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Mobilità numero 18

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Mobilità n. 18 - Anno 3

Riforme annunciate

La strada del codice

di Antonio Ridolfi

una strada...La strada per la mobilità è lastricata di buone intenzioni. Questo ci insegna l'iter di modifica del vecchio Codice della strada che in questi giorni è stato solo parzialmente modificato. Le proposte a favore delle persone con disabilità erano state articolate in modo serio ed erano state accolte quasi integralmente. Tuttavia alcuni intoppi rimandano i festeggiamenti a data da definire. Ma una novità positiva c'è ...

La sera del 16 gennaio il Presidente della Repubblica ha apposto la sua firma al testo del Nuovo Codice della Strada. Il Consiglio dei Ministri non nascondeva il suo disappunto rispetto al modesto risultato raggiunto. In questi mesi infatti il Ministero delle Infrastrutture era riuscito ad elaborare un testo ben più articolato e corposo (82 articoli) di quello approvato che si limita ad una versione ridotta a 18 articoli. Il Governo aveva ricevuto dal Parlamento, nel marzo scorso, la delega per modificare il Codice, ma al momento della presentazione alla Camera e al Senato si è scontrato con una fortissima opposizione che ha fatto sì che le modifiche si riducessero alle modifiche ritenute, a ragione o a torto, le più importanti.

In realtà quindi si tratta solo della prima parte di quello che sarà il nuovo Codice; le modifiche approvate entreranno in vigore il primo gennaio 2003. Per apportare ulteriori modifiche il Governo dovrà ottenere una nuova delega dal Parlamento.

Prime analisi

Rispetto ai temi che abitualmente Mobilità affronta vale già la pena di iniziarne la lettura e conseguentemente di tentarne una prima analisi. È tuttavia opportuno ricostruire il percorso delle iniziative e delle pressioni effettuate negli ultimi anni affinché il Codice della Strada, e il conseguente Regolamento, fossero maggiormente rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità.

Nel dicembre del 1999 si è tenuta la prima Conferenza nazionale sull'handicap, promossa dal Ministro per la Solidarietà Sociale, in attuazione dell'articolo 1 della legge 162 del 21 maggio 1998.

La Conferenza ha visto una significativa e convinta partecipazione di associazioni di disabili e di famiglie, di amministratori locali, di operatori dei servizi sanitari e sociali, della scuola, delle più importanti organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, di pubbliche amministrazioni, di istituzioni ed enti interessati al tema quali INAIL, ISTAT, ENEA, Azienda Ferrovie dello Stato.

Fra le varie sessioni di lavoro ve ne era una dedicata alla mobilità che ha affrontato e avanzato anche proposte relative al Codice della Strada.

Le proposte

Fra le proposte avanzate, poi fatte proprie dal Piano di azione del Governo, ne ricordiamo alcune.

Si suggeriva l'ampliamento delle competenze del Comitato Tecnico previsto dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice della Strada, al fine di elaborare linee guida di valutazione delle capacità di guida sotto il profilo sanitario e tecnico da diramare alle Commissioni mediche locali, la produzione di pareri sul reperimento di direttive comunitarie relative alla patente di guida europea non ancora recepite, la possibilità di sottoporre a prova e test nuovi adattamenti e dispositivi. I rappresentanti dei disabili e delle Commissioni mediche territoriali sarebbero dovute entrare a far parte del Comitato.

Un'altra esigenza espressa era quella dell'omogeneità di valutazione e di giudizio da parte delle Commissioni per le patenti speciali e una rideterminazione dei tempi di revisione delle patenti speciali nei casi di disabilità stabilizzata. Ad oggi infatti le persone con disabilità stabilizzate (es.: amputazioni, lesioni midollari) sono costretti ad affrontare verifiche periodiche della loro idoneità assolutamente superflue.

Vi era poi una richiesta che vogliamo definire di "civiltà": l'opportunità per alcune tipologie di disabilità di poter condurre taxi. Fino ad oggi era infatti preclusa alle persone con disabilità la possibilità di ottenere il certificato di abilitazione professionale indispensabile per la conduzione di un veicolo di piazza.

Altri impegni

Altre richieste furono prese in considerazione dalla Commissione Trasporti della Camera nel 2000 e fu assicurato dal Ministero dei Trasporti che sarebbero sicuramente stati risolti nel nuovo Codice, se non prima

Era stata evidenziata la grottesca situazione giuridica per cui gli amputati sotto il ginocchio possono ottenere la patente A speciale nel 1 comma dell'art. 327 del Regolamento del Codice ma nel contempo gli viene negata nel comma 5 dello stesso articolo la possibilità di condurre motocicli. Come Mobilità ha già ampiamente evidenziato (n. 7/2000), molti amputati sotto il ginocchio utilizzano protesi che consentono di sciare, praticare sport, svolgere le più comuni attività, ma gli viene di fatto preclusa la possibilità di condurre un motociclo.

Nella Legge Delega del marzo 2001, venne anche ventilata la soluzione di quello che sta diventando, a causa dei sempre maggiori incidenti, un problema e cioè il ritorno alla guida senza nessun controllo di tutte quelle persone che, subendo un trauma cranico, hanno avuto un coma, senza successive conseguenze motorie, ma forse con esiti di problemi cognitivi o percettivi.

Percorso interrotto

Tutte queste richieste erano state previste, come nodi da affrontare, nella Legge Delega ed erano state in larga misura riprese dalla bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri ma bocciata dal Parlamento. Vogliamo augurarci che nella nuova Legge Delega vengano ripresi quegli aspetti che già erano stati dati per assodati nella versione precedente per riprendere un percorso che non può rimanere interrotto.

Tassisti disabili

Torniamo alla norma approvata. Nei 18 articoli "superstiti" vi è un solo aspetto, pur rilevante, che interessa le persone con disabilità.

Il nuovo Codice modifica l'art. 116 del testo previgente che disciplinava il rilascio dei vari tipi di patenti. Grazie alla nuova versione i disabili potranno condurre anche "le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis."

Questo significa che anche i disabili (dal gennaio 2003) potranno, se supereranno gli esami previsti, accedere alle licenze per guidare un veicolo di piazza o di noleggio. In sintesi potranno accedere ad uno dei lavori che meglio sanno fare: guidare una vettura.

Si possono prevedere diversi scenari tipo cooperative di disabili che noleggiano auto o mezzi per il trasporto con autista, integrazione di disabili nelle già costituite cooperative di tassisti. Ma quel che più conta è che con questa norma è stato sconfitto un pregiudizio che riteneva i disabili persone da tenere sotto osservazione perché pericolosi per sé e per gli altri. Con questa norma abbiamo vinto una battaglia.

A chi il merito? Semplicemente a chi ci ha creduto. Ora dimostreremo di meritarci questo riconoscimento.

Gennaio 2002

 

 

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