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Mobilità n. 23 - Anno 4
Tutela legale e patrimoniale
Tutela e servizi sociali
di Maria Antoniazzi e Elisabetta Possamai*
I servizi sociali sono spesso un punto di riferimento essenziale per quelle persone con disabilità che non hanno più una famiglia oppure che non possono contare su una presenza significativa dei propri parenti. Forse non è noto, ma anche i servizi possono avere un ruolo, oggi ancora parziale ma domani forse più determinate, nei procedimenti di interdizione ed inabilitazione: un aiuto in più per quei casi in cui tali istituti siano davvero indifferibili.
I procedimenti di interdizione e inabilitazione possono essere promossi soltanto dai soggetti indicati dalla legge (articolo 417 del Codice Civile) e quindi dal coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, Pubblico Ministero.
Di fatto però accade che nella vita di ogni giorno gli incapaci siano assistiti, in varia misura, da servizi sociosanitari pubblici e privati. È naturale quindi che, specie nei casi in cui la famiglia non è presente o lo è poco, siano spesso proprio gli operatori ad ipotizzare l'opportunità dell'avvio del procedimento.
Il ruolo degli operatori, in questi casi, sarà prima di tutto ed essenzialmente quello di far presente alla famiglia l'opportunità di tutela legale dell'incapace, descrivendo con semplicità e precisione gli scopi e le caratteristiche degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione suggerendo le modalità per pervenire alla tutela legale. Per illustrare queste opportunità gli operatori devono essere adeguatamente preparati: deve essere loro chiaro che le istanze di interdizione ed inabilitazione vanno attivate solo quando ve n'è reale necessità (si vedano a questo proposito gli articoli precedentemente pubblicati in Mobilità). È altresì vero che l'inerzia nell'attivare tali procedure, quando appaiono necessarie, può comportare gravi conseguenze per l'incapace.
Campo d'azione dei servizi
Non mancano i casi in cui i familiari, pur magari ammettendo la necessità o perlomeno l'opportunità della tutela legale, non intendono attivarsi avanti il Tribunale, per diversi motivi. A questo punto, dopo le indispensabili riflessioni che la delicatezza dell'azione impone, i servizi (ci si riferisce innanzitutto al servizio sociosanitario pubblico e agli enti territoriali competenti) potranno rivolgersi alla Procura della Repubblica, sottoponendo il caso al Pubblico Ministero. Sarà opportuno accompagnare la segnalazione con una relazione scritta, corredata di valutazione medica (psichiatrica o neurologica), onde mettere il Pubblico Ministero in condizione di riconoscere, da subito, la fondatezza della segnalazione.
Non si può tuttavia ignorare che, nella prassi, gli Uffici delle Procure soffrono di un sovraccarico di lavoro in materia penale e che pertanto il settore civile (cui appartengono i procedimenti cui ci riferiamo) non di rado passa in second'ordine.
D'altro lato, le esigenze che i servizi colgono per la tutela dell'incapace spesso devono essere affrontate e risolte in breve tempo e non possono attendere i tempi tecnici delle Procure. L'operatore si troverà a questo punto nell'impossibilità di far fronte all'emergenza: l'ordinamento infatti, non lo pone in grado di sostituirsi ad una famiglia poco presente o ad un Pubblico Ministero troppo impegnato.
Servizi e processo in corso
I servizi non solo non possono promuovere essi stessi il procedimento, ma non possono nemmeno intervenire in giudizi in corso per appoggiare o per contrastare l'istanza di interdizione o inabilitazione da altri proposta. Tra le altre, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 22/11/1995, ha escluso l'intervento nel processo, sia adesivo che autonomo, di soggetti diversi da coloro che potrebbero promuovere l'azione (ossia coniuge, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, Pubblico Ministero).
I singoli Giudici dimostrano non di rado una particolare sensibilità nei confronti dei casi in questione e, superando gli ostacoli procedurali, accettano o addirittura invitano gli operatori sociosanitari a comparire avanti a loro, al fine di sentirne e valutarne l'opinione. Ma ciò, lo ribadiamo, non costituisce un diritto dei servizi, bensì resta una facoltà del Giudice.
Il ruolo dei servizi nello svolgimento del processo, una volta avviato, può comunque essere assai importante. Gli operatori potranno fornire informazioni preziosissime al Consulente incaricato dal Giudice di periziare l'incapace. Se indicati da una delle parti quali testimoni, potranno rendere la loro deposizione (naturalmente nel rispetto del segreto professionale), a sostegno dell'una o dell'altra tesi. È evidente che il ruolo di testimone pone l'operatore in una posizione piuttosto delicata, in quanto costretto ad esporsi personalmente. Se invece potesse essere il servizio in quanto tale ad intervenire nel processo, si attenuerebbe il rischio di far interferire le relazioni interpersonali in un'indagine tesa, più che mai, alla ricerca della verità sullo stato dell'incapace.
Revocare l'interdizione
Naturalmente una volta aperta la tutela, mediante la nomina di un tutore, anche provvisorio, i servizi continueranno ad assistere l'incapace. Ciò che però riteniamo di rilevare in questa sede è il fatto che essi possono considerare ed attuare un progetto di recupero per l'incapace che, ove possibile, porti a risolvere a monte le difficoltà personali che hanno condotto all'interdizione. La pronuncia di interdizione non è infatti definitiva, e se cambiano i presupposti in base ai quali è stata resa può esserne dichiarata la revoca.
Grazie all'assistenza dei servizi, il Tribunale potrebbe ritenere di dichiarare, contestualmente alla revoca dell'interdizione, l'inabilitazione del soggetto, garantendogli quindi in ogni caso un'assistenza per gli atti di straordinaria amministrazione (mediante la nomina di un curatore), ma lasciando all'incapace la propria autonomia per gli atti quotidiani. Occorre però sottolineare che, all'atto del deposito del ricorso contenente l'istanza di revoca dell'interdizione, il progetto riabilitativo dovrà aver effettivamente inciso sulle capacità del soggetto, migliorandole, e non dovrà invece presentarsi come una sorta di "garanzia" data al Tribunale circa la vigilanza dei servizi sull'incapace.
L'amministratore di sostegno
Da tempo gli operatori del settore e le famiglie dei disabili aspettavano un intervento del Legislatore volto a regolare tutte quelle situazioni in cui il soggetto è sì incapace a provvedere a se stesso, ma non versa in stato di infermità mentale (come ad esempio i malati terminali, i disabili con gravi handicap fisici ecc.).
Tali situazioni infatti non avevano trovato, fino a qualche tempo fa, adeguata disciplina e venivano a volte forzatamente fatte rientrare nell'ambito dell'interdizione e, soprattutto, dell'inabilitazione, così privando o limitando fortemente il soggetto nella capacità di agire senza che ciò corrispondesse alla sua effettiva situazione psichica o neurologica.
A tale problema si è cercato di dar risposta con alcuni progetti di legge (tra gli altri, progetti Camera dei Deputati 2189 e 2190) che prevedono l'istituzione della figura dell'amministratore di sostegno. Quest'ultimo, a differenza del tutore o curatore, interviene appunto "a sostegno" della persona che non ha, in tutto o in parte, autonomia sufficiente all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, senza però sostituirsi ad essa e solamente per quegli atti per i quali la situazione concreta ne suggerisca la presenza.
Nell'ambito di tale innovativa disciplina anche i servizi sociosanitari assumono un ruolo diverso da quello normalmente loro attribuito nei procedimenti di interdizione e inabilitazione, senz'altro più diretto ed incisivo. Nel testo all'esame del Parlamento (art. 3, Progetti 2189 e 2190) è prevista non solo la facoltà, ma addirittura l'obbligatorietà per i servizi di proporre al Giudice Tutelare l'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno tutte le volte che vengano a conoscenza di fatti che richiedano l'apertura del procedimento.
In questa nuova prospettiva, il ruolo dei servizi assume ancor più importanza nei casi in cui la persona sottoposta a cura e assistenza sia già interdetta o inabilitata, e si ravvisi un miglioramento nelle sue capacità intellettive, magari proprio grazie al programma di recupero posto in essere dagli operatori. Come si è detto, la sentenza di interdizione o inabilitazione non è irrevocabile e la possibilità per il Giudice di rinvenire, nell'ordinamento, una forma di "tutela attenuata" quale quella offerta dall'amministrazione di sostegno, potrà probabilmente favorire in futuro l'accoglimento dell'istanza di revoca.
Conclusioni.
Con l'ampliamento dei soggetti autorizzati a presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno fino a comprendervi i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, verrà fornito a questi ultimi uno strumento preziosissimo. Da un lato esso potrà costituire un completamento dell'attività riabilitativa posta in essere, in quanto consentirà di far intervenire un soggetto terzo al fine di rimuovere ostacoli specifici che la persona incapace incontra nella vita quotidiana, nel pieno rispetto della sua identità, della sua autonomia e soprattutto dei tempi necessari alle sue esigenze. Dall'altro potrà anche diventare occasione di verifica delle condizioni dell'incapace nonché di stimolo al miglioramento graduale che lo stesso è in grado di raggiungere, proprio perché il rapporto che verrà instaurato tra l'incapace e l'amministratore di sostegno dovrà essere basato sulla collaborazione e non sulla "sostituzione".
Tuttavia, pur assistendo ad una modifica quasi epocale del ruolo dei servizi nell'ambito dei procedimenti di tutela della persona incapace - che potrebbe finalmente tradurre in termini legali le esigenze che la realtà sociale da tempo ha fatto emergere - va rilevato come tali prossimi cambiamenti siano circoscritti alla procedura di nomina dell'amministratore di sostegno e non riguardino i procedimenti di interdizione e inabilitazione.
Tale limitazione verrà a creare una diversità tra le varie procedure di tutela dell'incapace che non hanno a parer nostro ragione di esistere. L'assistenza e la cura della persona si prefiggono lo scopo di migliorarne ove possibile le condizioni psicofisiche e di garantirne in ogni caso la massima protezione: per il raggiungimento di queste finalità i servizi devono essere dotati di strumenti anche giuridici adeguati e di autonomia di iniziativa, indipendentemente dalla forma di tutela in concreto adottata dal Giudice e sebbene sempre sotto il diretto controllo di quest'ultimo.
* Avvocati
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