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Mobilità n. 19 - Anno 4
Diritto allo studio
Qualcosa che cambia
La
scuola sta attraversando un momento di cambiamenti più o meno repentini
e profondi e spesso le persone coinvolte, operatori, insegnanti, genitori si
trovano in difficoltà non solo a stare al passo con questo fermento,
ma anche, a volte, a comprendere cosa stia realmente succedendo. Mobilità
raccoglie questo smarrimento nelle molte lettere e messaggi di posta elettronica
che pervengono in redazione, Per orientarci un po' meglio abbiamo deciso di
fare una chiacchierata con Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti in materia,
e membro del Comitato tecnico dell'Osservatorio permanente del Ministero della
Pubblica Istruzione sull'integrazione scolastica. Nocera è anche consulente
giuridico dell'Associazione Italiana persone Down e altre Associazioni oltre
che vicepresidente nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.
La Finanziaria per il 2002, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 all'articolo 22, prevede che le dotazioni organiche del personale docente debbano essere individuate sulla base del numero degli alunni iscritti nelle varie istituzioni scolastiche tenendo conto della "...necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni...". È un modo per contenere i costi ma al contempo il diritto all'integrazione e al sostegno scolastico non sembra essere sufficientemente tutelato.
Infatti, in questo modo viene abrogato il principio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti (disabili e non).
Si ritorna in sostanza al criterio di assegnare l'insegnante di sostegno in rapporto al numero degli alunni disabili iscritti. Ma per sapere quale sia il numero dei docenti sarà necessaria l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell'Istruzione. Così almeno prevede il secondo comma dell'articolo 22.
Come tutelarsi
Di fatto, a tutt'oggi un genitore si trova a non sapere con quale criterio verranno assegnati gli insegnanti di sostegno per il prossimo anno. Come può in questo caso tutelarsi il genitore?
"Pochi giorni fa - risponde Nocera - il Ministero dell'Istruzione, in attuazione dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 448/2001 ha emanato la Circolare ministeriale n. 16 del 19/02/02, che trasmette il decreto sugli organici di diritto, compresi quelli per le attività di sostegno, prevedendo ampiamente le deroghe al rapporto 1 a 138, che rimane ancora in vigore.
Tali deroghe debbono essere effettuate dai Direttori scolastici regionali entro il 31 luglio 2002. I genitori perciò possono richiedere la presentazione di un progetto da parte della scuola al Direttore scolastico regionale."
Salvatore Nocera cura, nell'interessante sito dell'Associazione Italiana Persone Down, un settore dedicato al diritto allo studio in cui è possibile consultare un buon numero di schede informative su molti aspetti legati all'integrazione scolastica. Sulla dotazione degli insegnanti di sostegno ha redatto proprio in questi giorni una specifica scheda (la n. 116) che è ora a disposizione di chiunque voglia consultarla. Il sito è all'indirizzo: www.aipd.it.
"Alla scheda - prosegue Nocera - è allegata una bozza di lettera che i genitori possono inviare al Dirigente della propria scuola per facilitare la tempestività delle richieste di deroga."
Altri timori
Ma ci sono timori più generali che serpeggiano e che derivano dalla stessa riforma dei cicli scolastici. Il diritto all'integrazione nella riforma Moratti, anche alla luce del documento steso dalla Commissione presieduta dal professor Bertagna, sulla riforma dei cicli scolastici, sembra, a parere di alcuni, oscurato o comunque "condizionato". Sarà solo pessimismo?
Nocera non è così negativo, a priori almeno: "il documento Bertagna non si riferisce per nulla all'integrazione. Anzi alla fine, a proposito della formazione dei docenti, prevede che i docenti si debbano specializzare anche per lavorare in particolari scuole per gli alunni con handicap grave.
Il disegno di legge sulla riforma dei cicli, invece, pur abrogando la riforma Berlinguer, mantiene il principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap ai sensi della Legge 104 del '92. Vedremo cosa diranno i decreti delegati attuativi della riforma."
Per il momento, quindi, prudenza.
L'assistenza scolastica
Apriamo un altro "fronte". Molte delle segnalazioni dei nostri Lettori riguardano non tanto l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, quanto piuttosto l'assistenza scolastica, quella cioè relativa alle più comuni attività (prendere appunti, andare al bagno, riporre i libri, comunicare ecc.).
Non c'è tuttavia molta chiarezza nei termini e nelle competenze.
"L'assistenza di base o materiale - chiarisce Nocera - in estrema sintesi e semplicità consiste nell'accompagnamento degli alunni con handicap da fuori a dentro la scuola ed all'interno dei suoi locali, nell'accompagnamento ai servizi igienici, nonché nella pulizia in caso di mancato controllo degli sfinteri.
L'assistenza educativa consiste invece nell'aiutare, ad esempio, un alunno non autonomo nell'uso delle mani nel prendere appunti o utilizzare il vocabolario, nel contenimento di un alunno ipercinetico, oppure nel fare svolgere esercizi indicati dagli insegnanti. L'assistenza educativa riguarda anche l'assistenza alla comunicazione, in questo caso con l'intervento di un interprete per sordi non protesizzati precocemente o nella cosiddetta " comunicazione facilitata", tecnica usata per far comunicare col computer studenti autistici o cerebrolesi."
Le competenze
Sembra tutto chiaro. Ma perché allora molte famiglie si trovano di fronte a disarmanti "scaricabarile"? Di chi è la competenza dell'assistenza di base? E di chi quella dell'assistenza educativa?
Nocera ci fornisce i riferimenti legislativi più corretti. "La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al terzo comma dell'articolo 13, stabilisce che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è di competenza degli Enti locali. L'articolo 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ripartisce tale competenza fra Comuni, per la scuola materna, elementare e media, e le Province per la scuola superiore.
L'assistenza materiale invece è di competenza dei collaboratori scolastici che ormai sono tutti statali dopo l'emanazione della Legge n. 124/99 articolo 8, in forza del Contratto collettivo del 15 febbraio 2001 e dei chiarimenti effettuati dal Ministero dell'Istruzione con le Note del 17 settembre e del 30 novembre 2001. Nelle Note citate si trasmettono anche i fondi per effettuare corsi di aggiornamento per questo personale (considerata l'importanza dei compiti relativi all'assistenza dell'alunno disabile) e si precisa che i collaboratori scolastici hanno diritto ad un premio incentivante di circa un milione netto all'anno."
Quindi, riassumendo: l'assistenza educativa deve essere garantita dai Comuni o dalle Province, mentre l'assistenza materiale è affidata alla scuola attraverso i bidelli.
Province contro Comuni
Come afferma Nocera, il Decreto Legislativo n. 112/98, prevede che le scuole superiori siano di competenza della Provincia: "(...) sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore (...) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".
Anche l'assistenza educativa quindi è da ritenersi "un supporto organizzativo del servizio di istruzione?".
"Io sono convinto - riflette Nocera - che il supporto organizzativo comprende tutto quanto occorra alla buona qualità dell'integrazione, ad eccezione degli interventi didattici.
L'UPI, Unione Province d'Italia ha accettato questa interpretazione in un'intesa fra UPI, ANCI e Ministero dell'Istruzione. Alcune Province però ritengono che l'assistenza educativa era stata già trasferita dallo Stato ai Comuni con DPR 24 luglio 1977, n. 616 (articoli 42 e 45). Pertanto sostengono che il Decreto Legislativo n. 112/98 non ha potuto trasferire alle Province ciò che era già stato trasferito ai Comuni.
Personalmente ritengo che la Legge 15 marzo 1997 n. 59, detta anche Legge-Bassanini, di cui il decreto legislativo n. 112 /98 è applicativo, ha riordinato le competenze fra Stato ed Enti locali e quindi la posizione di alcune Province mi sembra speciosa. Comunque la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" prevede che le Province possano avere competenze amministrative importanti. Vedremo come le singole leggi regionali riordineranno tali competenze."
E adesso in gita!
Con l'avvicinarsi della primavera, si intensificano le uscite scolastiche con grande gioia da parte degli studenti. In questo caso, un alunno che ha necessità di un'assistenza di base, da chi deve essere accompagnato in gita se gli operatori scolastici possono effettuare il loro servizio solo all'interno della scuola?
"Attenzione: la Circolare Ministeriale n. 291/92 stabilisce che alle gite scolastiche l'alunno con handicap può essere accompagnato da un qualunque membro della comunità scolastica. Nelle scuole superiori potrebbe essere accompagnatore anche un compagno maggiorenne che accetti di farlo. Per le gite, trattandosi di un periodo straordinario e breve, non distinguerei fra le diverse figure professionali, distinte per necessità organizzative durante lo svolgimento dell'anno scolastico."
Nessuno reale problema, quindi: anche la gita scolastica deve essere garantita all'alunno disabile.
Per approfondimenti
Per approfondire ulteriormente questi ed altri temi sul diritto all'integrazione scolastica, vi segnaliamo l'ultimo lavoro di Salvatore Nocera, uno strumento davvero utile per tutti coloro - insegnanti, dirigenti scolastici, operatori, genitori, studenti - che si trovano ad operare con studenti disabili. Il volume, estremamente chiaro nella struttura e nei contenuti, ripercorre il cammino normativo, storico e culturale dell'integrazione scolastica descrivendo ed analizzando anche gli strumenti per rendere effettivo questo obiettivo. Il libro, "Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia. Gli alunni in situazione di handicap nella normativa scolastica.", è edito da Erickson, 2001, pagg. 321, Euro 16,53 (ISBN 88-7946-379-9).
Marzo 2002
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