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Mobilità n. 22 - Anno 4

Tutela legale e patrimoniale

L'interdizione del minore

A cura di Gianmaria Dalle Crode, Elena Della Martina, Eddi Serio *

Disegno di Silvia FabrisTorniamo sul tema dell'interdizione e dell'inabilitazione, già trattato da Mobilità, per affrontare un aspetto del tutto particolare ma di notevole rilevanza. Spesso i tempi per l'interdizione sono piuttosto lunghi e può quindi accadere che la persona incapace di fatto di agire non sia coperta da un'opportuna tutela. Una via di uscita c'è, ma bisogna iniziare le pratiche per tempo.

Le persone con disabilità grave al punto da causare un'incapacità di agire, possono essere interdette solo al raggiungimento della maggiore età.

Fino al compimento del diciottesimo anno, infatti, si presume che il soggetto sia incapace di agire. Sono fatti salvi particolari casi e con particolari limiti: la capacità di agire è prevista, anche nel caso di minore età, per la stipula del contratto di lavoro dipendente oppure nel caso in cui si tratti di minore emancipato. Quest'ultima è un'ipotesi poco frequente che ricorre qualora il minorenne, maggiore di anni sedici, abbia contratto matrimonio.

Di norma, dunque, il minore di età, non avendo la capacità di agire, vale a dire la capacità di disporre validamente del suo patrimonio, si ritiene sufficientemente salvaguardato dal fatto di essere assoggettato alla potestà dei genitori. Questi, oltre ai doveri previsti dalla legge sotto il profilo generale, quali il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole (articolo 147 del Codice Civile), sono tenuti anche a rappresentare i figli in tutti gli atti civili e ad amministrarne i beni (articolo 320 del Codice Civile).

In questa loro posizione i genitori possono compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti i figli. Per gli atti di maggiore rilevanza sotto l'aspetto patrimoniale è previsto, invece, che debbano essere stipulati da entrambi i genitori congiuntamente e, comunque, solo dopo aver acquisito l'autorizzazione del Giudice Tutelare. È necessario, ad esempio, che siano autorizzate da quest'ultimo le alienazioni, l'accettazione o la rinuncia all'eredità, a legati o donazioni, lo scioglimento di comunioni, la riscossione di capitali e il loro reimpiego.

In tutti i casi sopra elencati la competenza spetta al Giudice Tutelare, che coincide con il Tribunale in composizione monocratica (che significa non collegiale) del luogo di residenza del minore. È invece necessaria l'autorizzazione del tribunale in composizione collegiale (tre giudici), che si esprime previa acquisizione del parere del Giudice Tutelare, soltanto qualora il minore intenda proseguire l'esercizio di un'impresa commerciale.

La potestà sui figli minori viene esercitata di comune accordo da entrambi i genitori e solo nel caso in cui vi sia disaccordo tra questi ultimi su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, può ricorrere al Giudice Tutelare affinché dirima il contrasto e provveda nell'interesse del minore (art. 316 del Codice Civile).

Maggiore età

Al raggiungimento della maggiore età il soggetto acquisisce la piena capacità di agire con conseguente, automatica, cessazione del potere di rappresentanza dei genitori nei suoi confronti. Proprio in coincidenza con questo momento possono sorgere delle difficoltà.

Per il solo fatto di aver compiuto il diciottesimo anno di età, ciascun soggetto acquista infatti il potere di gestire liberamente la propria sfera personale e patrimoniale.

È facilmente comprensibile come detta capacità di disporre possa essere fonte di gravi pregiudizi qualora esercitata in assenza del necessario discernimento. E se è ben vero che gli atti compiuti in uno stato di incapacità possono essere annullati, va altresì detto che la relativa azione giudiziale è alquanto difficile, lunga e dispendiosa.

Pertanto, quando il soggetto divenuto maggiorenne è, in concreto, incapace di intendere e di volere a causa di uno stato di abituale e grave disabilità mentale che non gli consente di provvedere ai suoi interessi, si pone l'esigenza di introdurre una forma di tutela che sostituisca quella esercitata nel corso della minore età dai genitori.

Strumenti previsti

Al fine di prevenire o evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli, il nostro ordinamento contempla l'istituto dell'interdizione (art. 414 del Codice Civile). Scopi di questo istituto sono l'accertamento e la dichiarazione giudiziale dello stato di incapacità di agire della persona maggiorenne che, a causa della sua abituale infermità mentale, non sia in grado di provvedere ai propri interessi, e la predisposizione nei confronti di quest'ultima delle adeguate misure di tutela. (Su tali aspetti si veda l'articolo dell'avvocato Maria Carla Barbarito "L'interdizione e l'inabilitazione" in "Mobilità" n. 20. N.d.R.).

Dal momento, tuttavia, che il procedimento di interdizione ordinariamente viene promosso solo dopo il compimento del diciottesimo anno, può verificarsi il caso che nel periodo intercorrente tra il raggiungimento della maggiore età e i primi provvedimenti del Tribunale Ordinario (tra cui la nomina del tutore provvisorio) vengano compiuti dal disabile, talvolta col concorso di terzi, atti a lui pregiudizievoli, quali potrebbero essere, ad esempio, la sottoscrizione di contratti onerosi o la riscossione di capitali.

Può altresì verificarsi la situazione in cui sia indispensabile compiere un atto nell'interesse dell'incapace, che non possa concretamente avere corso proprio a causa dello stato di manifesta incapacità di quest'ultimo. Accade, ad esempio, che un incapace si trovi nella necessità di dover sottoscrivere un atto notarile e che questo non possa essere perfezionato dal pubblico ufficiale proprio in considerazione dell'evidente stato di infermità del soggetto. Oppure, ancora, che il funzionario postale dell'ente erogatore di assegni o indennità, al compimento della maggiore età del beneficiario, si veda costretto a negarne la corresponsione ai genitori, che precedentemente li percepivano in virtù della potestà che esercitavano sul minore.

La prassi

Proprio al fine di evitare che si crei un intervallo di tempo nel quale l'incapace è sprovvisto di tutela in quanto la stessa non può più essere esercitata dai genitori, ormai privati della potestà in conseguenza del raggiungimento della maggiore età del figlio, l'ordinamento ha previsto la possibilità di anticipare l'avvio del procedimento di interdizione dei soggetti disabili nell'ultimo anno della loro minore età (art. 416 del Codice Civile). La sentenza che sarà pronunciata produrrà tuttavia i suoi effetti solo dal compimento del diciottesimo anno di età dell'incapace.

In questa ipotesi la competenza non è del Tribunale Ordinario ma di quello per i Minorenni, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello in cui è residente il minore.

Il procedimento si promuove con ricorso secondo le modalità ordinarie, con la differenza che soggetti legittimati a proporlo sono solo il Pubblico Ministero ed i genitori. Il giudizio va promosso da questi ultimi congiuntamente; in caso di loro disaccordo sull'opportunità di avviare la procedura, competente a dirimere il contrasto è il Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore che, su ricorso di uno dei genitori, può stabilire a chi attribuire il potere di assumere la decisione.

Ovviamente nel corso del giudizio, quando l'interdicendo abbia raggiunto la maggiore età e non sia stata ancora pronunciata la sentenza, se ne viene ravvisata la necessità e previo l'esame personale di quest'ultimo da parte del Giudice, può essere indicato un tutore provvisorio, investito degli stessi poteri del tutore che sarà nominato con la sentenza definitiva.

Il procedimento avviato per la pronuncia dell'interdizione giudiziale può comunque concludersi anche con la dichiarazione di inabilitazione, quando lo stato di incapacità non sia così grave da giustificare il provvedimento più restrittivo. In questo caso sarà nominato, anziché un tutore, un curatore che avrà il compito di assistere l'inabilitato unicamente nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Novità legislative

Allo stato, è in fase di esame al Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa che prevede importanti novità per quel che riguarda le competenze attualmente riconosciute al Tribunale per i Minorenni. Ai fini dell'ipotesi che abbiamo trattato, va semplicemente ricordato che il progetto ha lo scopo di attribuire ad apposite sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, che saranno istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello, tutte le controversie di competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del Giudice Tutelare e del Tribunale Ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.

* Avvocati

Rubrica realizzata in collaborazione con il Servizio di tutela legale gestito dalla cooperativa Picos.

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Email: picostv@virgilio.it In internet: www.picostv.it

Luglio 2002

 

 

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