non superiore a lire 30.000.000. Al finanziamento così determinato va detratto l'eventuale erogazione statale. Per la realizzazione di ascensori nei condomini dove risiedono persone disabili possono essere concessi al condominio aiuti in misura non superiore al 75% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a 40.000.000 di lire.

Per acquisto strumenti informatici viene invece riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di lire 3.000.000.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Basilicata - 30 novembre 1984, n. 38
    "Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps."
  • Legge Regionale - Regione Basilicata - 21 gennaio 1997, n. 7
    "Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche." (BU 22 gennaio 1997, n.4)
  • Legge Regionale - Regione Basilicata - 2 febbraio 2000, n. 6
    "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 gennaio 1997, n. 7. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche." (BU 7 febbraio 2000, n. 7)

 

Calabria

La Regione Calabria con la Legge n. 8 del 23 luglio 1998 detta prescrizioni e dispone interventi ad integrazione della legislazione nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Le norme si applicano a tutte le costruzioni, gli ambienti, le strutture, i servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che prevedano la permanenza di persone. Sono allegate alla legge le descrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La legge però non dispone alcun contributo al privato cittadino disabile per la rimozione di eventuali ostacoli nella sua abitazione.

Un aiuto dovrebbe arrivare invece da una "vecchia" legge del 1984 ai nuclei familiari comprendenti almeno un membro convivente disabile fisico non deambulante che intendano adeguare gli alloggi. Questa legge però è finanziata in modo molto limitato ed insufficiente.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Calabria - 23 luglio 1998, n. 8
    "Eliminazione delle barriere architettoniche."
  • Legge Regionale - Regione Calabria - 3 settembre 1984, n. 28
    "Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap." (BU 10 settembre 1984, n. 71)

 

Campania

La Regione Campania non ha disposizioni specifiche per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Con la Legge n. 11 del 1984 (articolo 18), tuttavia, assegna, con piani annuali, ai Comuni che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini disabili.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Campania - 15 marzo 1984, n. 11
    "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale."

 

Emilia Romagna

Aventi diritto: le persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 o chi ne esercita la tutela.

Per che cosa: la Regione concede contributi per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane. Sono ammessi al finanziamento anche ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione, attrezzature tecnologicamente idonee al fine di avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

La regione, inoltre, prevede contributi alle spese sostenute per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di disabili gravi, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o adattamenti degli stessi. Qualora la persona disabile non sia titolare del veicolo, il contributo può essere erogato a favore di soggetti che abbiano fiscalmente a carico il disabile e siano conviventi con questo. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le domande di contributo per gli ausili e le attrezzature vanno presentate all'Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari della Regione Emilia Romagna entro il 30 settembre di ogni anno. Le domande di contributo per l'acquisto o l'adattamento di veicoli privati, invece, vanno inoltrate al Comune di residenza entro il 30 giugno di ogni anno. Alle domande va allegata la documentazione espressamente richiesta.

Contributi previsti: per la dotazione nella propria abitazione di strumenti tecnologici per favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio ambiente di vita, i contributi vengono concessi in base ad apposita graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili e non possono essere superiori al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Non possono essere oggetto di richiesta le strumentazioni, i presidi e gli ausili già erogabili attraverso altre disposizioni nazionali e regionali o per i quali sia già stato richiesto contributo. Inoltre le spese ammissibili sono diverse a seconda della tipologia di prodotto.

Per strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane è previsto un tetto massimo di spesa ammissibile di 25.000.000 di lire.

Il limite si abbassa a 20.000.000 di lire per gli ausili, attrezzature e arredi personalizzati che consentano di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.

Infine per le attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo di lire 8.000.000

Per l'acquisto o l'adattamento di veicoli privati adattati destinati al trasporto di disabili gravi la Regione concede contributi in base ad apposita graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino ad un massimo del 15% sulle spese di acquisto, o in alternativa, fino ad un massimo del 50% sulle spese dell'adattamento.

Anche in questo caso viene fissato un limite di spesa ammissibile che è pari a 55.000.000 di lire per l'acquisto del mezzo e 12.000.000 di lire per l'adattamento del veicolo. I contributi sulle spese di acquisto o sulle spese di adattamento non sono tra loro cumulabili.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Emilia Romagna - 21 agosto 1997, n. 29
    "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili." (BU 26 agosto 1997, n. 77)

    Direttiva per l'istituzione del Servizio di aiuto personale di cui all'art.3, comma 3, della L. R. 29/97 e modalità e criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art.6, comma 6 e all'art.9, comma 3, della medesima L. R. 29/97.

 

Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia prevedeva, con Legge del 1986 n. 59, contributi per il superamento di barriere nelle abitazioni private. La norma però è stata abrogata dalla Legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 "Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate". E' l'unico caso, per fortuna isolato, di una regione che abroga agevolazioni precedentemente ammesse.

Lazio

Il Lazio con Legge n. 74 del 1989 prevede interventi e contributi per l'adeguamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche a Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi per gli edifici esistenti pubblici o aperti al pubblico di loro proprietà. Nulla è previsto direttamente a favore dei cittadini con disabilità.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Lazio - 4 dicembre 1989, n. 74
    "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi." (BU 20 dicembre 1989, n. 35)

 

Liguria

L'obiettivo della Legge regionale n. 15 del 1989 è "la strutturazione dell'ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini." Le disposizioni si applicano perciò "limitatamente alle parti che prevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle costruzioni di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici nonché alle opere interne ovvero di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione parziale di edifici già adeguati alla legge stessa." Non è previsto alcun contributo alle persone disabili per la rimozione di barriere architettoniche.

La regione solo negli anni 1996, 1997 e 1999 è intervenuta con propri finanziamenti integrativi dei contributi previsti dalla Legge 13/1989 e cioè per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti disabili.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Liguria - 12 giugno 1989, n. 15
    "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative." (BU 28 giugno 1989, n. 9)
  • Legge Regionale - Regione Liguria - 18 ottobre 1996, n. 44
    "Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)." (BU 6 novembre 1996, n. 20)
  • Legge Regionale - Regione Liguria - 21 aprile 1997, n. 12
    "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997." (BU 23 aprile 1997, n. 6 Suppl.). Si veda l'articolo 9.
  • Legge Regionale - Regione Liguria- 30 aprile 1999, n. 14
    "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1999." (BU 5 maggio 1999, n. 8 Suppl. straordinario). Si veda l'articolo 12.

 

Lombardia

Aventi diritto: le persone disabili e le loro famiglie.

Per che cosa: la Legge 6 del 1989 detta norme e prevede interventi diretti a garantire la massima autonomia e fruizione degli spazi da parte di tutti i cittadini. L'obiettivo della norma è quindi, l'adeguamento dell'ambiente costruito. In allegato alla legge si trovano le prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Non è previsto nessun contributo ai cittadini disabili per l'adeguamento della propria abitazione. Con Legge n. 23/1999, invece, la Regione Lombardia concede alla persona disabile e alla sua famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. Per strumenti tecnologicamente avanzati la Delibera regionale si riferisce a qualsiasi prodotto, servizio, strumento, attrezzatura, sistema tecnologico (di produzione specializzata o di comune commercio), basati su moderne tecnologie che compensano limitazioni funzionali di tipo motorio, visivo, uditivo, intellettivo o del linguaggio che facilitino e favoriscano l'autonomia e l'indipendenza della persona disabile. Sono compresi anche quei dispositivi che permettono alla famiglia con un disabile motorio di poter utilizzare in modo adeguato l'autovettura mediante l'adattamento della stessa. A tale beneficio non possono accedere le persone disabili titolari di patente speciale. Da precisare, inoltre, che non sono ammessi gli ausili già previsti dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi e quindi erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nella definizione del piano di erogazione dei contributi, considerata la disponibilità dei fondi, si privilegiano le domande relative agli ausili a più alto contenuto tecnologico e gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono considerati non prioritari. Particolare è il concetto di "acquisto" per il quale è concesso il contributo: va inteso in senso lato come "acquisizione del bene o del servizio". Il contributo può quindi essere erogato anche quando lo strumento venga acquisito temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento ed ancora nel caso in cui si renda necessario adattare strumenti già in dotazione alla famiglia per trasformarli in ausili oppure quando sia necessario un servizio per rendere utilizzabile lo strumento (installazione, addestramento all'uso, manutenzione ecc.). E' importante sottolineare che, per accedere ai contributi, deve essere predisposto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale o struttura similare dell'ASL o, per i residenti a Milano, dal proprio Comune, un programma individualizzato di integrazione sociale, lavorativa o scolastica. La domanda per i contributi va inoltrata all'ASL di residenza - Dipartimento ASSI- Servizio disabili o, per i residenti a Milano, al Settore Servizi Sociali del Comune allegando la documentazione richiesta. Le procedure per l'attuazione della Delibera rivestono per ora un carattere di sperimentalità.

Contributi previsti: la spesa ammissibile a contributo comprende: l'acquisto della strumentazione; i costi derivanti dall'installazione, dalla personalizzazione e quelli per l'addestramento all'uso, i costi tecnici di funzionamento e gli altri servizi connessi. Nella definizione del piano di erogazione dei finanziamenti si privilegiano le domande riguardanti ausili a più alto contenuto tecnologico mentre, come già detto, gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono considerati non prioritari. Rispetto alle tecnologie considerate è stata identificata una somma minima di lire 500.000 al di sotto della quale il progetto non viene ammesso a finanziamento e una cifra massima di lire 30.000.000 quale limite di spesa ammissibile. Il contributo concesso è pari all'80% della spesa ammissibile.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Lombardia - 20 febbraio 1989, n. 6
    "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione." (SO al BU 22 febbraio 1989, n. 8).
  • Legge Regionale - Regione Lombardia - 6 dicembre 1999, n. 23
    "Politiche regionali per la famiglia." (SO al BU 10 dicembre 1999, n 49). Si veda l'articolo 4.
  • Delibera Giunta Regionale - Regione Lombardia - 3 agosto 2000, n. 7/914
    "Attuazione dell'art.4 - commi 4 e 5 della L. R. n. 23 del 1999 per l'erogazione di contributi alle famiglie di persone disabili per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. Anno 2000." (BU 28 agosto 2000, n. 35).

 

Marche

Aventi diritto: le persone in possesso della certificazione di handicap (art. 3 della Legge 104/1992) rilasciata dalla competente Commissione ASL. Nel caso in cui la persona interessata non avesse ancora ottenuto tale riconoscimento può comunque essere inserita nel piano degli interventi dietro presentazione della copia di richiesta di accertamento dell'handicap inoltrata all'ASL competente. Una volta in possesso dell'attestazione di handicap l'interessato deve inviarne copia all'ente locale per il perfezionamento della pratica pena l'esclusione dal finanziamento. Solo in casi particolari, qualora si tratti di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione.

Per che cosa: la Regione Marche non ha una propria legge che finanzi interventi di adattamento negli edifici privati. Sono invece previsti contributi ai privati per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile e per l'acquisto e l'installazione di ausili per il trasporto da montare su un'autovettura normale guidata da terzi (es. elevatore, sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate ecc.). E' finanziato inoltre l'acquisto di idonei mezzi attrezzati, che non siano normali autovetture, ma un veicolo furgonato provvisto di elevatore che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che, a causa della sua patologia, non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale. Questa condizione deve essere accertata da un medico specialista della ASL o di un centro privato autorizzato.

Sono inoltre previsti contributi per l'acquisto di computer adattati (hardware) nonché di altri ausili tecnici (esclusi i programmi didattici) che consentano al disabile sensoriale o con problemi di comunicazione una migliore integrazione sociale. I benefici della Legge regionale n. 18/96 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre norme regionali e nazionali. La domanda va rivolta al Comune di residenza corredata dalla documentazione richiesta. I Comuni, in forma singola o associata, e le Comunità montane inseriscono le richieste all'interno di un piano di interventi complessivo.

Contributi previsti: per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile e per l'acquisto degli adattamenti al trasporto non è fissato alcun limite di spesa. Il limite è invece di 3.000.000 di lire nel caso in cui l'adattamento alla guida consista nel solo cambio automatico.

Per l'acquisto mezzi di trasporto privati attrezzati con elevatore e altri ausili destinati a disabili gravissimi: il limite massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di lire 55.000.000.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Marche - 4 giugno 1996, n. 18
    "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap." (BU 13 giugno 1996, n. 39)
  • Legge Regionale - Regione Marche - 21 novembre 2000, n. 28
    "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate."
  • Deliberazione della Giunta Regionale - 28 dicembre 2000 n. 2888
    "Legge regionale n. 18/96, modificata ed integrata con legge regionale n. 28/2000 - definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2001 - modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa."

 

Piemonte

La Regione Piemonte non prevede contributi specifici a favore dei disabili per l'eliminazione delle barriere o per l'adattamento dell'autovettura o per l'acquisto di ausili particolari. Negli anni in cui la Legge nazionale 13/89 non è stata finanziata, la Regione Piemonte ha previsto propri stanziamenti per compensare la lacuna.

Con determinazione dell'Assessorato alla Sanità, la regione stanzia dei fondi alle ASL per l'erogazione di particolari ausili non compresi nel Nomenclatore Tariffario oppure previsti ma non in misura sufficiente. Questa disposizione è rivolta alle persone disabili "affette da particolari patologie, in linea prioritaria medullolesi e affetti da vescica neurologica, nonché gli affetti da malattie neoplastiche, gli enterostomizzati e altri soggetti gravemente invalidi che necessitano di particolari presidi ritenuti dallo specialista prescrittore assolutamente indispensabili". In buona sostanza non si prevedono, quindi, contributi diretti ai cittadini disabili o alle loro famiglie. Da segnalare poi una proposta di legge (sottolineiamo "proposta") elaborata da alcune associazioni ma non ancora discussa però dalle competenti Commissioni Regionali. Questa proposta suggerisce disposizioni e finanziamenti specifici per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche compreso l'acquisto e la posa in opera di ausili (anche quelli ad alta tecnologia per il controllo ambientale) ed attrezzature finalizzate a favorire l'autonomia della persona disabile.

Normativa di riferimento

  • Determinazione Dirigenziale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Assistenza Extra Ospedaliera
    "Oggetto: somme da trasferire alle Aziende Sanitarie Regionali ASL per l'erogazione di prestazioni di cura in favore di alcune categorie di disabili. Spesa di £. 1.000.000.000 (Cap. 12035/2000)."

 

Sardegna

Aventi diritto: gli stessi beneficiari della Legge 13/89 e cioè i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti.

Per che cosa: la Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 prevede che, per le stesse finalità della Legge 13/89, l'Amministrazione regionale sia autorizzata a predisporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della Legge n. 13/89. Per l'anno 2000, infatti, è stata autorizzata una spesa aggiuntiva alla Legge 13/89 per la realizzazione di opere finalizzate alla rimozione delle barriere negli edifici privati.

Contributi previsti: la Legge regionale n. 4/88, all'articolo 32, prevede che i Comuni possano concedere alle persone con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture, adattate alla guida di titolari di patente speciale, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile prevedendo un limite di reddito per poter accedere ai finanziamenti.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Sardegna - 30 agosto 1991, n. 32
    "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche."
  • Legge Regionale - Regione Sardegna - 25 gennaio 1988, n. 4
    "Riordino delle funzioni socio - assistenziali."
  • Legge Regionale - Regione Sardegna 5 settembre 2000, n. 17
    "Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie."(BU 9 settembre 2000, n. 28)

 

Toscana

La Toscana con la Legge n. 47 del 1991 disciplina l'attività di soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici sia pubblici che privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini. Nessun contributo diretto è previsto per i cittadini.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Toscana - 9 settembre 1991, n. 47
    "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche." (BU 19 settembre 1991, n.56)
  • Legge Regionale - Regione Toscana - 20 marzo 2000, n. 34
    "Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche."." (BU 30 marzo 2000, n 13)

 

Trentino Alto Adige- Provincia di Bolzano

Aventi diritto: le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità, compresa la cecità, nonché chi li ha a carico e i condomìni, centri o istituti dove risiedono le persone disabili.

Per che cosa: la Provincia autonoma di Bolzano prevede contributi per opere finalizzate all'abbattimento e fissa disposizioni sui requisiti e gli importi massimi finanziabili. La domanda va presentata all'amministrazione provinciale prima che i lavori siano iniziati con allegata la documentazione richiesta. In caso di condomini la domanda deve essere inoltrata dall'amministratore. Una volta presentata la domanda, gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la concessione del contributo, accollandosi il rischio dell'eventuale mancata concessione dello stesso. L'ammissione al finanziamento, proporzionato al reddito, è in ordine cronologico. E' in progetto di inserire tra le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche alcuni ausili domotici come telecomandi per aprire le porte, alzare le tapparelle ecc. La provincia autonoma di Bolzano prevede anche contributi per l'acquisto o l'adattamento dei mezzi di trasporto per disabili titolari di patente speciale e per i familiari di disabili non in possesso di patente che adattano il mezzo. Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni meccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Sono previsti anche contributi per l'acquisto del dispositivo telefonico alle persone affette da sordomutismo, ai familiari con il quale il sordomuto, sopra i dodici anni, convive che non siano già in possesso del comunicatore telefonico fornito dall'ASL. La richiesta per ottenere i contributi e i rimborsi va presentata al distretto di assistenza economica sociale territorialmente competente.

Contributi previsti: negli interventi sugli edifici le opere devono comportare una spesa minima di almeno tre milioni. L'importo finanziabile varia dal 30 all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in base alle fasce di reddito, fino a un tetto massimo di lire 120.000.000 di costo. Per i condomini l'erogazione è limitata al 30% dei costi sostenuti.

Ai titolari di patente di guida speciale, sempre a seconda del reddito, viene riconosciuto un contributo fino al 40% della spesa sostenuta e comunque per una spesa massima di 18.000.000 di lire. Anche gli adattamenti di guida possono godere di un aiuto fino al 100% della spesa sostenuta, per un contributo massimo di 4.500.000 di lire.

Per gli allestimenti dei veicoli destinati a persone disabili non in grado di guidare viene concesso un contributo per l'adattamento variabile a seconda del reddito e per un importo massimo di 7.000.000 di lire.

Infine per l'acquisto del dispositivo telefonico per i sordomuti viene prevista una erogazione pari al 90% della spesa sostenuta e con un limite massimo di spesa ammessa di lire 1.250.000. Il richiedente può beneficiare di questo contributo una volta nell'arco di dieci anni.

Normativa di riferimento

  • Legge Provinciale- Provincia Autonoma di Bolzano - 30 giugno 1983, n. 20
    "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap 1983" (SO n. 1 del BU 12 luglio 1983, n. 35)
  • Legge Provinciale- Provincia Autonoma di Bolzano - 17 dicembre 1998, n. 13
    "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 1998." (SO n. 1 del BU 12 gennaio 1999, n. 3) Si veda in particolare l'articolo 92.
  • Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42
    "1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata."

 

Trentino Alto Adige - Provincia di Trento

Aventi diritto: le persone con disabilità permanente di tipo motorio, sensoriale o psichico.

Per che cosa: sono previsti contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e per l'acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. La normativa prevede un rimborso per l'acquisto di veicoli ai fini dell'adattamento e per le spese necessarie all'adattamento dei veicoli a motore guidati dalle persone disabili oppure da terzi ma destinati al loro trasporto e conviventi con i medesimi terzi. Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Le domande vanno presentate direttamente alla Provincia autonoma di Trento.

Contributi previsti: la Provincia autonoma di Trento, per opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati, può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. Nell'ambito di tali criteri vengono previsti, in particolare, i limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie. Il contributo per l'acquisto dei veicoli non può superare il 40% della spesa riconosciuta ammissibile. E' prevista l'approvazione di nuovi criteri per luglio 2001.

Normativa di riferimento

  • Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 7 gennaio 1991, n. 1
    "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento." (BUR 15 gennaio1991, n. 3)
  • Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 11 settembre 1998, n. 10
    "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998."(BUR 15 settembre 1998, n. 38 Suppl. 1). Si veda in particolare l'articolo 44.
  • Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 10 novembre 2000, n. 14
    "Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento."(BU 21 novembre 2000, n.48/I - II)

 

Valle d'Aosta

Aventi diritto: le persone con disabilità funzionale permanente che comporta difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione certificate dalle Commissioni mediche preposte, le persone ultrasessantacinquenni, gli invalidi del lavoro, per servizio, di guerra e invalidi civili di guerra certificate da un medico di sanità pubblica che affermi l'esistenza di "obiettive difficoltà alla mobilità e alla vita di relazione".

Per che cosa: sono concessi contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Sono escluse le abitazioni secondarie. La Legge 3/99 prevede anche contributi per l'acquisto e l'installazione di ausili e attrezzature. Per ausili e attrezzature si intendono: beni mobili idonei al superamento della vita di relazione, beni mobili atti al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici, strumenti di adattamento degli autoveicoli e dei motoveicoli anche se prodotti in serie. I Comuni possono inoltre concedere contributi fino al 15% della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato alle persone disabili non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendano necessarie particolari tipologie di veicoli. I Comuni possono concedere il 75% della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili oppure a coloro che le hanno in carico, a patto che i richiedenti non abbiano già usufruito dello stesso beneficio nei quattro anni precedenti. La Giunta regionale adotta un piano annuale di intervento con il quale tra l'altro, ripartisce i fondi regionali tra gli Enti pubblici ed i Comuni, stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto, approva l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate. Le domande di contributo vanno inoltrate in bollo al Sindaco del Comune di residenza con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare prima dell'esecuzione dei lavori o dell'acquisto dei beni. Alla domanda deve essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Per ottenere i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche va presentata contestualmente anche la domanda per la Legge 13/89. Da precisare che i Comuni sono tenuti ad anticipare su richiesta, i contributi alle persone che dispongano di un reddito familiare non superiore a 20.000.000 oltre il minimo vitale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge regionale 27 maggio 1994 n. 19 come annualmente rivalutato con deliberazione della Giunta regionale.

Contributi previsti: per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati sono ammessi contributi per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50.000.000 per la realizzazione di ascensori, nella misura percentuale che va dal 30% al 100% in relazione al reddito del richiedente.

Per l'acquisto e l'installazione di ausili vengono concessi contributi (dedotto l'eventuale finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) nella misura percentuale che va dal 30% al 100% in relazione al reddito del richiedente.

Normativa di riferimento

  • Legge Regionale - Regione Valle d'Aosta - 12 gennaio 1999, n. 3
    "Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili." (BU 19 gennaio 1999, n. 4)

 

Veneto

Aventi diritto: le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o i loro familiari cui essi siano fiscalmente a carico e i condomini ove risiedono le persone disabili.

Per che cosa: il contributo può essere richiesto al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato per opere murarie o di ristrutturazione, per l'acquisto di ausili ed attrezzature idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

I contributi possono inoltre essere richiesti al Sindaco del Comune di residenza per adattamenti dei veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale e per adattamenti di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria anche se sprovvisti di patente.

Tutti i contributi sono cumulabili con altri erogati per le medesime opere o ausili o adattamenti, comunque solo fino alla copertura della spesa sostenuta.

La domanda di contributo, in carta da bollo, va presentata al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno prima che i lavori siano iniziati. Una volta inoltrata la domanda, gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la concessione del contributo, sopportando però il rischio dell'eventuale mancata erogazione del beneficio.

Contributi previsti: per gli interventi sugli edifici sono ammessi contributi fino al 50% della spesa sostenuta con contributo massimo di 15 milioni.

Per l'acquisto di ausili e di attrezzature: i contributi sono compresi fra il 25% e il 50% della spesa sostenuta con contributo massimo di 20 milioni.

Infine per l'adattamento di automezzi il finanziamento può raggiungere il 50% della spesa sostenuta.

Normativa di riferimento:

  • Legge regionale - Regione Veneto- 30 agosto 1993, n. 41
    "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione." (BUR 31 settembre 1993, n. 73)
  • Circolare Regione Veneto 19 dicembre 1994, n. 37
    "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione." (Legge Regionale 30.08.93 n. 41). Disposizioni applicative."(BUR 20 gennaio 1995, n. 6)
  • Legge regionale - Regione Veneto- 30 gennaio 1997, n. 6
    " Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"Si veda l'articolo 75 "Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione." (BUR 4 febbraio 1997, n. 11)

 

 

 

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Indice numero 15