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Mobilità n. 25 - Anno 5

La storia

L'evoluzione delle norme

di Carlo Giacobini

illustrazioneLa legislazione vigente in materia di agevolazioni fiscali sui veicoli è il risultato di successive produzioni normative e regolamentari che nel tempo hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari e modificato le condizioni e i requisiti per accedere ai benefici.

Conoscere questa evoluzione aiuta a comprendere alcuni aspetti che possono apparire paradossali e, al tempo stesso, contribuisce ad una più corretta interpretazione degli elementi dubbio tuttora presenti.

La prima disposizione che agevola l'acquisto di veicoli da parte di persone disabili risale al 1986 (legge 97/1986) che prevede la concessione dell'aliquota IVA agevolata sui veicoli "adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie". Viene subito posto il limite di cilindrata 2000 centimetri cubici per i motori a benzina, e 2500 per i veicoli con motore diesel. Questa limitazione rimarrà immutata fino a tempi recentissimi: ora sono ammessi alle agevolazione IVA e bollo auto anche i veicoli diesel fino a 2800 centimetri cubici. Da far rilevare che la norma originaria non specifica che cosa si intenda per adattamento, lasciando aperta la possibilità sia dell'adattamento alla guida che al trasporto.

È il successivo decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986 che precisa che l'agevolazione spetta solo ai titolari di patente speciale, allora era la patente F, per ridotte o impedite capacità motorie.

La legge quadro

Qualche anno dopo, nel 1992, viene approvata una norma che, perlomeno nelle intenzioni del Legislatore, avrebbe dovuto modificare radicalmente la concezione della disabilità, garantendo l'impulso a servizi innovativi e organici benefici per i disabili e le loro famiglie. Si tratta della legge quadro sull'handicap (legge 104/1992). Per gli aspetti che qui ci interessano la 104 introduce un elemento di novità. L'IVA agevolata spetta anche alle persone non titolari di patente speciale, ma in possesso dell'idoneità alla guida. In sostanza si riconosce il fatto che il disabile per acquisire la patente di guida deve esercitarsi su di un veicolo adattato, ma che questo è (o era) difficile reperirlo presso le scuole guida. Il beneficio dell'IVA agevolata decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo.

Corte Costituzionale

Il fatto che l'agevolazione spettasse solo ai titolari di patente speciale appare subito come una sperequazione, in particolare ai quei disabili che, per minore età o per una menomazione tanto grave da non poter condurre un veicolo, dovevano comunque adattare un mezzo per potervi accedere ed essere trasportati.

Qualcuno solleva allora un dubbio di legittimità costituzionale su cui la Consulta si esprime solo nel 1991. La sentenza è "cerchiobottista": il dubbio di legittimità costituzionale è infondato, ma si richiama il Parlamento a porre rimedio alla sperequazione. Per intanto l'agevolazione continua a spettare solo ai titolari di patente speciale con obbligo di adattamento.

La svolta

Nel corso degli anni, in particolare in occasione delle diverse manovre finanziarie, si segnalano diversi tentativi di modificare l'impianto delle agevolazioni fiscali per i disabili, ma le novità giungono solo nel dicembre del 1997 con l'approvazione della manovra finanziaria per il 1998 (legge 449/1997).

L'articolo 8 di quella norma rende più complete le agevolazioni che consistono nell'Iva agevolata, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto, nella possibilità di detrarre la spesa sostenuta ed infine nell'esenzione delle imposte di trascrizione a momento del passaggio di proprietà.

Per la prima volta i benefici interessano, non sono i disabili motori titolari di patente speciale, ma anche i disabili motori che devono essere trasportati perché non dispongo appunto della patente.

Il Parlamento nell'intento di evitare elusioni, stabilisce che i veicoli, se si intende accedere alle agevolazioni, devono obbligatoriamente essere adattati alla guida e al trasporto.

Successive circolari del Ministero delle Finanze, oggi Agenzia delle Entrate, disciplinano le modalità per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto (circolare 186/1998) e per scontare l'IVA agevolata (circolare 197/1998).

Il "boom" è notevole, come è diffuso il disorientamento iniziale e le difficoltà di interpretazione.

Lobby

La normativa prevede quindi che i benefici spettino solo alle persone con disabilità di tipo motorio, escludendo chi abbia altre minorazioni come ad esempio quelle sensoriali o intellettive. Lo spirito della norma infatti risiede nell'intento di agevolare chi è costretto ad adattare un veicolo per potersi muovere.

La pressione delle associazioni dei non vedenti e dei sordomuti porta motivazioni diverse: anche le persone con disabilità sensoriali debbono spesso essere accompagnate pertanto sarebbe equo estendere gli aiuti previsti per i disabili motori.

Grazie ad un emendamento alla Finanziaria per il 2000 (Legge 488/1999), il Parlamento introduce una prima concessione: sordomuti e ciechi potranno detrarre, al momento della denuncia dei redditi la spesa sostenuta per l'acquisto di un veicolo.

E il collegato alla finanziaria 2000 (legge 342/2000) aggiungerà anche possibilità di ottenere l'IVA agevolata sui stessi veicoli.

Disabilità intellettive

Per i non vedenti e i sordomuti non è, ovviamente, previsto l'obbligo di adattare il veicoli, condizione su cui si imperniava, fino al quel momento, tutto il sistema. Visto che è decaduto, per alcuni almeno, l'obbligo di adattare il veicolo, anche le associazioni delle persone con disabilità richiedono un analogo trattamento di favore.

Anche in questo caso un emendamento alla legge finanziaria per il 2001 (legge 388/2000), "risolve" il problema: tutte le agevolazioni sono estese anche alle persone con disabilità intellettiva. Invero il Legislatore utilizza una terminologia un po' vetusta ed impropria per definire i nuovi aventi diritto - "disabilità mentale e psichica" - ma l'importante è la sostanza.

Con questa categoria, successivamente, l'Agenzia delle Entrate non sarà molto clemente, imponendo una doppia certificazione sanitaria (handicap grave e titolarità di indennità di accompagnamento).

Handicap grave

Negli anni, da parte di molte persone con disabilità motoria, è stata vissuta come una vessazione l'obbligo di adattare il veicolo al trasporto quale condizione per ottenere le agevolazioni fiscali. Dal canto suo sia il Legislatore che l'amministrazione finanziaria hanno considerato tale vincolo come uno strumento per contenere l'elusione fiscale. L'argomentazione diviene difficilmente sostenibile nel momento in cui per altre persone disabili questo obbligo non sussiste. Nella Finanziaria per il 2001 viene approvata una disposizione che appare come una mediazione.

Dal 2001 non sussiste più l'obbligo di adattare il veicolo al trasporto a condizione che l'interessato sia dimostratamente una persona con grave difficoltà di deambulazione oppure sia pluriamputato. Nella sostanza gli unici ancora tenuti all'adattamento rimangono solo le persone con disabilità motoria che non comporti limitazioni gravi alla deambulazione.

Le interpretazioni

Le norme, successive e in alcune parti non coordinate, sono state oggetto di numerose circolari applicative ed interpretative del Ministero delle Finanze. Negli ultimi due anni poi non sono mancate le risoluzioni della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate che hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti particolari.

Le difficoltà - e talvolta le difformità - applicative tuttavia permangono soprattutto per errori interpretativi da parte dei diretti interessati, dei concessionari e degli stessi uffici periferici dell'amministrazione finanziaria a causa di una disciplina non ancora ben metabolizzata.

 

 

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