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Mobilità n. 18 - Anno 3
Riforme annunciate
La strada del codice
di Antonio Ridolfi
La
strada per la mobilità è lastricata di buone
intenzioni. Questo ci insegna l'iter di modifica del vecchio
Codice della strada che in questi giorni è stato solo
parzialmente modificato. Le proposte a favore delle persone
con disabilità erano state articolate in modo serio
ed erano state accolte quasi integralmente. Tuttavia alcuni
intoppi rimandano i festeggiamenti a data da definire. Ma
una novità positiva c'è ...
La sera del 16 gennaio il Presidente della Repubblica ha
apposto la sua firma al testo del Nuovo Codice della Strada.
Il Consiglio dei Ministri non nascondeva il suo disappunto
rispetto al modesto risultato raggiunto. In questi mesi infatti
il Ministero delle Infrastrutture era riuscito ad elaborare
un testo ben più articolato e corposo (82 articoli)
di quello approvato che si limita ad una versione ridotta
a 18 articoli. Il Governo aveva ricevuto dal Parlamento, nel
marzo scorso, la delega per modificare il Codice, ma
al momento della presentazione alla Camera e al Senato si
è scontrato con una fortissima opposizione che ha fatto
sì che le modifiche si riducessero alle modifiche ritenute,
a ragione o a torto, le più importanti.
In realtà quindi si tratta solo della prima parte
di quello che sarà il nuovo Codice; le modifiche approvate
entreranno in vigore il primo gennaio 2003. Per apportare
ulteriori modifiche il Governo dovrà ottenere una nuova
delega dal Parlamento.
Prime analisi
Rispetto ai temi che abitualmente Mobilità affronta
vale già la pena di iniziarne la lettura e conseguentemente
di tentarne una prima analisi. È tuttavia opportuno
ricostruire il percorso delle iniziative e delle pressioni
effettuate negli ultimi anni affinché il Codice della
Strada, e il conseguente Regolamento, fossero maggiormente
rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità.
Nel dicembre del 1999 si è tenuta la prima Conferenza
nazionale sull'handicap, promossa dal Ministro per la
Solidarietà Sociale, in attuazione dell'articolo 1
della legge 162 del 21 maggio 1998.
La Conferenza ha visto una significativa e convinta partecipazione
di associazioni di disabili e di famiglie, di amministratori
locali, di operatori dei servizi sanitari e sociali, della
scuola, delle più importanti organizzazioni sindacali
ed imprenditoriali, di pubbliche amministrazioni, di istituzioni
ed enti interessati al tema quali INAIL, ISTAT, ENEA, Azienda
Ferrovie dello Stato.
Fra le varie sessioni di lavoro ve ne era una dedicata
alla mobilità che ha affrontato e avanzato anche proposte
relative al Codice della Strada.
Le proposte
Fra le proposte avanzate, poi fatte proprie dal Piano di
azione del Governo, ne ricordiamo alcune.
Si suggeriva l'ampliamento delle competenze del Comitato
Tecnico previsto dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice
della Strada, al fine di elaborare linee guida di valutazione
delle capacità di guida sotto il profilo sanitario
e tecnico da diramare alle Commissioni mediche locali, la
produzione di pareri sul reperimento di direttive comunitarie
relative alla patente di guida europea non ancora recepite,
la possibilità di sottoporre a prova e test nuovi adattamenti
e dispositivi. I rappresentanti dei disabili e delle Commissioni
mediche territoriali sarebbero dovute entrare a far parte
del Comitato.
Un'altra esigenza espressa era quella dell'omogeneità
di valutazione e di giudizio da parte delle Commissioni
per le patenti speciali e una rideterminazione dei tempi di
revisione delle patenti speciali nei casi di disabilità
stabilizzata. Ad oggi infatti le persone con disabilità
stabilizzate (es.: amputazioni, lesioni midollari) sono
costretti ad affrontare verifiche periodiche della loro idoneità
assolutamente superflue.
Vi era poi una richiesta che vogliamo definire di "civiltà":
l'opportunità per alcune tipologie di disabilità
di poter condurre taxi. Fino ad oggi era infatti preclusa
alle persone con disabilità la possibilità di
ottenere il certificato di abilitazione professionale indispensabile
per la conduzione di un veicolo di piazza.
Altri impegni
Altre richieste furono prese in considerazione dalla Commissione
Trasporti della Camera nel 2000 e fu assicurato dal Ministero
dei Trasporti che sarebbero sicuramente stati risolti nel
nuovo Codice, se non prima
Era stata evidenziata la grottesca situazione giuridica
per cui gli amputati sotto il ginocchio possono ottenere la
patente A speciale nel 1 comma dell'art. 327 del Regolamento
del Codice ma nel contempo gli viene negata nel comma 5 dello
stesso articolo la possibilità di condurre motocicli.
Come Mobilità ha già ampiamente evidenziato
(n. 7/2000), molti amputati sotto il ginocchio utilizzano
protesi che consentono di sciare, praticare sport, svolgere
le più comuni attività, ma gli viene di fatto
preclusa la possibilità di condurre un motociclo.
Nella Legge Delega del marzo 2001, venne anche ventilata
la soluzione di quello che sta diventando, a causa dei sempre
maggiori incidenti, un problema e cioè il ritorno alla
guida senza nessun controllo di tutte quelle persone che,
subendo un trauma cranico, hanno avuto un coma, senza
successive conseguenze motorie, ma forse con esiti di problemi
cognitivi o percettivi.
Percorso interrotto
Tutte queste richieste erano state previste, come nodi da
affrontare, nella Legge Delega ed erano state in larga misura
riprese dalla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei
Ministri ma bocciata dal Parlamento. Vogliamo augurarci che
nella nuova Legge Delega vengano ripresi quegli aspetti
che già erano stati dati per assodati nella versione
precedente per riprendere un percorso che non può rimanere
interrotto.
Tassisti disabili
Torniamo alla norma approvata. Nei 18 articoli "superstiti"
vi è un solo aspetto, pur rilevante, che interessa
le persone con disabilità.
Il nuovo Codice modifica l'art. 116 del testo previgente
che disciplinava il rilascio dei vari tipi di patenti. Grazie
alla nuova versione i disabili potranno condurre anche "le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato
di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente
di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis."
Questo significa che anche i disabili (dal gennaio 2003)
potranno, se supereranno gli esami previsti, accedere alle
licenze per guidare un veicolo di piazza o di noleggio.
In sintesi potranno accedere ad uno dei lavori che meglio
sanno fare: guidare una vettura.
Si possono prevedere diversi scenari tipo cooperative
di disabili che noleggiano auto o mezzi per il trasporto con
autista, integrazione di disabili nelle già costituite
cooperative di tassisti. Ma quel che più conta è
che con questa norma è stato sconfitto un pregiudizio
che riteneva i disabili persone da tenere sotto osservazione
perché pericolosi per sé e per gli altri. Con
questa norma abbiamo vinto una battaglia.
A chi il merito? Semplicemente a chi ci ha creduto. Ora dimostreremo
di meritarci questo riconoscimento.
Gennaio 2002
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