Mobilità Mobilità numero 25

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Mobilità n. 25 - Anno 5

Norme nazionali

I contributi per la guida

Abbiamo visto negli articoli precedenti che le persone con disabilità, siano esse in possesso di patente o meno, possono ottenere alcuni sgravi fiscali sull'acquisto o l'adattamento del mezzo di trasporto. Forse però non tutti sanno che anche la normativa nazionale prevede un aiuto a chi adatta la propria auto. Solo se si è patentati però.

posto di guidaIl 1992 è l'anno in cui viene promulgata la legge quadro sull'handicap, e tra i vari articoli ne troviamo uno, il 27, che riguarda in particolare le persone con handicap titolari di patente speciale. Questo articolo prevede infatti, la possibilità di ottenere un contributo, tramite le Aziende Sanitarie Locali, per le spese sostenute per la modifica agli strumenti di guida a carico del bilancio dello Stato. In pratica la norma ammette a contributo le spese aggiuntive che una persona con impedite capacità motorie permanenti, e in possesso di patente A, B o C speciale deve sostenere per poter guidare la propria auto in autonomia.

Gli esclusi

La legge riconosce tali adattamenti come "ausili protesici extra-tariffario" in grado di facilitare la mobilità. Il Legislatore tuttavia non considera ausili protesici anche le modifiche e gli adattamenti auto per il trasporto delle persone con disabilità e quindi non prevede alcun contributo alle persone disabili non in possesso di patente speciale. Sono esclusi quindi tutti quei disabili, che pur avendo ridotte o impedite capacità motorie, devono adattare la propria auto al trasporto perché non possono ottenere la patente di guida. Si pensi ai minorenni con gravi minorazioni motorie, ad alcune persone affette da sclerosi multipla o da distrofia muscolare, solo per fare un esempio. Tutte persone che per potersi muovere comodamente e in sicurezza con un proprio mezzo lo devono necessariamente adattare al trasporto sostenendo dei costi aggiuntivi notevoli. L'installazione di una piattaforma elevatrice, gli allestimenti interni per la carrozzina infatti, gravano non poco sulle tasche della persona. Ma tant'è. Queste persone sono state escluse da qualsiasi contributo per le spese sostenute per le modifiche all'auto.

Chi ha diritto

Ma torniamo all'articolo 27. Assodato che tali contributi sono erogabili nella misura del 20% della spesa sostenuta solo alle persone con ridotte o impedite capacità motorie in possesso di patente speciale A, B o C e che abbiano apportato delle modifiche ai dispositivi di guida, la richiesta di contributo va presentata all'Azienda Sanitaria Locale di residenza allegando copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.

È bene precisare che non va mai allegato l'originale della fattura; questo infatti serve per richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi. Le Asl, dopo aver richiesto la fotocopia della fattura, possono aggiungere un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che su quelle spese, si è erogato un contributo del 20% sulla spesa sostenuta (il cui importo viene precisato).

In questo modo si evitano elusioni fiscali. Nel caso in cui poi, l'adattamento alla guida consista in un dispositivo di serie o già installato nel mezzo come ad esempio il servosterzo o il cambio automatico, deve essere possibile evincere dalla fattura il costo di tale dispositivo. Si dovrà perciò richiedere al concessionario una fattura che evidenzi questo costo aggiuntivo. Ciò consente alla Asl di individuare la spesa su cui erogare il contributo.

Anche se il cambio automatico, di serie o optional, non può considerarsi una modifica vera e propria, se prescritto dalla Commissione per le patenti speciali, può essere considerato un adattamento alla guida. Di fatto anche la normativa fiscale lo fa rientrare tra gli adattamenti alla guida sui quali godere delle agevolazioni.

 

 

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