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Mobilità n. 24 - Anno 4

Tutela legale e patrimoniale

Inabilitazione e attività commerciale

di Guido Moro*

Disegno di Silvia FabrisÈ poco noto che le persone inabilitate possono continuare ad esercitare un'attività commerciale e produttiva che svolgevano prima che fosse stabilita l'inabilitazione. È un'informazione importante e utile per risolvere situazioni, apparentemente senza via d'uscita, che investono non solo la persona disabile ma anche le attività produttive che, nel corso della sua vita, ha costruito.

Spesso in questa rivista si è fatto riferimento all'interdizione ed all'inabilitazione, ma ancora una volta mi sembra opportuno evidenziare come entrambi gli istituti siano stati elaborati dal legislatore al fine di proteggere e di tutelare la persona incapace.

Questi concetti mi stanno a cuore perché frequentemente mi è capitato di cogliere nello svolgimento della mia attività professionale un ingiustificato ed eccessivo allarmismo allorché gli interessati si trovano a dover decidere se intraprendere o meno una procedura di interdizione o di inabilitazione.

In realtà l'interdizione e l'inabilitazione mirano solo al bene dell'incapace e alla sua tutela.

Patrimonio e tutela

L'ottenimento di una sentenza di interdizione, o di inabilitazione, consente poi, seppur con le necessarie autorizzazioni, di realizzare tutte quelle operazioni di carattere patrimoniale che altrimenti non potrebbero essere effettuate in modo pieno e soddisfacente.

Si pensi al caso di una comproprietà immobiliare tra genitori e figlio (affetto da un grave vizio di mente) in cui si rende necessario vendere "l'intero" bene ad un terzo estraneo.

Solo se il figlio verrà dichiarato interdetto, o inabilitato e solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'intero immobile potrà essere venduto.

Il Legislatore, nel disciplinare l'istituto dell'inabilitazione ha contemplato nell'art. 415 del Codice Civile alcuni casi di persone che possono essere inabilitate. L'ipotesi più frequente è quella dell'inabilitato che si trova affetto da un'infermità mentale non però così grave da dover far luogo all'interdizione. Questa forma graduata di incapacità consente all'inabilitato una certa autonomia, una certa capacità nel gestirsi ed una certa idoneità per il compimento di taluni atti di natura patrimoniale.

L'impresa commerciale

L'inabilitato potrà così compiere tutti quegli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, potrà disporre dei propri beni con testamento, potrà, con l'assistenza del curatore, riscuotere capitali sotto la condizione di un idoneo impiego, potrà stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto, potrà, con le necessarie autorizzazioni, continuare l'esercizio di una impresa commerciale. L'inabilitato potrà perciò esercitare una attività industriale diretta alla produzione di beni, o di servizi, potrà esercitare una attività intermediaria nella circolazione dei beni e quant'altro non rientra nell'attività agricola.

Il Legislatore pone però due limiti all'attività commerciale esercitata dall'inabilitato; la prima è la necessità di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, la seconda è che l'inabilitato, a differenza dell'emancipato (il minore cui sia concessa la capacità di agire), potrà soltanto "continuare" e non anche "iniziare" una attività di impresa (art.425 c.c.).

Ciò si desume dal disposto dell'art.425 c.c. il quale, diversamente da quanto stabilito nel primo comma dell'art.397 c.c., limita infatti, alla sola continuazione la possibilità dell'autorizzazione.

Il Legislatore però richiede l'autorizzazione solo per l'esercizio di una attività commerciale e non anche per l'esercizio di un'attività agricola. Ciò si giustifica con il fatto che l'impresa agricola è meno esposta ai rischi e normalmente questa attività riguarda atti di ordinaria amministrazione. All'inabilitato titolare di una impresa agricola, si applicheranno pertanto, tutte quelle norme previste dai sistemi di protezione della curatela per l'amministrazione di qualsiasi bene del proprio patrimonio.

All'opposto, invece, l'attività commerciale presenta margini di rischio assai più elevati. Il rischio del fallimento giustifica le particolari cautele volute dal legislatore.

È quindi l'oggetto dell'attività di impresa che sta a cuore al Legislatore e non certo le dimensioni dell'azienda che potrà, indifferentemente, essere piccola, media o grande.

Come fare

L'inabilitato per continuare l'esercizio dell'impresa commerciale dovrà munirsi di autorizzazione. L'organo competente sarà il Tribunale Ordinario del luogo del domicilio dell'inabilitato, previo parere del Giudice Tutelare.

Il parere del Giudice Tutelare sarà obbligatorio, ma non vincolante per l'organo superiore e l'eventuale mancanza del parere renderà nullo il provvedimento autorizzativo.

Il provvedimento, una volta divenuto definitivo, dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese (art. 2198 c.c.).

L'Autorità Giudiziaria, nel rilasciare o meno il provvedimento autorizzativo alla continuazione dell'impresa commerciale, dovrà valutare, sulla base della documentazione prodotta e sulle argomentazioni esposte nel ricorso, l'utilità dell'operazione.

Non necessariamente la continuazione all'esercizio dell'impresa commerciale dovrà fare riferimento alla stessa impresa già esercitata dal titolare prima della sua inabilitazione, potendo l'inabilitato divenire titolare di una azienda a seguito di un acquisto a titolo oneroso, a titolo gratuito e cioè per successione, o per donazione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione che non sarà rivolta al compimento di un singolo atto, bensì una autorizzazione di "carattere generale", ed acquistata la qualifica di imprenditore, l'attività di impresa sarà esercitata dall'inabilitato con l'assistenza di un curatore e questo nonostante la rubrica dell'art. 425 c.c. faccia riferimento all'esercizio di una impresa commerciale "da parte dell'inabilitato". Sarebbe infatti illogico ammettere, come ha evidenziato la dottrina, che il legislatore, il quale priva il soggetto del potere di compiere da solo gli atti di amministrazione straordinaria, consenta poi alla stessa persona di svolgere, da sola, una attività continuativa che appartiene nella maggioranza degli atti all'amministrazione straordinaria. (Contra: Valeri, De Gregorio).

È stato poi affermato che l'inabilitato potrà compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre sarà necessaria l'assistenza del curatore per gli atti dell'impresa che eccedono l'ordinaria amministrazione (Mazzacane). È preferibile ritenere invece che la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione può essere riferita solo ad una concezione statica del patrimonio e non ad una attività dinamica qual è quella dell'impresa, (Buonocore) con la conseguenza che si renderà necessaria l'assistenza del curatore per il compimento di ogni atto relativo all'impresa commerciale che l'inabilitato è stato autorizzato a continuare. (In tal senso Auletta, Jannuzzi, Santarcangelo).

L'institore

Può accadere invece che il rilascio della autorizzazione sia subordinato alla nomina di un institore che è colui preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa.

Ad evitare infatti i ritardi e gli inconvenienti che potrebbero derivare dal mancato e poco tempestivo accordo tra inabilitato e curatore per gli atti attinenti all'impresa, la legge dà facoltà al Tribunale di autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte dell'inabilitato sotto la condizione della nomina di un institore.Egli sarà nominato dall'inabilitato con l'assenso del curatore.

Secondo alcuni (Jannuzzi) l'institore non potrà essere lo stesso curatore, perché partecipe della nomina e dell'istanza e trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, si renderà necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Appare però preferibile l'opinione di coloro che ritengono non necessaria l'autorizzazione, rientrando la preposizione institoria in un atto già compreso nel provvedimento autorizzativo alla continuazione dell'impresa (così, Belviso, Ferrara - Corsi).

Una volta nominato l'institore, l'inabilitato non perderà i suoi poteri, dal momento che troveranno applicazione le norme della rappresentanza institoria e pertanto permarrà la legittimazione (concorrente con quella dell'institore) dell'incapace a compiere gli atti di impresa (così Belviso, Campobasso).

*Avvocato

 

 

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