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Mobilità n. 25 - Anno 5

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I contributi regionali

a cura di Nadia Zamai

Ecco un viaggio attento, ma non certo agevole, all'interno delle norme regionali che prevedono contributi relativi ai veicoli destinati a persone disabili. Balza subito all'occhio come le Regioni prevedano trattamenti molto diversi fra loro. In buona parte delle Regioni poi nulla è ancora previsto a sostegno economico della mobilità. Ci si augura che questo riassunto favorisca l'emulazione positiva.

Mobilità, riprendendo una propria indagine riguardante i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in generale, ha ulteriormente ristretto il campo di analisi e ha sbirciato nella normativa delle nostre regioni per capire se sono stati previsti contributi per favorire la mobilità delle persone con disabilità. Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto procedendo in ordine alfabetico.

Abruzzo

Destinatari: le persone con permanente incapacità motoria accertata dalla commissione medica operante in ogni ASL di cui all'articolo 4 della legge 104/1992.

Per che cosa: il contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta, può essere richiesto all'ASL di appartenenza, sia dai disabili motori titolari di patente speciale per la modifica degli strumenti di guida (agevolazione già ammessa a livello nazionale dall'articolo 27 della legge 104/1992), sia dai familiari conviventi di disabili motori, non titolari di patente, per l'adattamento del veicolo al trasporto.

Contributi previsti: la Regione stanzia annualmente i fondi in proporzione ai potenziali destinatari.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 20 giugno 1980, n. 60
Legge Regionale 28 luglio 1998, n. 57

Emilia Romagna

Destinatari: le persone con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) non in possesso di patente di guida o le persone con loro conviventi.

Per che cosa: Sono previsti (legge regionale n. 29/97) contributi per le spese sostenute per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di disabili gravi, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o adattamenti degli stessi. Se la persona disabile non è titolare del veicolo, il contributo può essere erogato ai familiari conviventi di cui il disabile è fiscalmente a carico. Le domande, da inoltrare al Comune di residenza entro il 30 giugno di ogni anno, devono essere corredate dalla documentazione richiesta ovvero da copia della certificazione di handicap grave (comma 3, articolo 3 legge 104/1992) e dalla documentazione di spesa relativa agli oneri sostenuti per l'acquisto o l'adattamento del veicolo. Le domande inoltre devono contenere: le generalità del disabile, la specificazione del tipo di contributo (spese di acquisto o di adattamento), autocertificazione che attesti il grado di parentela con convivenza o di convivenza con la persona disabile, il reddito personale del disabile o della persona alla quale il disabile è fiscalmente a carico. Si dovrà inoltre specificare che per lo stesso veicolo non si sono richiesti altri finanziamenti ad altro ente ad esclusione delle agevolazioni previste da norme nazionali.

Contributi previsti: Per l'acquisto o l'adattamento di veicoli adattati al trasporto di disabili gravi la Regione concede i contributi in base ad apposita graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino ad un massimo del 15% sulle spese di acquisto, o in alternativa, fino ad un massimo del 50% sulle spese dell'adattamento.

Il limite di spesa ammissibile è pari a 28.405,13 euro in caso di acquisto del mezzo (quindi con un massimo erogabile di 4.260,77 euro) e 6.197,48 euro in caso di adattamento del veicolo (massimo erogabile di 3.098,74 euro). Le spese di acquisto o quelle di adattamento non sono tra loro cumulabili.

A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29
Delibera Giunta Regionale - 1 giugno 1998, n. 778

Lombardia

Destinatari: Sono ammissibili a finanziamento le richieste che permettono alle famiglie con disabile motorio di poter adeguare il veicolo di proprietà.

Per che cosa: La Regione Lombardia (legge n. 23/1999) concede al disabile o alla sua famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. Per strumenti tecnologicamente avanzati si intendono prodotti, servizi, strumenti, attrezzature, sistemi tecnologici (di produzione specializzata o di comune commercio), basati su moderne tecnologie che compensano limitazioni funzionali di tipo motorio, visivo, uditivo, intellettivo o del linguaggio che facilitino e favoriscano l'autonomia e l'indipendenza della persona disabile. Possono prioritariamente presentare domanda per questi contributi i disabili fino ai 64 anni. Sono altresì compresi quei dispositivi che permettono alla famiglia di poter utilizzare in modo adeguato l'autovettura mediante l'adattamento della stessa. Attenzione però: a tale beneficio non possono accedere le persone disabili titolari di patente speciale. Le domande, su fac-simile regionale, devono essere presentate alle ASL di residenza - dipartimento ASSI, Servizio Disabili - e per i residenti a Milano al Comune - Settore Servizi alla famiglia. Devono essere corredate da autocertificazione che attesti di non aver goduto di altro finanziamento per l'ausilio in oggetto, dichiarazione di accettazione di compartecipazione al costo, dichiarazione della presenza di altri ausili, copia del certificato di invalidità, copia del preventivo o della fattura, dichiarazione dell'installazione e collaudo, programma individualizzato. Gli interessati possono rivolgersi ai servizi indicati, su appuntamento, per redigere il progetto. Si può presentare richiesta per un solo strumento e chi ha già usufruito del contributo, dovrà attendere cinque anni prima di presentare una nuova richiesta.

Contributi previsti: Nella definizione del piano di erogazione dei finanziamenti si privilegiano le domande riguardanti ausili a più alto contenuto tecnologico. Purtroppo gli ausili riguardanti l'adattamento dell'autovettura vengono considerati non prioritari.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23
Delibera Giunta Regionale 3 agosto 2000, n. 7/914
Delibera Giunta Regionale 24 ottobre 2002, n. 10803
Delibera Giunta Regionale 25 novembre 2002, n. 11224

Marche

Destinatari: le persone in possesso della certificazione di handicap (art. 3 della legge 104/1992) rilasciata dalla competente Commissione ASL. In casi particolari, qualora si tratti di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora definita, si può prescindere da tale attestazione.

Per che cosa: la Regione Marche prevede contributi ai privati per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile. È finanziato anche l'acquisto di idonei mezzi attrezzati che non siano normali autovetture, ma veicoli furgonati provvisti di elevatore per il trasporto del disabile motorio gravissimo che, a causa della sua patologia, non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale. Questa condizione deve essere accertata da un medico specialista della ASL o di un centro privato autorizzato.

È ammessa inoltre al finanziamento la spesa per l'installazione di ausili per il trasporto da montare su un'autovettura normale guidata da terzi .

I benefici della legge regionale n. 18/96 non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali e nazionali. La domanda va rivolta al Comune di residenza corredata dalla documentazione richiesta. I Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali inoltrano alla Regione il piano degli interventi che, in forma singola o associata, i Comuni e le Comunità montane intendono realizzare.

Contributi previsti: per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile e per l'acquisto degli adattamenti al trasporto non è fissato alcun limite di spesa. Il limite è invece di 1.549,00 euro nel caso in cui l'adattamento alla guida consista nel solo cambio automatico. Per l'acquisto di mezzi di trasporto privati attrezzati con elevatore e altri ausili destinati a disabili gravissimi il limite massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di 28.405,00 euro.

La deliberazione amministrativa di approvazione dei criteri per l'anno 2003 non è stata ancora adottata dal Consiglio regionale.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18
Legge Regionale 21 novembre 2000, n. 28

Piemonte

La Regione Piemonte non prevede contributi specifici a favore dei disabili per l'acquisto o l'adattamento di veicoli. Esiste solo una nota del 27 agosto del 2002 che l'Assessorato Regionale alla Sanità - Direzione controllo delle attività sanitarie settore assistenza extra ospedaliera - ha inviato alle ASL locali in cui si comunica che la Giunta Regionale ha aumentato la somma destinata al finanziamento dei dispositivi per l'adattamento dei veicoli utilizzati dai disabili in base all'art. 27 della legge 104/92 e quindi sono ammessi al finanziamento (20% della spesa sostenuta) anche le domande di contributo relative ai familiari che adattano il mezzo per il trasporto della persona disabile fiscalmente a carico. Attenzione però: nella nota si dice solo che c'è una maggiore disponibilità di fondi e non esiste nessun riferimento ad una nuova deliberazione di Giunta che preveda l'estensione del diritto al contributo del 20% in base alla legge 104/92 anche per gli adattamenti al trasporto. Non è detto quindi che tale disponibilità sia confermata per gli anni seguenti.

Provincia Autonoma di Trento

Destinatari: le persone con disabilità permanente di tipo motorio.

Per che cosa: Sono previsti contributi sia per l'acquisto di veicoli ai fini dell'adattamento sia per le spese necessarie all'adattamento di mezzi di locomozione a favore delle persone residenti nella provincia di Trento. Possono richiedere i contributi le persone con disabilità motoria in possesso di patente speciale, le persone con incapacità permanente di deambulare autonomamente e sprovvisti di patente, oppure i familiari conviventi che adattano il mezzo al trasporto. Il contributo può essere concesso anche alle persone con ridotte e impedite capacità motorie permanenti per l'acquisto di un veicolo la cui guida è consentita senza il possesso della patente. Da precisare che, anche in questo caso, il veicolo deve essere adattato in funzione delle limitazioni della persona. Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi, come ad esempio il cambio automatico, e che non necessitano di ulteriore adattamento. Le domande vanno presentate direttamente alla Provincia autonoma di Trento, su apposito modulo bollato debitamente compilato, allegando tutta la documentazione richiesta.

Contributi previsti: I criteri per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento dei veicoli adattati alle esigenze delle persone con disabilità motoria fanno riferimento alla valutazione della condizione economica del "nucleo collegato" che corrisponde al nucleo ristretto, integrato con le persone che hanno l'obbligo di mantenimento del destinatario del beneficio. Nell'ambito di tali criteri vengono previsti, in particolare, i limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie. Il contributo per l'acquisto dei veicoli va dal 10% al 40% della spesa riconosciuta ammissibile (13.000 euro). Per le modifiche di adattamento al veicolo viene invece concesso un contributo pari al 100% della spesa. Le persone che hanno beneficiato del contributo possono presentare nuova domanda solo dopo che siano trascorsi sei anni dalla data del provvedimento di concessione del precedente contributo. Sono comunque previste alcune particolari eccezioni.

Normativa di riferimento

Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1
Legge Provinciale 10 novembre 2000, n. 14
Delibera 25 maggio 2001, n. 1271
Delibera 24 agosto 2001, n. 2143

Provincia Autonoma di Bolzano

Destinatari: le persone con minorazione permanente agli arti inferiori e/o superiori in possesso di patente speciale e ai familiari di disabili conviventi non patentati.

Per che cosa:. La provincia autonoma di Bolzano prevede contributi per l'acquisto e l'adattamento del proprio mezzo di trasporto a persone affette da permanente minorazione agli arti inferiori e/o superiori. Per questi contributi è previsto il possesso della patente o, per veicoli per i quali la patente non è richiesta, una certificazione che attesti l'idoneità psicofisica alla guida degli stessi. Questa certificazione deve essere rilasciata dal servizio di medicina legale dell'Asl competente. Sono ammesse quindi a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per gli adattamenti di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona disabile "comprese le macchine agricole o operatrici, prescritti dalla commissione di cui alla Legge Provinciale 19 agosto 1988, n. 37". I contributi vengono erogati anche per l'acquisto di veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano dunque di ulteriori adattamenti (ad esempio il cambio automatico).

In base alla legge provinciale n. 20 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono previsti anche dei contributi per l'adattamento del mezzo alle persone che hanno un familiare disabile convivente. Vengono ammesse a rimborso le spese sostenute per gli adattamenti di autoveicoli approvati dagli organi competenti. Da precisare che sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie.

La richiesta per ottenere i contributi e i rimborsi va presentata al distretto di assistenza economica sociale competente. Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni sei anni salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati da uno specifico Comitato tecnico.

Contributi previsti: L'ammontare del rimborso e la relativa situazione economica sono stabiliti dal regolamento approvato con Delibera di Giunta n.30/2000.

Normativa di riferimento

Legge Provinciale 30 giugno 1983, n. 20
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale agosto 2000, n. 30 modificato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 ottobre 2000, n. 38

Sardegna

Destinatari e contributi previsti: La legge regionale n. 4/88 della Regione Sardegna prevede che i Comuni possano concedere alle persone con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture, adattate alla guida di titolari di patente speciale, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile prevedendo però un limite di reddito familiare per poter accedere ai finanziamenti adeguato mediante deliberazione della Giunta Regionale.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 4

Valle d'Aosta

Destinatari: le persone con disabilità accertata e permanente che comporti difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, le persone ultrasessantacinquenni, gli invalidi del lavoro, per servizio, di guerra e invalidi civili di guerra certificati da un medico di sanità pubblica che affermi l'esistenza di "obiettive difficoltà alla mobilità e alla vita di relazione".

Per che cosa: Sono concessi contributi (legge 3/99) per l'acquisto e l'installazione di ausili e attrezzature. Per ausili e attrezzature si intendono tra l'altro, anche gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e dei motoveicoli anche se prodotti in serie. I Comuni possono concedere il 75% della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili oppure a coloro che le hanno in carico. I richiedenti non devono aver già fruito dello stesso beneficio nei quattro anni precedenti. La Giunta regionale adotta un piano annuale di intervento con il quale, tra l'altro, ripartisce i fondi tra gli Enti pubblici ed i Comuni, stabilendo criteri e modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto e approvando l'ammissibilità delle domande presentate. Le domande vanno inoltrate in bollo al Sindaco del Comune di residenza con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare prima dell'esecuzione dei lavori o dell'acquisto dei beni. La domanda deve essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Contributi previsti: Per l'acquisto e l'installazione di strumenti di adattamento degli autoveicoli vengono concessi contributi (dedotto l'eventuale finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) in misura percentuale prevista dalla legge, in relazione al reddito del richiedente. I Comuni possono inoltre concedere contributi fino al 15% della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendano necessarie particolari tipologie di veicoli.

Normativa di riferimento

Legge Regionale 12 gennaio 1999, n. 3

Veneto

Destinatari: le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o i loro familiari cui essi siano fiscalmente a carico.

Per che cosa: La legge regionale n. 41/93 (art. 13) prevede contributi per l'adattamento dei veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale e per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria anche se sprovvisti di patente. È necessario presentare una domanda, in carta da bollo, nella quale deve essere espressamente indicato il comma di riferimento. Tale richiesta va presentata al Sindaco del Comune di residenza entro il 31 marzo di ogni anno. Tutti i contributi sono cumulabili con altri erogati per i medesimi ausili o adattamenti, comunque solo fino alla copertura della spesa sostenuta.

Alla domanda di contributi, presentata dai disabili patentati per gli adattamenti alla guida, devono essere allegati i seguenti documenti: la certificazione attestante le condizioni di menomazione o di disabilità del richiedente interessato alla guida; la certificazione attestante l'abilitazione alla guida (patente speciale o certificato di idoneità alla guida rilasciata dalla competente commissione); il tipo di auto, targa e anno di immatricolazione; la descrizione delle modificazioni da apportare; il preventivo di una ditta specializzata; la specificazione di eventuali domande avanzate, per lo stesso fine, con riferimento alla legge 104/92 art. 27.

La domanda invece di chi vuole adattare il mezzo ai fini del trasporto della persona disabile, deve contenere l'indicazione del rapporto esistente tra il richiedente, titolare del mezzo e con patente di guida, e la persona disabile interessata al trasporto. Il mezzo può anche essere intestato al disabile pur non essendo titolare di patente speciale. Va allegato inoltre il certificato di collaudo del mezzo modificato rilasciato dalla competente autorità (MCTC) e la fattura attestante la spesa sostenuta per le opere di adattamento.

Contributi previsti: Per l'adattamento di automezzi il finanziamento può raggiungere il 50% della spesa sostenuta. L'erogazione delle somme assegnate, per interventi di adattamento di mezzi di locomozione, potrà essere effettuata in base alla documentazione attestante le spese sostenute e la certificazione di collaudo dell'opera rilasciata dalla competente autorità.

Normativa di riferimento:

Legge regionale 30 agosto 1993, n. 41
Circolare 19 dicembre 1994, n. 37

 

 

 

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