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Mobilità n. 15 - Anno 3
Speciale agevolazioni
Casa, auto e ausili: i contributi regionali
a cura di Nadia Zamai
Nel
numero 12 di Mobilità abbiamo affrontato la questione
delle agevolazioni fiscali previste per eliminare le barriere
architettoniche e per l'acquisto di un veicolo destinato ad
una persona con disabilità. Oltre a questi benefici
nazionali alcune regioni prevedono dei contributi erogati
direttamente alle persone disabili per ristrutturare e rendere
accessibili le proprie abitazioni o per acquistare ausili
o, ancora, per adattare un veicolo alle proprie esigenze.
L'indagine che presentiamo conferma che l'Italia è
molto lunga e le politiche delle regioni sono molto diversificate.
Inoltre, ma questo emerge da un nostro informale sondaggio,
come accade spesso per i contributi statali, anche a livello
regionale accade le buone norme e i migliori propositi sono
vanificati da scarsi e discontinui finanziamenti.
La normativa nazionale in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati è regolamentata
principalmente dalla Legge 13/89 e dal Decreto Ministeriale
236/89.
La Legge 13/89, in particolare, ha introdotto l'opportunità
di richiedere contributi a fondo perduto per adattare l'abitazione
eliminando eventuali ostacoli architettonici. Gli aventi diritto,
in base a questa norma, sono: i disabili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità,
ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti, i condomìni
ove risiedano questi beneficiari e i centri o istituti residenziali
per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con
disabilità.
Oltre ai contributi previsti dalla normativa nazionale che,
lo ricordiamo, sono stati finanziati in modo spesso inadeguato
e discontinuo, alcune regioni hanno previsto, con proprie
disposizioni, l'erogazione di altre agevolazioni che vanno
ad integrare quelle disciplinate dalla normativa nazionale.
Mobilità tenta di disegnare una mappa ideale degli
aiuti previsti localmente. Per restringere il campo di
analisi sono state prese in considerazione le leggi che
prevedono contributi alle persone disabili o ai loro familiari
per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
quelli per l'acquisto o l'adattamento di mezzi di locomozione
ed infine quelli per l'acquisto di particolari ausili non
previsti dal nomenclatore tariffario.
Italia lunga
Le norme regionali sono estremamente diverse e frastagliate.
Alcune regioni disciplinano i contributi alle persone all'interno
di leggi specifiche riguardanti l'abbattimento delle barriere
architettoniche e il diritto alla mobilità. Altre regioni
fissano aiuti in seno a leggi riguardanti le problematiche
dell'handicap o della famiglia; altre ancora dettano disposizioni
chiare e dettagliate sull'eliminazione della barriere architettoniche
negli spazi e luoghi pubblici e privati aperti al pubblico
ma non contemplano contributi ai cittadini disabili. Altre
ancora non prevedono nulla di specifico: Friuli Venezia
Giulia, Umbria, Molise, Puglia, Sicilia.
Abruzzo
Aventi diritto: le persone con permanente incapacità
motoria e quelle con handicap grave (art. 3, comma 3 della
Legge 104/1992) accertato dall'apposita commissione operante
in ogni ASL.
Per che cosa: il contributo, nella misura del 20%
della spesa sostenuta può essere richiesto all'ASL
di appartenenza, oltre che dai disabili motori titolari di
patente speciale per la modifica degli strumenti di guida
(agevolazione già ammessa a livello nazionale dall'articolo
27 della Legge 104/1992), anche dai familiari conviventi di
disabili motori non titolari di patente per l'adattamento
al trasporto di autoveicoli.
Le persone disabili in situazione di gravità possono
richiedere contributi per l'acquisto di ausili, attrezzature
ed arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze
di fruibilità della propria abitazione e per strumentazioni
tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente
domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.
Contributi previsti: la Regione stanzia annualmente
i fondi in proporzione ai potenziali destinatari. L'Abruzzo,
inoltre, con la recente Legge n. 79 del 2000 ha previsto per
gli invalidi civili, per servizio, sul lavoro, per i sordomuti,
e per i ciechi, che dispongano di reddito proprio o ai familiari
che ne dimostrino la convivenza da almeno cinque anni e abbiano
assicurato loro un'assistenza continuativa, un contributo
non superiore a lire 30.000.000 se intendono costruire un
alloggio in cooperativa costituita da almeno il 60% di soci
invalidi o di nuclei familiari aventi a carico uno o più
disabili. I soci delle cooperative possono utilizzare il contributo
per ciascun alloggio nella seguente modalità: abbattimento
di oneri concessori, realizzazione e predisposizione di impianti
speciali nell'alloggio di automazione e sicurezza, abbattimento
degli interessi sul mutuo prima casa. La norma prevede, comunque,
la concessione della medesima agevolazione anche a singoli
invalidi o a nuclei familiari aventi a carico uno o più
disabili non deambulanti che intendano costruire in proprio
la prima casa
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Abruzzo- 20 giugno 1980, n.
60
"Interventi a favore dei cittadini portatori di
handicaps."(BUR 21 luglio 1980 n. 36)
- Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 luglio 1998, n.
57
"Modifiche ed integrazioni alla L. R. 20 giugno
1980, n. 60. Interventi a favore di cittadini portatori
di handicaps, già modificata ed integrata con L.
R. 28 agosto 1981, n. 34." (BUR 4 agosto 1998,
n. 16)
- Legge Regionale - Regione Abruzzo- 28 aprile 2000, n.
79
"Cooperative edilizie costituite principalmente
tra cittadini disabili e invalidi" (BUR 9 giugno 2000,
n. 16)
Basilicata
Aventi diritto: le persone disabili con menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti comprese quelle relative
alla deambulazione, alla mobilità e alla cecità,
i familiari che li hanno in carico e i condomini dove la persona
disabile risiede.
Per che cosa: alle persone che hanno presentato richiesta
di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche
in base alla Legge 13 del 1989, la Regione concede contributi
integrativi a quelli erogati per lo stesso fine dalla legge
nazionale. I finanziamenti possono essere richiesti dalle
persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità
anche per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente
avanzati al fine di una maggiore integrazione sociale e lavorativa.
Le domande per l'accesso ai contributi integrativi alla Legge
13/89 vanno presentate al Comune di residenza. Le domande
per la concessione dei contributi relativi all'acquisto di
strumenti informatici devono essere invece trasmesse all'Ufficio
dei Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio
(Regione) entro il 31 marzo di ogni anno e comunque prima
dell'acquisto del prodotto allegando la documentazione richiesta.
La Legge 30 novembre 1984, n. 38 prevede poi contributi per
le spese sostenute per l'adeguamento degli autoveicoli e motoveicoli
proporzionati alla differenza di costo rispetto agli autoveicoli
del medesimo tipo ma privi di adattamenti.
Contributi previsti: per interventi sugli edifici
i contributi sono in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta fino a lire 5.000.000. Il contributo è aumentato
del 50% della spesa sostenuta per importi da lire 5.000.000
a lire 10.000.000. Per importi superiori a lire 10.000.000
il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente
sostenuta e per un importo non superiore a lire 30.000.000.
Al finanziamento così determinato va detratto l'eventuale
erogazione statale. Per la realizzazione di ascensori nei
condomini dove risiedono persone disabili possono essere concessi
al condominio aiuti in misura non superiore al 75% della spesa
sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a 40.000.000
di lire.
Per acquisto strumenti informatici viene invece riconosciuto
un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa effettivamente
sostenuta fino ad un massimo di lire 3.000.000.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Basilicata - 30 novembre 1984,
n. 38
"Interventi a favore dei cittadini portatori di
handicaps."
- Legge Regionale - Regione Basilicata - 21 gennaio 1997,
n. 7
"Norme sul superamento e sulla eliminazione delle
barriere architettoniche." (BU 22 gennaio 1997, n.4)
- Legge Regionale - Regione Basilicata - 2 febbraio 2000,
n. 6
"Modifiche ed integrazioni alla L. R. 21 gennaio
1997, n. 7. Norme sul superamento e sulla eliminazione delle
barriere architettoniche." (BU 7 febbraio 2000, n.
7)
Calabria
La Regione Calabria con la Legge n. 8 del 23 luglio 1998
detta prescrizioni e dispone interventi ad integrazione della
legislazione nazionale vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche. Le norme si applicano a tutte
le costruzioni, gli ambienti, le strutture, i servizi di trasporto
pubblico urbano ed extraurbano, che prevedano la permanenza
di persone. Sono allegate alla legge le descrizioni tecniche
di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La legge però non dispone alcun contributo al privato
cittadino disabile per la rimozione di eventuali ostacoli
nella sua abitazione.
Un aiuto dovrebbe arrivare invece da una "vecchia"
legge del 1984 ai nuclei familiari comprendenti almeno un
membro convivente disabile fisico non deambulante che intendano
adeguare gli alloggi. Questa legge però è finanziata
in modo molto limitato ed insufficiente.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Calabria - 23 luglio 1998, n.
8
"Eliminazione delle barriere architettoniche."
- Legge Regionale - Regione Calabria - 3 settembre 1984,
n. 28
"Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori
di handicap." (BU 10 settembre 1984, n. 71)
Campania
La Regione Campania non ha disposizioni specifiche per l'eliminazione
delle barriere architettoniche. Con la Legge n. 11 del 1984
(articolo 18), tuttavia, assegna, con piani annuali, ai Comuni
che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al
parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere
negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini disabili.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Campania - 15 marzo 1984, n.
11
"Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione
degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale."
Emilia Romagna
Aventi diritto: le persone con handicap in situazione
di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge
104/92 o chi ne esercita la tutela.
Per che cosa: la Regione concede contributi per l'acquisto
di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività
quotidiane. Sono ammessi al finanziamento anche ausili, attrezzature
e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze
di fruibilità della propria abitazione, attrezzature
tecnologicamente idonee al fine di avviare e svolgere attività
di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora
la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne.
La regione, inoltre, prevede contributi alle spese sostenute
per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati
per il trasporto di disabili gravi, non in possesso di patente
di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie
particolari tipologie di veicoli o adattamenti degli stessi.
Qualora la persona disabile non sia titolare del veicolo,
il contributo può essere erogato a favore di soggetti
che abbiano fiscalmente a carico il disabile e siano conviventi
con questo. A favore dei titolari di patente di guida delle
categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie
permanenti, la Regione concede contributi per la modifica
degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità
previsti al comma 1 dell'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992
n. 104. Le domande di contributo per gli ausili e le attrezzature
vanno presentate all'Assessorato alle Politiche Sociali e
Familiari della Regione Emilia Romagna entro il 30 settembre
di ogni anno. Le domande di contributo per l'acquisto o l'adattamento
di veicoli privati, invece, vanno inoltrate al Comune di residenza
entro il 30 giugno di ogni anno. Alle domande va allegata
la documentazione espressamente richiesta.
Contributi previsti: per la dotazione nella propria
abitazione di strumenti tecnologici per favorire l'autonomia
e la permanenza nel proprio ambiente di vita, i contributi
vengono concessi in base ad apposita graduatoria e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e non possono essere
superiori al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Non possono
essere oggetto di richiesta le strumentazioni, i presidi e
gli ausili già erogabili attraverso altre disposizioni
nazionali e regionali o per i quali sia già stato richiesto
contributo. Inoltre le spese ammissibili sono diverse a seconda
della tipologia di prodotto.
Per strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività
quotidiane è previsto un tetto massimo di spesa ammissibile
di 25.000.000 di lire.
Il limite si abbassa a 20.000.000 di lire per gli ausili,
attrezzature e arredi personalizzati che consentano di risolvere
le esigenze di fruibilità della propria abitazione.
Infine per le attrezzature tecnologicamente idonee per avviare
e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione
nel proprio alloggio, il tetto massimo di spesa ammissibile
a contributo di lire 8.000.000
Per l'acquisto o l'adattamento di veicoli privati adattati
destinati al trasporto di disabili gravi la Regione concede
contributi in base ad apposita graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse disponibili e fino ad un massimo del 15% sulle
spese di acquisto, o in alternativa, fino ad un massimo del
50% sulle spese dell'adattamento.
Anche in questo caso viene fissato un limite di spesa ammissibile
che è pari a 55.000.000 di lire per l'acquisto del
mezzo e 12.000.000 di lire per l'adattamento del veicolo.
I contributi sulle spese di acquisto o sulle spese di adattamento
non sono tra loro cumulabili.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Emilia Romagna - 21 agosto 1997,
n. 29
"Norme e provvedimenti per favorire le opportunità
di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone
disabili." (BU 26 agosto 1997, n. 77)
Direttiva per l'istituzione del Servizio di aiuto personale
di cui all'art.3, comma 3, della L. R. 29/97 e modalità
e criteri per l'accesso ai contributi di cui all'art.6,
comma 6 e all'art.9, comma 3, della medesima L. R. 29/97.
Friuli Venezia Giulia
Il Friuli Venezia Giulia prevedeva, con Legge del 1986 n.
59, contributi per il superamento di barriere nelle abitazioni
private. La norma però è stata abrogata dalla
Legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 "Interventi
per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate".
E' l'unico caso, per fortuna isolato, di una regione che abroga
agevolazioni precedentemente ammesse.
Lazio
Il Lazio con Legge n. 74 del 1989 prevede interventi e contributi
per l'adeguamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
a Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi
per gli edifici esistenti pubblici o aperti al pubblico di
loro proprietà. Nulla è previsto direttamente
a favore dei cittadini con disabilità.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Lazio - 4 dicembre 1989, n.
74
"Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature
di proprietà di regione, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi." (BU 20 dicembre 1989, n.
35)
Liguria
L'obiettivo della Legge regionale n. 15 del 1989 è
"la strutturazione dell'ambiente costruito caratterizzata
da requisiti idonei a garantire l'assenza di limiti all'esercizio
dell'attività autonoma dei cittadini." Le disposizioni
si applicano perciò "limitatamente alle parti
che prevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle
costruzioni di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi
edifici nonché alle opere interne ovvero di manutenzione,
restauro, risanamento e ristrutturazione parziale di edifici
già adeguati alla legge stessa." Non è
previsto alcun contributo alle persone disabili per la rimozione
di barriere architettoniche.
La regione solo negli anni 1996, 1997 e 1999 è intervenuta
con propri finanziamenti integrativi dei contributi previsti
dalla Legge 13/1989 e cioè per la realizzazione di
opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione
di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza
ai soggetti disabili.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Liguria - 12 giugno 1989, n.
15
"Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative."
(BU 28 giugno 1989, n. 9)
- Legge Regionale - Regione Liguria - 18 ottobre 1996, n.
44
"Concessione di contributi integrativi per l'attuazione
delle finalità di cui alla Legge 9 gennaio 1989,
n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati)." (BU 6 novembre
1996, n. 20)
- Legge Regionale - Regione Liguria - 21 aprile 1997, n.
12
"Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l'anno finanziario 1997." (BU 23 aprile 1997, n. 6
Suppl.). Si veda l'articolo 9.
- Legge Regionale - Regione Liguria- 30 aprile 1999, n.
14
"Bilancio di previsione della Regione Liguria per
l'anno finanziario 1999." (BU 5 maggio 1999, n. 8 Suppl.
straordinario). Si veda l'articolo 12.
Lombardia
Aventi diritto: le persone disabili e le loro famiglie.
Per che cosa: la Legge 6 del 1989 detta norme
e prevede interventi diretti a garantire la massima autonomia
e fruizione degli spazi da parte di tutti i cittadini. L'obiettivo
della norma è quindi, l'adeguamento dell'ambiente costruito.
In allegato alla legge si trovano le prescrizioni tecniche
di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Non è previsto nessun contributo ai cittadini disabili
per l'adeguamento della propria abitazione. Con Legge n. 23/1999,
invece, la Regione Lombardia concede alla persona disabile
e alla sua famiglia contributi per l'acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati. Per strumenti tecnologicamente
avanzati la Delibera regionale si riferisce a qualsiasi prodotto,
servizio, strumento, attrezzatura, sistema tecnologico (di
produzione specializzata o di comune commercio), basati su
moderne tecnologie che compensano limitazioni funzionali di
tipo motorio, visivo, uditivo, intellettivo o del linguaggio
che facilitino e favoriscano l'autonomia e l'indipendenza
della persona disabile. Sono compresi anche quei dispositivi
che permettono alla famiglia con un disabile motorio di poter
utilizzare in modo adeguato l'autovettura mediante l'adattamento
della stessa. A tale beneficio non possono accedere le persone
disabili titolari di patente speciale. Da precisare, inoltre,
che non sono ammessi gli ausili già previsti dal Nomenclatore
Tariffario delle Protesi e quindi erogabili a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Nella definizione del piano di erogazione
dei contributi, considerata la disponibilità dei fondi,
si privilegiano le domande relative agli ausili a più
alto contenuto tecnologico e gli ausili riguardanti l'adattamento
dell'autovettura vengono considerati non prioritari. Particolare
è il concetto di "acquisto" per il quale
è concesso il contributo: va inteso in senso lato come
"acquisizione del bene o del servizio". Il contributo
può quindi essere erogato anche quando lo strumento
venga acquisito temporaneamente in regime di noleggio, affitto,
leasing o abbonamento ed ancora nel caso in cui si renda necessario
adattare strumenti già in dotazione alla famiglia per
trasformarli in ausili oppure quando sia necessario un servizio
per rendere utilizzabile lo strumento (installazione, addestramento
all'uso, manutenzione ecc.). E' importante sottolineare che,
per accedere ai contributi, deve essere predisposto dall'Unità
di Valutazione Multidimensionale o struttura similare dell'ASL
o, per i residenti a Milano, dal proprio Comune, un programma
individualizzato di integrazione sociale, lavorativa o scolastica.
La domanda per i contributi va inoltrata all'ASL di residenza
- Dipartimento ASSI- Servizio disabili o, per i residenti
a Milano, al Settore Servizi Sociali del Comune allegando
la documentazione richiesta. Le procedure per l'attuazione
della Delibera rivestono per ora un carattere di sperimentalità.
Contributi previsti: la spesa ammissibile a contributo
comprende: l'acquisto della strumentazione; i costi derivanti
dall'installazione, dalla personalizzazione e quelli per l'addestramento
all'uso, i costi tecnici di funzionamento e gli altri servizi
connessi. Nella definizione del piano di erogazione dei finanziamenti
si privilegiano le domande riguardanti ausili a più
alto contenuto tecnologico mentre, come già detto,
gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono
considerati non prioritari. Rispetto alle tecnologie considerate
è stata identificata una somma minima di lire 500.000
al di sotto della quale il progetto non viene ammesso a finanziamento
e una cifra massima di lire 30.000.000 quale limite di spesa
ammissibile. Il contributo concesso è pari all'80%
della spesa ammissibile.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Lombardia - 20 febbraio 1989,
n. 6
"Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche di attuazione." (SO al BU 22
febbraio 1989, n. 8).
- Legge Regionale - Regione Lombardia - 6 dicembre 1999,
n. 23
"Politiche regionali per la famiglia." (SO
al BU 10 dicembre 1999, n 49). Si veda l'articolo 4.
- Delibera Giunta Regionale - Regione Lombardia - 3 agosto
2000, n. 7/914
"Attuazione dell'art.4 - commi 4 e 5 della L. R.
n. 23 del 1999 per l'erogazione di contributi alle famiglie
di persone disabili per l'acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati. Anno 2000." (BU 28 agosto 2000, n. 35).
Marche
Aventi diritto: le persone in possesso della certificazione
di handicap (art. 3 della Legge 104/1992) rilasciata dalla
competente Commissione ASL. Nel caso in cui la persona interessata
non avesse ancora ottenuto tale riconoscimento può
comunque essere inserita nel piano degli interventi dietro
presentazione della copia di richiesta di accertamento dell'handicap
inoltrata all'ASL competente. Una volta in possesso dell'attestazione
di handicap l'interessato deve inviarne copia all'ente locale
per il perfezionamento della pratica pena l'esclusione dal
finanziamento. Solo in casi particolari, qualora si tratti
di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora
definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione.
Per che cosa: la Regione Marche non ha una
propria legge che finanzi interventi di adattamento negli
edifici privati. Sono invece previsti contributi
ai privati per l'acquisto e l'installazione di automatismi
di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile
e per l'acquisto e l'installazione di ausili per il trasporto
da montare su un'autovettura normale guidata da terzi (es.
elevatore, sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie
adattate ecc.). E' finanziato inoltre l'acquisto di idonei
mezzi attrezzati, che non siano normali autovetture, ma un
veicolo furgonato provvisto di elevatore che consenta il trasporto
del disabile motorio gravissimo che, a causa della sua patologia,
non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo
di un'autovettura normale. Questa condizione deve essere accertata
da un medico specialista della ASL o di un centro privato
autorizzato.
Sono inoltre previsti contributi per l'acquisto di computer
adattati (hardware) nonché di altri ausili tecnici
(esclusi i programmi didattici) che consentano al disabile
sensoriale o con problemi di comunicazione una migliore integrazione
sociale. I benefici della Legge regionale n. 18/96 non sono
cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre
norme regionali e nazionali. La domanda va rivolta al Comune
di residenza corredata dalla documentazione richiesta. I Comuni,
in forma singola o associata, e le Comunità montane
inseriscono le richieste all'interno di un piano di interventi
complessivo.
Contributi previsti: per l'acquisto e l'installazione
di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata
dal disabile e per l'acquisto degli adattamenti al trasporto
non è fissato alcun limite di spesa. Il limite è
invece di 3.000.000 di lire nel caso in cui l'adattamento
alla guida consista nel solo cambio automatico.
Per l'acquisto mezzi di trasporto privati attrezzati con
elevatore e altri ausili destinati a disabili gravissimi:
il limite massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile
di lire 55.000.000.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Marche - 4 giugno 1996, n. 18
"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento
in favore delle persone in situazione di handicap."
(BU 13 giugno 1996, n. 39)
- Legge Regionale - Regione Marche - 21 novembre 2000, n.
28
"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale
4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle
politiche di intervento in favore delle persone handicappate."
- Deliberazione della Giunta Regionale - 28 dicembre 2000
n. 2888
"Legge regionale n. 18/96, modificata ed integrata
con legge regionale n. 28/2000 - definizione dei criteri
e delle modalità di attuazione degli interventi per
l'anno 2001 - modalità di impiego delle risorse e
tetti di spesa."
Piemonte
La Regione Piemonte non prevede contributi specifici a favore
dei disabili per l'eliminazione delle barriere o per l'adattamento
dell'autovettura o per l'acquisto di ausili particolari. Negli
anni in cui la Legge nazionale 13/89 non è stata finanziata,
la Regione Piemonte ha previsto propri stanziamenti per compensare
la lacuna.
Con determinazione dell'Assessorato alla Sanità, la
regione stanzia dei fondi alle ASL per l'erogazione di particolari
ausili non compresi nel Nomenclatore Tariffario oppure previsti
ma non in misura sufficiente. Questa disposizione è
rivolta alle persone disabili "affette da particolari
patologie, in linea prioritaria medullolesi e affetti da vescica
neurologica, nonché gli affetti da malattie neoplastiche,
gli enterostomizzati e altri soggetti gravemente invalidi
che necessitano di particolari presidi ritenuti dallo specialista
prescrittore assolutamente indispensabili". In buona
sostanza non si prevedono, quindi, contributi diretti ai cittadini
disabili o alle loro famiglie. Da segnalare poi una proposta
di legge (sottolineiamo "proposta") elaborata da
alcune associazioni ma non ancora discussa però dalle
competenti Commissioni Regionali. Questa proposta suggerisce
disposizioni e finanziamenti specifici per la realizzazione
di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione
delle barriere architettoniche compreso l'acquisto e la posa
in opera di ausili (anche quelli ad alta tecnologia per il
controllo ambientale) ed attrezzature finalizzate a favorire
l'autonomia della persona disabile.
Normativa di riferimento
- Determinazione Dirigenziale Controllo delle Attività
Sanitarie - Settore Assistenza Extra Ospedaliera
"Oggetto: somme da trasferire alle Aziende Sanitarie
Regionali ASL per l'erogazione di prestazioni di cura in
favore di alcune categorie di disabili. Spesa di £.
1.000.000.000 (Cap. 12035/2000)."
Sardegna
Aventi diritto: gli stessi beneficiari della Legge
13/89 e cioè i disabili con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero
quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti.
Per che cosa: la Legge regionale 30 agosto
1991, n. 32 prevede che, per le stesse finalità della
Legge 13/89, l'Amministrazione regionale sia autorizzata a
predisporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti
aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della
Legge n. 13/89. Per l'anno 2000, infatti, è stata autorizzata
una spesa aggiuntiva alla Legge 13/89 per la realizzazione
di opere finalizzate alla rimozione delle barriere negli edifici
privati.
Contributi previsti: la Legge regionale n. 4/88, all'articolo
32, prevede che i Comuni possano concedere alle persone con
permanenti difficoltà di deambulazione contributi per
l'acquisto di motoveicoli ed autovetture, adattate alla guida
di titolari di patente speciale, in misura non superiore al
40% della spesa ammissibile prevedendo un limite di reddito
per poter accedere ai finanziamenti.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Sardegna - 30 agosto 1991, n.
32
"Norme per favorire l'abolizione delle barriere
architettoniche."
- Legge Regionale - Regione Sardegna - 25 gennaio 1988,
n. 4
"Riordino delle funzioni socio - assistenziali."
- Legge Regionale - Regione Sardegna 5 settembre 2000, n.
17
"Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria,
al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie."(BU
9 settembre 2000, n. 28)
Toscana
La Toscana con la Legge n. 47 del 1991 disciplina l'attività
di soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi
atti ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici
sia pubblici che privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture
di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
Nessun contributo diretto è previsto per i cittadini.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Toscana - 9 settembre 1991,
n. 47
"Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche."
(BU 19 settembre 1991, n.56)
- Legge Regionale - Regione Toscana - 20 marzo 2000, n.
34
"Modifica ed integrazione della legge regionale
9 settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione delle
barriere architettoniche."." (BU 30 marzo 2000,
n 13)
Trentino Alto Adige- Provincia di Bolzano
Aventi diritto: le persone disabili con menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione
e alla mobilità, compresa la cecità, nonché
chi li ha a carico e i condomìni, centri o istituti
dove risiedono le persone disabili.
Per che cosa: la Provincia autonoma di Bolzano prevede
contributi per opere finalizzate all'abbattimento e fissa
disposizioni sui requisiti e gli importi massimi finanziabili.
La domanda va presentata all'amministrazione provinciale prima
che i lavori siano iniziati con allegata la documentazione
richiesta. In caso di condomini la domanda deve essere inoltrata
dall'amministratore. Una volta presentata la domanda, gli
interessati possono realizzare le opere senza attendere la
concessione del contributo, accollandosi il rischio dell'eventuale
mancata concessione dello stesso. L'ammissione al finanziamento,
proporzionato al reddito, è in ordine cronologico.
E' in progetto di inserire tra le opere per l'eliminazione
delle barriere architettoniche anche alcuni ausili domotici
come telecomandi per aprire le porte, alzare le tapparelle
ecc. La provincia autonoma di Bolzano prevede anche contributi
per l'acquisto o l'adattamento dei mezzi di trasporto per
disabili titolari di patente speciale e per i familiari di
disabili non in possesso di patente che adattano il mezzo.
Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già
dotati di opportuni meccanismi e che non necessitano di ulteriore
adattamento. Sono previsti anche contributi per l'acquisto
del dispositivo telefonico alle persone affette da sordomutismo,
ai familiari con il quale il sordomuto, sopra i dodici anni,
convive che non siano già in possesso del comunicatore
telefonico fornito dall'ASL. La richiesta per ottenere i contributi
e i rimborsi va presentata al distretto di assistenza economica
sociale territorialmente competente.
Contributi previsti: negli interventi sugli edifici
le opere devono comportare una spesa minima di almeno tre
milioni. L'importo finanziabile varia dal 30 all'80% della
spesa riconosciuta ammissibile, in base alle fasce di reddito,
fino a un tetto massimo di lire 120.000.000 di costo. Per
i condomini l'erogazione è limitata al 30% dei costi
sostenuti.
Ai titolari di patente di guida speciale, sempre a seconda
del reddito, viene riconosciuto un contributo fino al 40%
della spesa sostenuta e comunque per una spesa massima di
18.000.000 di lire. Anche gli adattamenti di guida possono
godere di un aiuto fino al 100% della spesa sostenuta, per
un contributo massimo di 4.500.000 di lire.
Per gli allestimenti dei veicoli destinati a persone disabili
non in grado di guidare viene concesso un contributo per l'adattamento
variabile a seconda del reddito e per un importo massimo di
7.000.000 di lire.
Infine per l'acquisto del dispositivo telefonico per i sordomuti
viene prevista una erogazione pari al 90% della spesa sostenuta
e con un limite massimo di spesa ammessa di lire 1.250.000.
Il richiedente può beneficiare di questo contributo
una volta nell'arco di dieci anni.
Normativa di riferimento
- Legge Provinciale- Provincia Autonoma di Bolzano - 30
giugno 1983, n. 20
"Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori
di handicap 1983" (SO n. 1 del BU 12 luglio 1983, n.
35)
- Legge Provinciale- Provincia Autonoma di Bolzano - 17
dicembre 1998, n. 13
"Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 1998."
(SO n. 1 del BU 12 gennaio 1999, n. 3) Si veda in particolare
l'articolo 92.
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio
1999, n. 42
"1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13. Ordinamento dell'edilizia abitativa
agevolata."
Trentino Alto Adige - Provincia di Trento
Aventi diritto: le persone con disabilità permanente
di tipo motorio, sensoriale o psichico.
Per che cosa: sono previsti contributi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati e per
l'acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. La normativa
prevede un rimborso per l'acquisto di veicoli ai fini dell'adattamento
e per le spese necessarie all'adattamento dei veicoli a motore
guidati dalle persone disabili oppure da terzi ma destinati
al loro trasporto e conviventi con i medesimi terzi. Le disposizioni
valgono anche per i veicoli di serie già dotati di
opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore
adattamento. Le domande vanno presentate direttamente alla
Provincia autonoma di Trento.
Contributi previsti: la Provincia autonoma di Trento,
per opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle
barriere architettoniche in edifici privati, può concedere
somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile,
secondo criteri e modalità stabiliti annualmente con
deliberazione della Giunta Provinciale. Nell'ambito di tali
criteri vengono previsti, in particolare, i limiti massimi
di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie.
Il contributo per l'acquisto dei veicoli non può superare
il 40% della spesa riconosciuta ammissibile. E' prevista l'approvazione
di nuovi criteri per luglio 2001.
Normativa di riferimento
- Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 7 gennaio
1991, n. 1
"Eliminazione delle barriere architettoniche in
provincia di Trento." (BUR 15 gennaio1991, n. 3)
- Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 11
settembre 1998, n. 10
"Misure collegate con l'assestamento del bilancio
per l'anno 1998."(BUR 15 settembre 1998, n. 38 Suppl.
1). Si veda in particolare l'articolo 44.
- Legge Provinciale - Provincia Autonoma di Trento - 10
novembre 2000, n. 14
"Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991,
n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia
di Trento."(BU 21 novembre 2000, n.48/I - II)
Valle d'Aosta
Aventi diritto: le persone con disabilità funzionale
permanente che comporta difficoltà alla mobilità
o alla vita di relazione certificate dalle Commissioni mediche
preposte, le persone ultrasessantacinquenni, gli invalidi
del lavoro, per servizio, di guerra e invalidi civili di guerra
certificate da un medico di sanità pubblica che affermi
l'esistenza di "obiettive difficoltà alla mobilità
e alla vita di relazione".
Per che cosa: sono concessi contributi per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici privati, compresi
gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia
residenziale pubblica. Sono escluse le abitazioni secondarie.
La Legge 3/99 prevede anche contributi per l'acquisto e l'installazione
di ausili e attrezzature. Per ausili e attrezzature si intendono:
beni mobili idonei al superamento della vita di relazione,
beni mobili atti al superamento delle barriere architettoniche
e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici,
strumenti di adattamento degli autoveicoli e dei motoveicoli
anche se prodotti in serie. I Comuni possono inoltre concedere
contributi fino al 15% della spesa sostenuta e riferita ad
un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione
ad uso privato alle persone disabili non in possesso di patente
di guida e per il cui trasporto si rendano necessarie particolari
tipologie di veicoli. I Comuni possono concedere il 75% della
spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o prestiti
contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione
alle persone disabili oppure a coloro che le hanno in carico,
a patto che i richiedenti non abbiano già usufruito
dello stesso beneficio nei quattro anni precedenti. La Giunta
regionale adotta un piano annuale di intervento con il quale
tra l'altro, ripartisce i fondi regionali tra gli Enti pubblici
ed i Comuni, stabilisce i criteri e le modalità per
la definizione delle graduatorie degli aventi diritto, approva
l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate.
Le domande di contributo vanno inoltrate in bollo al Sindaco
del Comune di residenza con l'indicazione delle opere da realizzare
e dei beni da acquistare prima dell'esecuzione dei lavori
o dell'acquisto dei beni. Alla domanda deve essere corredata
della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta
regionale. Per ottenere i contributi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche va presentata contestualmente anche
la domanda per la Legge 13/89. Da precisare che i Comuni sono
tenuti ad anticipare su richiesta, i contributi alle persone
che dispongano di un reddito familiare non superiore a 20.000.000
oltre il minimo vitale ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della Legge regionale 27 maggio 1994 n. 19 come annualmente
rivalutato con deliberazione della Giunta regionale.
Contributi previsti: per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici privati sono ammessi
contributi per un importo non superiore a lire 20.000.000
per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50.000.000
per la realizzazione di ascensori, nella misura percentuale
che va dal 30% al 100% in relazione al reddito del richiedente.
Per l'acquisto e l'installazione di ausili vengono concessi
contributi (dedotto l'eventuale finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale) nella misura percentuale che va dal 30%
al 100% in relazione al reddito del richiedente.
Normativa di riferimento
- Legge Regionale - Regione Valle d'Aosta - 12 gennaio 1999,
n. 3
"Norme per favorire la vita di relazione delle persone
disabili." (BU 19 gennaio 1999, n. 4)
Veneto
Aventi diritto: le persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale o i loro familiari cui
essi siano fiscalmente a carico e i condomini ove risiedono
le persone disabili.
Per che cosa: il contributo può essere richiesto
al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è
ubicato per opere murarie o di ristrutturazione, per l'acquisto
di ausili ed attrezzature idonei al superamento delle barriere
architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi
atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli
stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.
I contributi possono inoltre essere richiesti al Sindaco
del Comune di residenza per adattamenti dei veicoli destinati
alla guida dei titolari di patente speciale e per adattamenti
di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotta o
impedita capacità motoria anche se sprovvisti di patente.
Tutti i contributi sono cumulabili con altri erogati per
le medesime opere o ausili o adattamenti, comunque solo fino
alla copertura della spesa sostenuta.
La domanda di contributo, in carta da bollo, va presentata
al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno prima che i lavori
siano iniziati. Una volta inoltrata la domanda, gli interessati
possono realizzare le opere senza attendere la concessione
del contributo, sopportando però il rischio dell'eventuale
mancata erogazione del beneficio.
Contributi previsti: per gli interventi sugli edifici
sono ammessi contributi fino al 50% della spesa sostenuta
con contributo massimo di 15 milioni.
Per l'acquisto di ausili e di attrezzature: i contributi
sono compresi fra il 25% e il 50% della spesa sostenuta con
contributo massimo di 20 milioni.
Infine per l'adattamento di automezzi il finanziamento può
raggiungere il 50% della spesa sostenuta.
Normativa di riferimento:
- Legge regionale - Regione Veneto- 30 agosto 1993, n. 41
"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
e per favorire la vita di relazione." (BUR 31 settembre
1993, n. 73)
- Circolare Regione Veneto 19 dicembre 1994, n. 37
"Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
e per favorire la vita di relazione." (Legge Regionale
30.08.93 n. 41). Disposizioni applicative."(BUR 20
gennaio 1995, n. 6)
- Legge regionale - Regione Veneto- 30 gennaio 1997, n.
6
" Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)"Si
veda l'articolo 75 "Modifiche alla legge regionale
30 agosto 1993, n. 41 Norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per favorire la vita di relazione."
(BUR 4 febbraio 1997, n. 11)
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