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Mobilità n. 19 - Anno 4
Sicurezza e lavoro
Un lavoro al sicuro
di Fabrizio Mezzalana
Quanto
sono sicuri i nostri uffici per i lavoratori con disabilità?
In un primo momento verrebbe da rispondere che il problema
è marginale e, in ogni caso, sono sicuri come per tutti
i lavoratori, visto che in qualche modo i luoghi di lavoro
debbono rispondere a criteri normativi specifici che ne garantiscano
la sicurezza. Ma in realtà non è così.
Vediamo il perché.
Il problema della sicurezza per i lavoratori disabili non
è così marginale visto che in Italia vige una
legge (L. 68/99) che stabilisce l'obbligo di assumere persone
con disabilità per le imprese con più di 15
dipendenti (per non parlare delle persone con disabilità
che frequentano quegli uffici pur non lavorandoci e della
cui sicurezza occorrerà occuparsi). In secondo luogo
gli ambienti di lavoro che quotidianamente frequentiamo offrono
oggettivamente dei livelli di sicurezza diversi a seconda
delle abilità fisiche di chi li occupa.
Le norme
La normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro
(D. Lgs. 626/94 e 242/96) ha introdotto in Italia un modo
di pensare e gestire la materia del tutto innovativo rispetto
alle disposizioni precedenti. Essa infatti non limita le prescrizioni
all'adeguamento dei luoghi di lavoro, condizione peraltro
necessaria, ma introduce il concetto di gestione continua
della sicurezza dei lavoratori nel tempo, come una delle
molteplici attività che ogni azienda deve tenere costantemente
sotto controllo.
Sintetizzando, possiamo dire che la norma introduce alcuni
importanti concetti. Individua inequivocabilmente il responsabile
della sicurezza dei lavoratori nel datore di lavoro. Rende
necessaria la partecipazione dei lavoratori in ogni
fase della progettazione e gestione della sicurezza. Intende,
come abbiamo detto, il concetto di sicurezza non più
statico ma dinamico.
Metodi nuovi
Questo significa che in Italia è stato introdotto
il metodo di rispettare poche regole uguali per tutti per
poi procedere allo studio specifico caso per caso, tenendo
in considerazione le specifiche caratteristiche ambientali.
Lo strumento principale per questo studio specifico sulla
sicurezza di ciascun luogo di lavoro è rappresentato
dal documento di valutazione dei rischi e dalla redazione
del piano di sicurezza. Ciò implica la necessità
di individuare tutti i fattori di rischio esistenti
nel luogo di lavoro, nonché la loro entità sulla
base di metodi analitici per poi predisporre un articolato
piano di sicurezza. Il piano deve contenere sia indicazioni
sulle modifiche e/o migliorie strutturali da apportare nel
tempo agli spazi, arredi, ecc., sia le procedure organizzative
da porre in atto prima, durante e dopo l'insorgere di un emergenza.
Disabili al lavoro
Ma come si applicano queste norme "prestazionali"
quando negli uffici ci sono lavoratori con disabilità?
Per rispondere a questa domanda conviene innanzi tutto rispolverare
le definizioni di barriera architettonica contenute
nelle norme italiane. Tra le altre, per barriere architettoniche
si intendono "gli ostacoli che limitano o impediscono
a chiunque la comoda e sicura fruizione di spazi, attrezzature
o componenti e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l'orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".
Questo significa che il binomio accessibilità-sicurezza
è oggettivamente inscindibile: basti pensare alle modalità
di percezione dell'allarme e alle vie di esodo utilizzate
per l'evacuazione dei locali in caso di emergenza. In caso
di incendio, per esempio, la tempestiva percezione del
pericolo e l'accessibilità delle vie di fuga
verso l'esterno rappresentano i primi requisiti di garanzia
non solo per le persone con disabilità, a prescindere
dalla loro autonomia, ma anche per tutti gli altri, non ultimi
i soccorritori.
La coincidenza tra accessibilità e sicurezza è
prima di tutto nei fatti che nelle norme. Come può
essere sicuro un lavoratore con disabilità sensoriale
se non è messo in grado di percepire in qualche modo
il segnale d'allarme? Come può essere sicuro un lavoratore
disabile su sedia a ruote se per raggiungere la sua scrivania
deve quotidianamente superare una rampa di sei gradini
grazie all'ormai consueto aiuto dei colleghi? È certo
di trovare la stessa sensibilità e disponibilità
nel pieno di un'emergenza?
Ma forse la domanda vera è se sia giusto aspettarsela
questa disponibilità o se forse non sia meglio lavorare
in spazi realmente accessibili. Solo così la persona
con disabilità può essere in grado di mettere
in salvo se stessa cessando di essere solo un "problema"
per chi deve garantire la sicurezza.
Possiamo quindi affermare che l'abbattimento delle barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro è il primo e imprescindibile
requisito di sicurezza che può e garantito dal datore
di lavoro attraverso il piano per la sicurezza.
Il concetto viene esplicitamente ribadito dal Decreto
Legislativo 626/94 all'art. 30.4: "i luoghi di lavoro
devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap".
Nuova cultura
La sicurezza non si limita agli adeguamenti strutturali:
le possibilità di scongiurare un incidente o di mettersi
in salvo, per esempio in caso di incendio, dipendono anche
da quelle che abbiamo chiamato procedure organizzative.
Il nuovo modo di concepire la sicurezza impone che il "controllo"
dei possibili rischi avvenga quotidianamente e interessi tutti
i lavoratori. Facciamo un esempio: il corretto uso di apparecchiature
elettroniche, l'adozione di comportamenti prudenti e sicuri
- che significano, banalmente, non attaccare quattro, cinque
spine li dove ne erano previste massimo due scongiurando pericoli
di corto circuito elettrico - producono quella cultura
della sicurezza diffusa che è il vero punto di
forza del Decreto 626/94.
Dall'altra parte si richiede che in ogni posto di lavoro
si realizzino piani d'emergenza in modo che nessuno
sia impreparato, per esempio, al momento di dover evacuare
il posto di lavoro. In caso di bisogno, occorre che ciascun
lavoratore occupi un ruolo preciso, definito nel tempo
attraverso una opportuna formazione ed eseguendo periodicamente
simulazioni che hanno lo scopo di "tenere oliata"
la macchina organizzativa e di infondere in tutti quella metodicità
e ripetitività necessari a rendere queste procedure
efficaci in caso di bisogno.
Dalla norma ai fatti
Abbiamo fin qui tracciato a grandi linee i capisaldi concettuali
e normativi della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia,
tralasciando volutamente tutti i lavori e le attività
pericolose per le quali per es. è necessario il controllo
preventivo e periodico dei Vigili del Fuoco.
A che punto siamo nell'applicazione concreta di tali principi?
Limitando la nostra panoramica agli "uffici" possiamo
certamente dire che l'applicazione di questi principi sta
prendendo piede lentamente e spesso in maniera disorganizzata.
A parte il grandissimo problema dell'accessibilità
che, come abbiamo più volte ripetuto, è il primo
irrinunciabile elemento di sicurezza, sono pochissime
le grandi aziende che effettuano regolarmente simulazioni
di evacuazione d'emergenza e quasi nessuna vede protagonisti
anche i lavoratori con disabilità.
Tra i responsabili della sicurezza più "sensibili",
il lavoratore con disabilità viene visto innanzitutto
come un problema logistico - chi lo avvisa?, chi lo
prende di peso e lo fa uscire? - stravolgendo il senso più
profondo della norma e rinunciando di fatto a concepire ciascun
lavoratore come soggetto attivo della propria ed altrui sicurezza
ed operando, magari a fin di bene, una netta discriminazione
tra lavoratori. In alcuni casi si arriva addirittura a tentare
di semplificare il problema decidendo di far lavorare tutti
i disabili al piano terreno dell'edificio.
Il rischio e la soluzione
Nel punto in cui siamo tutte le possibilità che la
normativa offre a datori di lavoro e responsabili della sicurezza
si scontrano con la difficoltà che questi hanno nella
reale comprensione dei rischi e delle potenzialità
che ciascun lavoratore con disabilità porta con sé.
In altre parole, è vero che la normativa permette
una fortissima personalizzazione nella gestione della sicurezza
limitandosi ad indicare il "cosa" ma è altrettanto
vero che fornisce pochi elementi di analisi che permettano
di capire il "come". Ciò che manca è
l'avvicinamento delle due tematiche (handicap e sicurezza),
la definizione di "buone prassi" e linee guida che
aiutino il professionista nella comprensione dei rischi per
le persone disabili e permettano alla persona con disabilità
di essere parte attiva nella costruzione e gestione del piano
di sicurezza. In qualche modo la risposta a questa esigenza
è insita nei concetti di formazione ed
informazione.
Nella formazione degli addetti alla sicurezza (ma
anche e soprattutto dei responsabili della sicurezza) dovrebbero
essere necessariamente incluse le tematiche relative alla
disabilità: è importantissimo, per esempio,
che chi, in caso di emergenza, debba affiancare il lavoratore
con disabilità abbia un minimo di nozioni e conoscenze
relative alle patologie, alle tecniche di comunicazione per
disabili sensoriali, a protesi, ortesi, ausili, alle tecniche
di assistenza ecc.
L'informazione rappresenta da un lato una grande opportunità:
più cose conosco del lavoratore più efficace
e personalizzato può essere l'intervento complessivo
per la sua sicurezza. Dall'altra parte le stesse informazioni
che sono importantissime per la stesura del piano di sicurezza,
riguardano aspetti molto personali ed intimi che devono essere
trattati nel rispetto delle vigenti norme in tema di tutela
della privacy.
Princìpi
Per chiudere è il caso di ribadire che, anche in tema
di sicurezza, vale il principio del "mainstream".
In inglese "mainstream" significa letteralmente
"corso principale di un fiume", da distinguere dai
sui piccoli affluenti. Vuol dire entrare dalla porta principale
e non dall'entrata secondaria.
È un concetto elaborato da alcune associazioni internazionali
e significa che le politiche per i diritti delle persone con
disabilità possono essere efficaci solo se la fruizione
di spazi e servizi - da parte della persona con disabilità
- avviene negli stessi luoghi e nelle stesse forme in cui
li vivono e fruiscono gli altri cittadini.
Pensare di garantire i diritti civili in luoghi separati
e speciali, attraverso servizi speciali, - scelta secolare
di molti paesi in Europa - è una forma di violenza.
Quindi anche progettare la sicurezza per i lavoratori con
disabilità significa realizzare un piano organico che
incrementi la sicurezza di tutti e non realizzare "piani
speciali" e separati da quelli degli altri lavoratori.
Il Centro per l'Autonomia
L'autore dell'articolo è il responsabile del Servizio
di Progettazione Accessibile del Centro per l'Autonomia, un
servizio territoriale ideato e gestito dall'Associazione Paraplegici
di Roma e del Lazio in convenzione con la Asl Rm C di Roma
- Regione Lazio. Si occupa del reinserimento dei lesionati
midollari ricoverati presso l'Unità Spinale Unipolare
del CTO di Roma ed estende i propri servizi a tutti gli utenti
con disabilità che si rivolgono ad esso.
La finalità del Centro è il raggiungimento
del massimo grado di autonomia attraverso la pianificazione
di un percorso personalizzato che analizzi e tenga presente
tutti gli aspetti della persona.
Il Servizio di Progettazione Accessibile
In particolare il Servizio di Progettazione Accessibile del
Centro per l'Autonomia ha come obiettivo principale il raggiungimento
del massimo livello di autonomia nella comoda e sicura utilizzazione
degli spazi domestici o lavorativi delle persone con disabilità.
Il Centro per l'Autonomia è in Via G. Cerbara, 20
a Roma (00147).
Telefono e fax 06.51604253
In internet: www.centroperlautonomia.it
Email: f.mezzalana@centroperlautonomia.it
Marzo 2002
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