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Mobilità n. 23 - Anno 4
Sicurezza e lavoro
Verso la sicurezza
di Fabrizio Mezzalana
Il
numero dei lavoratori con disabilità è in aumento,
troppo lento secondo noi, ma comunque costante e tanto da
rendere significativa la presenza nei luoghi di lavoro di
persone con difficoltà motorie o percettive. La sicurezza
è quindi un'esigenza che diviene impellente per migliaia
di aziende. Una novità normativa, recente e rimarchevole,
ci porta ad affrontare nuovamente il tema e ad illustrare
le nuove indicazioni.
È stata emanata dal Ministero dell'Interno la Circolare
n. 4 del 1 Marzo 2002 contenente le "Linee guida
per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi
di lavoro ove siano presenti persone disabili". Come
accennato in un precedente articolo (Mobilità n. 19),
il D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, impone
al datore di lavoro di elaborare un documento per la valutazione
dei rischi al fine di predisporre il piano per la sicurezza.
Collaborazione proficua
Le linee guida emanate dal ministero hanno come obiettivo
quello di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti e
ai responsabili della sicurezza uno strumento che permetta
di tenere conto, nella valutazione del rischio d'incendio,
della presenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie, sensoriali o mentali.
È opportuno dire subito che la Circolare è
il frutto del lavoro congiunto tra il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile e la Consulta Nazionale delle
Persone Disabili e delle loro Famiglie per sottolineare
come la complessità delle tematiche della sicurezza
connesse a quelle della disabilità possono trovare
risposta soltanto avvicinando le diverse componenti, permettendo
a ciascuna di acquisire le necessarie conoscenze dell'altra
per ottenere insieme un risultato efficiente.
E in effetti, già nel titolo, si nota come il problema
della sicurezza nei luoghi di lavoro non sia limitato ai lavoratori
con disabilità, ma anche alle persone con disabilità
che, pur non essendo lavoratori, possono essere presenti in
quei luoghi.
Principi generali
Il documento è ispirato ad alcuni principi generali,
esplicitamente citati nell'introduzione, di grande interesse.
Coinvolgimento attivo degli interessati in tutte le
fasi del processo (per esempio ove siano già presenti
lavoratori con disabilità). Attenzione alle
esigenze delle persone estranee al luogo di lavoro. Conseguire
standard di sicurezza per tutti senza alcuna discriminazione
tra i lavoratori (esplicito richiamo alla tendenza già
denunciata di limitare il raggio d'azione del lavoratore disabile
ad alcune aree cosiddette sicure) e progettare la sicurezza
per i lavoratori con disabilità in un piano organico
e non speciale. Il contenuto delle linee guida non
intende essere esaustivo dell'argomento: esso fornisce infatti
le indicazioni necessarie per svolgere la specifica
analisi del rischio di incendio, indicando, a titolo di esempio,
alcune misure di tipo edilizio, impiantistico e gestionale
che possono essere adottate per compensare i rischi individuati.
Per quanto riguarda i principi da considerare nella valutazione,
i requisiti specifici di alcune misure indicate, la circolare
rimanda ad un successivo documento attualmente in fase di
elaborazione. Aspettando l'emanazione di questo nuovo e più
esaustivo provvedimento, analizziamo nel dettaglio la Circolare
n. 4/2002.
Il documento è composto di tre sezioni principali:
la valutazione del rischio, le misure edilizie ed impiantistiche,
le misure organizzative e gestionali.
Valutazione del rischio
Nella prima sezione vengono identificate quattro
aree di analisi utili all'identificazione dei rischi connessi
alle caratteristiche ambientali dei luoghi. Si suggerisce
cioè di individuare tutti quei fattori che possano
impedire od ostacolare, durante l'emergenza, la mobilità,
l'orientamento, la percezione del pericolo e/o
dell'allarme e l'individuazione delle azioni da compiere.
Per ciascuno di questi argomenti vengono poi esemplificati
alcuni elementi di tipo edilizio, impiantistico o gestionale
che possono essere rilevanti per le funzioni sopra citate.
Per la mobilità vengono indicati come ostacoli
la presenza di gradini, i passaggi di larghezza
inadeguata, le porte a molla che richiedano uno sforzo
eccessivo o prive di ritardo nella chiusura ecc. In questo
modo si conferma, sia pure non esplicitamente, l'equazione
barriera architettonica uguale rischio.
Gli ostacoli non sono però solo quelli alla mobilità.
Nel paragrafo dedicato all'orientamento si sottolinea
come sia determinante individuare tempestivamente percorsi,
vie d'esodo e porte d'uscita, valutando anche
la mancanza di misure alternative rispetto alla cartellonistica
utilizzata spesso come unico strumento di orientamento e non
fruibile da persone ipo o non vedenti. Non solo. È
decisamente poco utile per tutti quando ad esempio ci si trova
in un corridoio invaso dal fumo. Questo concetto che considera
la mancanza di varietà (sonora, visuale ecc.)
un potenziale rischio, viene ribadito nei paragrafi
sulla percezione dell'allarme e del pericolo e sull'individuazione
delle azioni da compiere.
Misure edilizie ed impiantistiche
La seconda sezione, misure edilizie ed impiantistiche,
fornisce indicazioni, sempre di carattere esemplificativo,
che possano compensare i rischi individuati: complanarità
della pavimentazione, eliminazione di gradini
e/o soglie, riduzione dei corridoi d'esodo, ampliamento
dei passaggi, installazione di corrimano, realizzazione
di spazi calmi, realizzazione di ascensori evacuazione
(utilizzabili in sicurezza anche durante l'emergenza) ecc.
Per facilitare l'orientamento e la percezione dell'allarme
si suggerisce di adottare sistemi di comunicazione sonora,
superfici con riferimenti tattili, adeguato contrasto
cromatico delle segnalazioni sul piano di calpestio, segnaletica
luminosa o lampeggiante oltre ad impianti di segnalazione
plurisensoriale - sonori, ottici a vibrazione (nel caso
di persone che dormono o che possono non percepire i segnali
acustici o ottici).
Misure organizzative e gestionali
Nella terza ed ultima sezione vengono fornite soltanto
indicazioni di carattere generale. Infatti, la scelta delle
misure organizzative e gestionale, dipende dalla valutazione
dei rischi compiuta e dalle misure impiantistiche ed edilizie
esistenti in ciascun luogo di lavoro. Queste indicazioni,
pur essendo di carattere generale, sono comunque di grande
interesse. Da un lato ribadiscono il principio della consultazione
e collaborazione nella definizione delle misure dei diretti
interessati abitualmente presenti e dall'altro obbligano il
datore di lavoro a predisporre un opportuno addestramento
per le persone che vengono organicamente individuate per porgere
assistenza ai lavoratori e non con disabilità.
Strada lunga
Rispetto alla normativa fin qui vigente, l'apporto della
Circolare 4 può essere considerato un buon primo passo
verso una reale comprensione da parte di datori di lavoro
e professionisti della sicurezza delle esigenze delle persone
con disabilità anche in condizioni di emergenza. Si
comincia cioè ad affrontare direttamente il problema
fornendo dei parametri di valutazione comprensibili anche
per chi non è esperto di disabilità.
Ma c'è ancora molto da fare: occorre uno sforzo ulteriore
e comune per avvicinare ancora i due mondi. Dal D. Lgs. 626/94
in poi, anche in Italia è stato introdotto il metodo
di rispettare poche regole uguali per tutti per poi
procedere allo studio specifico caso per caso, tenendo in
considerazione le specifiche caratteristiche ambientali. Ciò
comporta una certa rigidità nei principi generali e
una notevole relativizzazione nella loro applicazione
essendo ogni luogo, ogni contesto, ogni organizzazione diversi
dagli altri. Di conseguenza, soprattutto i professionisti
della sicurezza dovranno necessariamente avere un bagaglio
minimo di conoscenze sulle funzionalità di alcune disabilità,
sugli ausili utilizzati per la mobilità personale e
per l'orientamento oltre che sugli ausili specifici per l'emergenza
che, soprattutto nelle grandi realtà lavorative e a
causa della perdurante inaccessibilità dei luoghi,
dovrebbero essere parte integrante del piano di sicurezza.
Il Centro per l'Autonomia
L'autore dell'articolo è il responsabile del Servizio
di Progettazione Accessibile del Centro per l'Autonomia, un
servizio territoriale ideato e gestito dall'Associazione Paraplegici
di Roma e del Lazio in convenzione con la Asl Rm C di Roma
- Regione Lazio. Si occupa del reinserimento dei lesionati
midollari ricoverati presso l'Unità Spinale Unipolare
del CTO di Roma ed estende i propri servizi a tutti gli utenti
con disabilità che si rivolgono ad esso.
La finalità del Centro è il raggiungimento
del massimo grado di autonomia attraverso la pianificazione
di un percorso personalizzato che analizzi e tenga presente
tutti gli aspetti della persona.
Il Servizio di Progettazione Accessibile
In particolare il Servizio di Progettazione Accessibile del
Centro per l'Autonomia ha come obiettivo principale il raggiungimento
del massimo livello di autonomia nella comoda e sicura utilizzazione
degli spazi domestici o lavorativi delle persone con disabilità.
Il Centro per l'Autonomia è in Via G. Cerbara, 20
a Roma (00147).
Telefono e fax 06.51604253
In internet: www.centroperlautonomia.it
Email: f.mezzalana@centroperlautonomia.it
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