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Mobilità n. 24 - Anno 4

Agevolazioni

I sussidi tecnici ed informatici

di Carlo Giacobini

sussidi tecniciSembra che negli ultimi anni le agevolazioni per le persone disabili e per i loro familiari siano giunte più spesso dalla normativa fiscale e tributaria che da disposizioni di carattere assistenziale e sociale. Questa sensazione è probabilmente dovuta all'effetto, immediatamente fruibile, che i benefici fiscali comportano. Fra queste agevolazioni vanno evidenziate, poiché correlate all'autonomia personale dei beneficiari, quelle relative all'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici.

Già dalla metà degli Anni '80 sono consolidate alcune agevolazioni fiscali sugli ausili, cioè quei prodotti specificamente realizzati per compensare una menomazione o una disabilità. Alle carrozzine, sollevatori, protesi e ad altri dispositivi viene applicata un'aliquota IVA agevolata al momento dell'acquisto. Il 19% della spesa sostenuta può poi essere detratta al momento della dichiarazione annuale dei redditi.

Fino al 1997 queste agevolazioni riguardavano strettamente gli ausili, ma con la Legge 30 di quell'anno, il Legislatore ha ampliato quelle opportunità anche ad altri prodotti. L'elemento di rilevante novità, anche culturale, è che si riconosce la potenzialità di "facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap" anche a prodotti che non fossero strettamente ausili. La norma indica questi prodotti come "sussidi tecnici ed informatici". L'indicazione è volutamente generica.

Le definizioni

Un successivo Decreto del 14 marzo 1998 dell'allora Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) ha fornito una descrizione più precisa dei sussidi tecnici ed informatici.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Come chiunque può rilevare la gamma di prodotti agevolabili è estremamente ampia: dal computer ai sistemi per il controllo ambientale, dai fax agli strumenti non convenzionali per la riabilitazione.

L'IVA agevolata

Il Ministero delle Finanze ha anche fissato le modalità per accedere al primo beneficio, quello appunto dell'IVA agevolata. La prima condizione è che si dimostri che c'è un collegamento funzionale fra il tipo di disabilità e il prodotto su cui si richiede l'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Al momento dell'acquisto (o dell'importazione), gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto, una copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda USL competente. È da ritenersi valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap, cioè quello rilasciato ai sensi della Legge 104/1992.

Dal Ministero delle Finanze non viene specificato se deve sussistere una invalidità minima o se l'handicap deve avere una connotazione di gravità.

Il Ministero piuttosto restringe l'agevolazione ad alcuni tipi di disabilità indicando come potenziali beneficiari le sole persone affette da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. Sono quindi escluse da questa agevolazione le persone affette da disabilità intellettiva a meno che questa non comporti una significativa difficoltà di linguaggio.

Si tratta di una lacuna per molti versi incomprensibile ed introdotta solo dal Decreto citato: la norma originaria (Legge 30/1997), infatti, si riferiva genericamente alle persone con handicap.

La prescrizione

Oltre alla documentazione che attesti l'invalidità e l'handicap, l'acquirente deve produrre a chi vende il prodotto anche una prescrizione autorizzativa. Deve essere consegnato l'originale e questo comporta che per un nuovo acquisto dello stesso tipo di prodotto è necessario richiedere una nuova prescrizione.

Ma in cosa consiste questa prescrizione autorizzativa? Si tratta di una dichiarazione che indica il tipo di disabilità della persona e che contiene la descrizione del prodotto e la finalizzazione di questo (e cioè riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione). Deve essere poi evidente il collegamento funzionale del prodotto al tipo di disabilità. Un esempio: un televisore non è funzionale alla cecità.

La prescrizione autorizzativa può essere redatta solo da un medico specialista dell'Azienda USL di residenza. Il Decreto non afferma che debba essere rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili. Può redigere la prescrizione autorizzativa qualsiasi medico specialista che segua direttamente la persona disabile: un fisiatra, un cardiologo, un neurologo, un otorino ecc.

Ci sembra una indicazione corretta perché consente a chi conosce meglio il paziente di sfruttare, in termini di riabilitazione e di integrazione, questa risorsa. Purtroppo spesso accade che i medici specialisti non siano al corrente di questa opportunità.

Va precisato che la prescrizione autorizzativa non può assolutamente essere sostituita da una autocertificazione.

Copia della certificazione attestante la disabilità e prescrizione autorizzativa sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione, in cui l'interessato autocertifica di aver diritto all'agevolazione in forza della Legge 28 febbraio 1997, n. 30 che poi è la norma che va anche riportata nella fattura.

La detrazione della spesa

Può apparire singolare, ma le modalità e le condizioni per ottenere la detrazione della spesa sostenuta sono diverse da quelle previste per accedere all'IVA agevolata. È quasi superfluo precisare che le due agevolazioni (IVA e detrazione IRPEF) sono cumulabili.

La detrazione ammessa è pari al 19% della spesa sostenuta dal disabile o dal familiare che ce l'abbia a carico fiscale. Se, quindi, si sono spesi 1000 euro, sarà possibile detrarne 190 dall'imposta lorda dovuta all'erario.

La detrazione spetta a tutti disabili in possesso del certificato di handicap, anche senza connotazione di gravità. Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi degli ultimi anni non fanno distinzione rispetto al tipo di menomazione. Quindi non sono escluse dal beneficio le persone con disabilità intellettiva.

Anche la documentazione medica prevista è più agevole da ottenere. Per la detrazione infatti, è sufficiente acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap. Basta quindi rivolgersi al medico di famiglia o qualsiasi altro medico che abbia in carico la persona disabile.

È necessario infine disporre della certificazione di handicap rilasciata dalla Commissione USL e, ovviamente, delle ricevute o fatture o quietanze del prodotto acquistato.

Casi particolari

In linea generale, come dicevamo, le agevolazioni sono previste sui prodotti e non sui materiali di consumo (es. il toner per le stampanti), né sui servizi. Sono esclusi, ad esempio, i canoni di abbonamento ad internet, o i contratti di assistenza sui prodotti acquistati. Vi è tuttavia un'eccezione (Circolare 14 giugno 2001 n. 55) che ammette l'IVA agevolata anche per il canone di abbonamento al servizio di telesoccorso.

È poi consolidato che i telefoni cellulari in grado di supportare la trasmissione di messaggi SMS (praticamente tutti, ormai) debbano esseri considerati sussidi tecnici per le persone sordomute. La condizione, come sempre, è che il disabile disponga di una prescrizione autorizzativa.

A questo punto molte persone si chiederanno: non esiste un elenco di sussidi tecnici ed informatici prescrivibili? Per fortuna no! La forza di queste disposizioni risiede proprio nel fatto che potenzialmente qualsiasi prodotto possa essere utile all'autonomia e all'integrazione della persona con disabiltà. È la professionalità del medico, magari aiutato dalle esperienze del disabile, a fare la differenza nell'individuare il prodotto potenzialmente utile.

Purtroppo, ad oggi, ci viene invece riportato un notevole disorientamento: molti medici e molte Aziende USL non conoscono queste opportunità oppure si limitano ad una funzione meramente "notarile" sottoscrivendo qualsiasi richiesta dell'utenza.

 

 

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