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Mobilità n. 21 - Anno 4
Tutela legale e patrimoniale
La successione
di Maria Carla Barbarito*
Sentenziava
qualcuno che il testamento è un atto tipico di chi
ama la vita e i suoi cari. Se il proprio congiunto è
una persona con disabilità bisognerà che l'attenzione
sia ancora maggiore e che si prevedano alcune garanzie in
suo favore.
Il nostro ordinamento prevede che l'eredità si devolva
per legge o per testamento.
La successione legittima significa che il patrimonio
della persona che muore viene devoluto a determinati soggetti
(il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le
sorelle, e gli altri parenti fino al sesto grado) in determinate
quote e ciò secondo quanto previsto nel codice civile.
In linea di principio, la presenza dei congiunti prossimi,
esclude quella dei più lontani.
Successione testamentaria significa invece che il
patrimonio della persona defunta viene devoluto a determinati
soggetti in determinate quote, secondo la volontà del
testatore.
Il testamento
Il testamento è, in termini tecnici, un negozio giuridico
unilaterale, revocabile e personale che
ha normalmente carattere patrimoniale, tuttavia può
contenere disposizioni di carattere non patrimoniale tra le
quali la nomina del tutore.
Il testamento deve contenere solo la volontà
di colui che lo redige. Non sono ammessi testamenti firmati
da due persone.
Il testamento può essere sempre modificato o revocato.
Proprio per salvare la revocabilità del testamento,
il legislatore vieta la possibilità di fare dei "patti
successori" ossia degli accordi tra fratelli, e/o genitori,
firmati da entrambi, per una eredità non ancora aperta
(esempio patti in cui si rinuncia a quanto spetterebbe sull'eredità
del padre).
Il testamento può essere redatto solo da una persona
capace di agire. Ad esempio l'interdetto non può
fare testamento. Non è ammesso dalla legge neanche
che possa essere redatto da un tutore o un procuratore per
l'interessato.
La forma
Esistono vari tipi di testamento. I modi più semplici
di disporre dei propri beni sono il testamento pubblico e
il testamento olografo.
Il testamento pubblico viene redatto davanti al notaio
e alla presenza di due testimoni e dallo stesso conservato.
Il testamento olografo è il più diffuso,
deve essere scritto di propria mano (olografia), avere la
data ed essere sottoscritto dal testatore.
È opportuno in questo caso redigere il testamento
olografo in due copie, depositarne una da un notaio o da una
persona di fiducia e non lasciarlo nel cassetto dove può
essere dimenticato.
Il testamento segreto è un atto sottoscritto
dal testatore a cui viene unito un verbale di consegna del
testamento redatto dal notaio alla presenza dei testimoni.
La busta nella quale è contenuto il testamento se
non è sigillata viene sigillata davanti al notaio (in
modo che il testamento non possa essere letto se non rompendo
la busta).
Il testamento può essere fatto solo in una di queste
forme, non valgono testamenti registrati su un nastro, o orali.
Qualunque delle tre forme si voglia scegliere è opportuno
chiedere consiglio ad un esperto (notaio o avvocato o persona
di fiducia) per avere certezza del rispetto delle norme.
Il contenuto
La legge prevede che chi vuole fare testamento debba lasciare
una quota del suo patrimonio - cosiddetta quota legittima
- al coniuge, ai figli naturali, legittimi, legittimati e
adottivi, ed in mancanza di figli, gli ascendenti. La restante
quota o parte del suo patrimonio - cosiddetta quota disponibile
- può lasciarla a chi vuole.
Esemplificando se una persona ha un coniuge ed un figlio
la legge prevede che 1/3 (legittima) debba essere lasciato
al figlio; 1/3 (legittima) debba essere lasciato al coniuge,
mentre la restante quota del patrimonio, pari ad 1/3, cosiddetta
quota disponibile, possa essere lasciata a chi si vuole.
Il patrimonio
Il patrimonio sul quale fare il conto della "quota legittima"
comprende oltre a quello che resta al momento della redazione
del testamento, anche quello che è stato donato
in vita, previa detrazione dei debiti.
Esemplificando se un genitore ha solo un figlio ed un coniuge
sappiamo che ad ognuno spetta 1/3 del patrimonio.
Ma se il figlio ha già ricevuto in donazione un appartamento
che vale 400 e nel patrimonio residuano beni al valore di
200 e debiti pari a 0, si dovrà calcolare che il patrimonio
è uguale a 600 e la quota di 1/3 sarà allora
200.
Allora al coniuge superstite spetteranno 200. Nel fare testamento
il coniuge lascerà tutti i 200 all'altro coniuge superstite,
avendo il figlio già ricevuto in vita la sua quota
di legittima (200) e la disponibile (200).
Se i coniugi poi sono in regime di comunione legale dei
beni, legittima e disponibile, dovranno riferirsi alla
sola metà dei beni di proprietà del coniuge
testatore.
I lasciti.
Nel testamento vengono normalmente nominati eredi
quei soggetti a cui si deve lasciare la quota di legittima.
Si possono disporre lasciti, per quanto riguarda la quota
disponibile, (o se non si hanno legittimari, si possono nominare
eredi) anche associazioni e fondazioni per il
perseguimento dei loro scopi istituzionali.
Nel caso in cui ci siano persone incapaci di agire
è opportuno studiare con un esperto alcune disposizioni
particolari per lasciare i beni al soggetto interdetto e/o
incapace, e alla sua morte a chi si sarà occupato di
lui e con il vincolo di occuparsi di lui. Un esempio è
l'istituto della sostituzione fedecommissaria, o delle
disposizioni modali o delle disposizioni in cui si lascia
un usufrutto all'incapace e la nuda proprietà a chi
si è occupato dell'incapace. In tal modo da un lato
si gratifica con disposizioni patrimoniali chi per tutta la
vita del disabile si occuperà di lui e dell'altro si
potrà anche predisporre a chi andrà il patrimonio
alla morte dell'incapace.
* Avvocato
Rubrica realizzata in collaborazione con il Servizio di
tutela legale gestito dalla cooperativa Picos.
PICOS - c/o Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati,
Via Montello, 4/b - 31100 Treviso. Telefono e fax 0422.421643
email: picostv@virgilio.it,
in internet: www.picostv.it
Giugno 2002
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