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Mobilità n. 19 - Anno 4

Sicurezza e lavoro

Un lavoro al sicuro

di Fabrizio Mezzalana

 Quanto sono sicuri i nostri uffici per i lavoratori con disabilità? In un primo momento verrebbe da rispondere che il problema è marginale e, in ogni caso, sono sicuri come per tutti i lavoratori, visto che in qualche modo i luoghi di lavoro debbono rispondere a criteri normativi specifici che ne garantiscano la sicurezza. Ma in realtà non è così. Vediamo il perché.

Il problema della sicurezza per i lavoratori disabili non è così marginale visto che in Italia vige una legge (L. 68/99) che stabilisce l'obbligo di assumere persone con disabilità per le imprese con più di 15 dipendenti (per non parlare delle persone con disabilità che frequentano quegli uffici pur non lavorandoci e della cui sicurezza occorrerà occuparsi). In secondo luogo gli ambienti di lavoro che quotidianamente frequentiamo offrono oggettivamente dei livelli di sicurezza diversi a seconda delle abilità fisiche di chi li occupa.

Le norme

La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e 242/96) ha introdotto in Italia un modo di pensare e gestire la materia del tutto innovativo rispetto alle disposizioni precedenti. Essa infatti non limita le prescrizioni all'adeguamento dei luoghi di lavoro, condizione peraltro necessaria, ma introduce il concetto di gestione continua della sicurezza dei lavoratori nel tempo, come una delle molteplici attività che ogni azienda deve tenere costantemente sotto controllo.

Sintetizzando, possiamo dire che la norma introduce alcuni importanti concetti. Individua inequivocabilmente il responsabile della sicurezza dei lavoratori nel datore di lavoro. Rende necessaria la partecipazione dei lavoratori in ogni fase della progettazione e gestione della sicurezza. Intende, come abbiamo detto, il concetto di sicurezza non più statico ma dinamico.

Metodi nuovi

Questo significa che in Italia è stato introdotto il metodo di rispettare poche regole uguali per tutti per poi procedere allo studio specifico caso per caso, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche ambientali.

Lo strumento principale per questo studio specifico sulla sicurezza di ciascun luogo di lavoro è rappresentato dal documento di valutazione dei rischi e dalla redazione del piano di sicurezza. Ciò implica la necessità di individuare tutti i fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro, nonché la loro entità sulla base di metodi analitici per poi predisporre un articolato piano di sicurezza. Il piano deve contenere sia indicazioni sulle modifiche e/o migliorie strutturali da apportare nel tempo agli spazi, arredi, ecc., sia le procedure organizzative da porre in atto prima, durante e dopo l'insorgere di un emergenza.

Disabili al lavoro

Ma come si applicano queste norme "prestazionali" quando negli uffici ci sono lavoratori con disabilità?

Per rispondere a questa domanda conviene innanzi tutto rispolverare le definizioni di barriera architettonica contenute nelle norme italiane. Tra le altre, per barriere architettoniche si intendono "gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura fruizione di spazi, attrezzature o componenti e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

Questo significa che il binomio accessibilità-sicurezza è oggettivamente inscindibile: basti pensare alle modalità di percezione dell'allarme e alle vie di esodo utilizzate per l'evacuazione dei locali in caso di emergenza. In caso di incendio, per esempio, la tempestiva percezione del pericolo e l'accessibilità delle vie di fuga verso l'esterno rappresentano i primi requisiti di garanzia non solo per le persone con disabilità, a prescindere dalla loro autonomia, ma anche per tutti gli altri, non ultimi i soccorritori.

La coincidenza tra accessibilità e sicurezza è prima di tutto nei fatti che nelle norme. Come può essere sicuro un lavoratore con disabilità sensoriale se non è messo in grado di percepire in qualche modo il segnale d'allarme? Come può essere sicuro un lavoratore disabile su sedia a ruote se per raggiungere la sua scrivania deve quotidianamente superare una rampa di sei gradini grazie all'ormai consueto aiuto dei colleghi? È certo di trovare la stessa sensibilità e disponibilità nel pieno di un'emergenza?

Ma forse la domanda vera è se sia giusto aspettarsela questa disponibilità o se forse non sia meglio lavorare in spazi realmente accessibili. Solo così la persona con disabilità può essere in grado di mettere in salvo se stessa cessando di essere solo un "problema" per chi deve garantire la sicurezza.

Possiamo quindi affermare che l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro è il primo e imprescindibile requisito di sicurezza che può e garantito dal datore di lavoro attraverso il piano per la sicurezza.

Il concetto viene esplicitamente ribadito dal Decreto Legislativo 626/94 all'art. 30.4: "i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap".

Nuova cultura

La sicurezza non si limita agli adeguamenti strutturali: le possibilità di scongiurare un incidente o di mettersi in salvo, per esempio in caso di incendio, dipendono anche da quelle che abbiamo chiamato procedure organizzative.

Il nuovo modo di concepire la sicurezza impone che il "controllo" dei possibili rischi avvenga quotidianamente e interessi tutti i lavoratori. Facciamo un esempio: il corretto uso di apparecchiature elettroniche, l'adozione di comportamenti prudenti e sicuri - che significano, banalmente, non attaccare quattro, cinque spine li dove ne erano previste massimo due scongiurando pericoli di corto circuito elettrico - producono quella cultura della sicurezza diffusa che è il vero punto di forza del Decreto 626/94.

Dall'altra parte si richiede che in ogni posto di lavoro si realizzino piani d'emergenza in modo che nessuno sia impreparato, per esempio, al momento di dover evacuare il posto di lavoro. In caso di bisogno, occorre che ciascun lavoratore occupi un ruolo preciso, definito nel tempo attraverso una opportuna formazione ed eseguendo periodicamente simulazioni che hanno lo scopo di "tenere oliata" la macchina organizzativa e di infondere in tutti quella metodicità e ripetitività necessari a rendere queste procedure efficaci in caso di bisogno.

Dalla norma ai fatti

Abbiamo fin qui tracciato a grandi linee i capisaldi concettuali e normativi della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, tralasciando volutamente tutti i lavori e le attività pericolose per le quali per es. è necessario il controllo preventivo e periodico dei Vigili del Fuoco.

A che punto siamo nell'applicazione concreta di tali principi?

Limitando la nostra panoramica agli "uffici" possiamo certamente dire che l'applicazione di questi principi sta prendendo piede lentamente e spesso in maniera disorganizzata.

A parte il grandissimo problema dell'accessibilità che, come abbiamo più volte ripetuto, è il primo irrinunciabile elemento di sicurezza, sono pochissime le grandi aziende che effettuano regolarmente simulazioni di evacuazione d'emergenza e quasi nessuna vede protagonisti anche i lavoratori con disabilità.

Tra i responsabili della sicurezza più "sensibili", il lavoratore con disabilità viene visto innanzitutto come un problema logistico - chi lo avvisa?, chi lo prende di peso e lo fa uscire? - stravolgendo il senso più profondo della norma e rinunciando di fatto a concepire ciascun lavoratore come soggetto attivo della propria ed altrui sicurezza ed operando, magari a fin di bene, una netta discriminazione tra lavoratori. In alcuni casi si arriva addirittura a tentare di semplificare il problema decidendo di far lavorare tutti i disabili al piano terreno dell'edificio.

Il rischio e la soluzione

Nel punto in cui siamo tutte le possibilità che la normativa offre a datori di lavoro e responsabili della sicurezza si scontrano con la difficoltà che questi hanno nella reale comprensione dei rischi e delle potenzialità che ciascun lavoratore con disabilità porta con sé.

In altre parole, è vero che la normativa permette una fortissima personalizzazione nella gestione della sicurezza limitandosi ad indicare il "cosa" ma è altrettanto vero che fornisce pochi elementi di analisi che permettano di capire il "come". Ciò che manca è l'avvicinamento delle due tematiche (handicap e sicurezza), la definizione di "buone prassi" e linee guida che aiutino il professionista nella comprensione dei rischi per le persone disabili e permettano alla persona con disabilità di essere parte attiva nella costruzione e gestione del piano di sicurezza. In qualche modo la risposta a questa esigenza è insita nei concetti di formazione ed informazione.

Nella formazione degli addetti alla sicurezza (ma anche e soprattutto dei responsabili della sicurezza) dovrebbero essere necessariamente incluse le tematiche relative alla disabilità: è importantissimo, per esempio, che chi, in caso di emergenza, debba affiancare il lavoratore con disabilità abbia un minimo di nozioni e conoscenze relative alle patologie, alle tecniche di comunicazione per disabili sensoriali, a protesi, ortesi, ausili, alle tecniche di assistenza ecc.

L'informazione rappresenta da un lato una grande opportunità: più cose conosco del lavoratore più efficace e personalizzato può essere l'intervento complessivo per la sua sicurezza. Dall'altra parte le stesse informazioni che sono importantissime per la stesura del piano di sicurezza, riguardano aspetti molto personali ed intimi che devono essere trattati nel rispetto delle vigenti norme in tema di tutela della privacy.

Princìpi

Per chiudere è il caso di ribadire che, anche in tema di sicurezza, vale il principio del "mainstream".

In inglese "mainstream" significa letteralmente "corso principale di un fiume", da distinguere dai sui piccoli affluenti. Vuol dire entrare dalla porta principale e non dall'entrata secondaria.

È un concetto elaborato da alcune associazioni internazionali e significa che le politiche per i diritti delle persone con disabilità possono essere efficaci solo se la fruizione di spazi e servizi - da parte della persona con disabilità - avviene negli stessi luoghi e nelle stesse forme in cui li vivono e fruiscono gli altri cittadini.

Pensare di garantire i diritti civili in luoghi separati e speciali, attraverso servizi speciali, - scelta secolare di molti paesi in Europa - è una forma di violenza.

Quindi anche progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità significa realizzare un piano organico che incrementi la sicurezza di tutti e non realizzare "piani speciali" e separati da quelli degli altri lavoratori.

Il Centro per l'Autonomia

L'autore dell'articolo è il responsabile del Servizio di Progettazione Accessibile del Centro per l'Autonomia, un servizio territoriale ideato e gestito dall'Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio in convenzione con la Asl Rm C di Roma - Regione Lazio. Si occupa del reinserimento dei lesionati midollari ricoverati presso l'Unità Spinale Unipolare del CTO di Roma ed estende i propri servizi a tutti gli utenti con disabilità che si rivolgono ad esso.

La finalità del Centro è il raggiungimento del massimo grado di autonomia attraverso la pianificazione di un percorso personalizzato che analizzi e tenga presente tutti gli aspetti della persona.

Il Servizio di Progettazione Accessibile

In particolare il Servizio di Progettazione Accessibile del Centro per l'Autonomia ha come obiettivo principale il raggiungimento del massimo livello di autonomia nella comoda e sicura utilizzazione degli spazi domestici o lavorativi delle persone con disabilità.

Il Centro per l'Autonomia è in Via G. Cerbara, 20 a Roma (00147).

Telefono e fax 06.51604253
In internet: www.centroperlautonomia.it
Email: f.mezzalana@centroperlautonomia.it

Marzo 2002

 

 

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