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Mobilità n. 24 - Anno 4
Tutela legale e patrimoniale
Inabilitazione e attività commerciale
di Guido Moro*
È
poco noto che le persone inabilitate possono continuare ad
esercitare un'attività commerciale e produttiva che
svolgevano prima che fosse stabilita l'inabilitazione. È
un'informazione importante e utile per risolvere situazioni,
apparentemente senza via d'uscita, che investono non solo
la persona disabile ma anche le attività produttive
che, nel corso della sua vita, ha costruito.
Spesso in questa rivista si è fatto riferimento all'interdizione
ed all'inabilitazione, ma ancora una volta mi sembra opportuno
evidenziare come entrambi gli istituti siano stati elaborati
dal legislatore al fine di proteggere e di tutelare la persona
incapace.
Questi concetti mi stanno a cuore perché frequentemente
mi è capitato di cogliere nello svolgimento della mia
attività professionale un ingiustificato ed eccessivo
allarmismo allorché gli interessati si trovano
a dover decidere se intraprendere o meno una procedura di
interdizione o di inabilitazione.
In realtà l'interdizione e l'inabilitazione mirano
solo al bene dell'incapace e alla sua tutela.
Patrimonio e tutela
L'ottenimento di una sentenza di interdizione, o di inabilitazione,
consente poi, seppur con le necessarie autorizzazioni, di
realizzare tutte quelle operazioni di carattere patrimoniale
che altrimenti non potrebbero essere effettuate in modo pieno
e soddisfacente.
Si pensi al caso di una comproprietà immobiliare tra
genitori e figlio (affetto da un grave vizio di mente) in
cui si rende necessario vendere "l'intero" bene
ad un terzo estraneo.
Solo se il figlio verrà dichiarato interdetto, o inabilitato
e solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità
Giudiziaria, l'intero immobile potrà essere venduto.
Il Legislatore, nel disciplinare l'istituto dell'inabilitazione
ha contemplato nell'art. 415 del Codice Civile alcuni casi
di persone che possono essere inabilitate. L'ipotesi più
frequente è quella dell'inabilitato che si trova affetto
da un'infermità mentale non però così
grave da dover far luogo all'interdizione. Questa forma graduata
di incapacità consente all'inabilitato una certa autonomia,
una certa capacità nel gestirsi ed una certa idoneità
per il compimento di taluni atti di natura patrimoniale.
L'impresa commerciale
L'inabilitato potrà così compiere tutti quegli
atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, potrà
disporre dei propri beni con testamento, potrà,
con l'assistenza del curatore, riscuotere capitali sotto la
condizione di un idoneo impiego, potrà stare in giudizio
sia come attore, sia come convenuto, potrà, con le
necessarie autorizzazioni, continuare l'esercizio di una impresa
commerciale. L'inabilitato potrà perciò
esercitare una attività industriale diretta
alla produzione di beni, o di servizi, potrà esercitare
una attività intermediaria nella circolazione dei beni
e quant'altro non rientra nell'attività agricola.
Il Legislatore pone però due limiti all'attività
commerciale esercitata dall'inabilitato; la prima è
la necessità di una autorizzazione rilasciata
dall'Autorità Giudiziaria, la seconda è che
l'inabilitato, a differenza dell'emancipato (il minore cui
sia concessa la capacità di agire), potrà soltanto
"continuare" e non anche "iniziare"
una attività di impresa (art.425 c.c.).
Ciò si desume dal disposto dell'art.425 c.c. il quale,
diversamente da quanto stabilito nel primo comma dell'art.397
c.c., limita infatti, alla sola continuazione la possibilità
dell'autorizzazione.
Il Legislatore però richiede l'autorizzazione solo
per l'esercizio di una attività commerciale e non anche
per l'esercizio di un'attività agricola. Ciò
si giustifica con il fatto che l'impresa agricola è
meno esposta ai rischi e normalmente questa attività
riguarda atti di ordinaria amministrazione. All'inabilitato
titolare di una impresa agricola, si applicheranno pertanto,
tutte quelle norme previste dai sistemi di protezione della
curatela per l'amministrazione di qualsiasi bene del proprio
patrimonio.
All'opposto, invece, l'attività commerciale
presenta margini di rischio assai più elevati.
Il rischio del fallimento giustifica le particolari cautele
volute dal legislatore.
È quindi l'oggetto dell'attività di impresa
che sta a cuore al Legislatore e non certo le dimensioni
dell'azienda che potrà, indifferentemente, essere piccola,
media o grande.
Come fare
L'inabilitato per continuare l'esercizio dell'impresa commerciale
dovrà munirsi di autorizzazione. L'organo competente
sarà il Tribunale Ordinario del luogo del domicilio
dell'inabilitato, previo parere del Giudice Tutelare.
Il parere del Giudice Tutelare sarà obbligatorio,
ma non vincolante per l'organo superiore e l'eventuale mancanza
del parere renderà nullo il provvedimento autorizzativo.
Il provvedimento, una volta divenuto definitivo, dovrà
essere iscritto nel Registro delle Imprese (art. 2198
c.c.).
L'Autorità Giudiziaria, nel rilasciare o meno il provvedimento
autorizzativo alla continuazione dell'impresa commerciale,
dovrà valutare, sulla base della documentazione prodotta
e sulle argomentazioni esposte nel ricorso, l'utilità
dell'operazione.
Non necessariamente la continuazione all'esercizio dell'impresa
commerciale dovrà fare riferimento alla stessa impresa
già esercitata dal titolare prima della sua inabilitazione,
potendo l'inabilitato divenire titolare di una azienda a seguito
di un acquisto a titolo oneroso, a titolo gratuito
e cioè per successione, o per donazione.
Una volta ottenuta l'autorizzazione che non sarà rivolta
al compimento di un singolo atto, bensì una autorizzazione
di "carattere generale", ed acquistata la
qualifica di imprenditore, l'attività di impresa sarà
esercitata dall'inabilitato con l'assistenza di un curatore
e questo nonostante la rubrica dell'art. 425 c.c. faccia riferimento
all'esercizio di una impresa commerciale "da parte dell'inabilitato".
Sarebbe infatti illogico ammettere, come ha evidenziato la
dottrina, che il legislatore, il quale priva il soggetto del
potere di compiere da solo gli atti di amministrazione straordinaria,
consenta poi alla stessa persona di svolgere, da sola, una
attività continuativa che appartiene nella maggioranza
degli atti all'amministrazione straordinaria. (Contra: Valeri,
De Gregorio).
È stato poi affermato che l'inabilitato potrà
compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre
sarà necessaria l'assistenza del curatore per gli atti
dell'impresa che eccedono l'ordinaria amministrazione (Mazzacane).
È preferibile ritenere invece che la distinzione tra
ordinaria e straordinaria amministrazione può essere
riferita solo ad una concezione statica del patrimonio
e non ad una attività dinamica qual è quella
dell'impresa, (Buonocore) con la conseguenza che si renderà
necessaria l'assistenza del curatore per il compimento di
ogni atto relativo all'impresa commerciale che l'inabilitato
è stato autorizzato a continuare. (In tal senso Auletta,
Jannuzzi, Santarcangelo).
L'institore
Può accadere invece che il rilascio della autorizzazione
sia subordinato alla nomina di un institore che è
colui preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale
o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa.
Ad evitare infatti i ritardi e gli inconvenienti che potrebbero
derivare dal mancato e poco tempestivo accordo tra inabilitato
e curatore per gli atti attinenti all'impresa, la legge dà
facoltà al Tribunale di autorizzare la continuazione
dell'esercizio dell'impresa da parte dell'inabilitato sotto
la condizione della nomina di un institore.Egli sarà
nominato dall'inabilitato con l'assenso del curatore.
Secondo alcuni (Jannuzzi) l'institore non potrà essere
lo stesso curatore, perché partecipe della nomina e
dell'istanza e trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione,
si renderà necessaria l'autorizzazione del Giudice
Tutelare.
Appare però preferibile l'opinione di coloro che ritengono
non necessaria l'autorizzazione, rientrando la preposizione
institoria in un atto già compreso nel provvedimento
autorizzativo alla continuazione dell'impresa (così,
Belviso, Ferrara - Corsi).
Una volta nominato l'institore, l'inabilitato non perderà
i suoi poteri, dal momento che troveranno applicazione
le norme della rappresentanza institoria e pertanto permarrà
la legittimazione (concorrente con quella dell'institore)
dell'incapace a compiere gli atti di impresa (così
Belviso, Campobasso).
*Avvocato
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