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Mobilità n. 25 - Anno 5
I benefici
L'IVA agevolata
Il primo ed il più immediato vantaggio lo si può constatare al momento dell'acquisto dei veicolo. Poter contare sull'IVA al 4% significa risparmiare il 16%. Ottenere (o riconoscere se si è un concessionario) questa agevolazione rappresenta spesso una corsa ad ostacoli fra documenti necessari, individuazione dell'effettivo diritto, limiti e condizioni. Tentiamo di mettere un po' di ordine almeno fra gli elementi certi.
L'Imposta sul Valore Aggiunto viene applicata, salvo eccezioni ben definite, ogniqualvolta un bene cambia proprietario o un servizio viene erogato. Nel caso di acquisto di un veicolo da un'azienda o da un concessionario, l'IVA da applicare normalmente è del 20%.
Solo nel caso l'acquirente sia una persona con disabilità che ne abbia diritto, l'Imposta viene ridotta al 4%. Vi sono, anche in questo caso, delle condizioni, ulteriori rispetto alle tipologie dei veicoli che abbiamo illustrato nell'articolo precedente.
I limiti temporali
Il primo limite è quello temporale. L'agevolazione infatti spetta solo una volta ogni 4 anni. Devono cioè trascorre almeno quattro anni dall'ultima volta che si è usufruito dell'IVA agevolata per l'acquisto di un veicolo. Il rispetto di questo limite va autocertificato dal contribuente al momento dell'acquisto.
Fino al 2001 non era chiaro se per anni dovessero intendersi gli anni solari o gli anni fiscali. La seconda ipotesi sarebbe stata più favorevole, poiché il contribuente avrebbe potuto beneficiare dello sgravio già all'inizio dell'anno fiscale. Un esempio: se il contribuente acquistava un veicolo il 30 dicembre del 2000, avrebbe potuto ottenere una nuova agevolazione già il primo gennaio del 2004, senza attendere il 30 dicembre di quell'anno.
La circolare n. 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001, ha fornito un chiarimento definitivo su questo particolare aspetto. La precisazione purtroppo non è la più favorevole.
Il Ministero precisa infatti che i quattro anni sono da considerarsi "solari". Questo limite si applica sia alle agevolazioni IVA che alle detrazioni sulla denuncia dei redditi. Questo significa che il contribuente che acquista un veicolo il 30 dicembre 2000 e quello successivo il primo gennaio 2004 non solo non ha diritto alla seconda agevolazione IVA, ma non può nemmeno detrarre la spesa in sede di denuncia annuale dei redditi.
Cancellazione dal PRA
Il limite dei quattro anni può essere superato se il veicolo su cui si è beneficiato dell'IVA agevolata viene cancellato, prima di quel tempo, dal Pubblico Registro Automobilistico.
La cancellazione avviene nel caso il veicolo venga demolito e le targhe riconsegnate.
Nel caso di furto non è prevista la cancellazione dal PRA, poiché si tratta "solo" di una perdita di possesso. Pertanto, paradossalmente se volete, il disabile cui viene rubata l'auto non potrà acquistarne una nuova con l'IVA agevolata, se non sono trascorsi quattro anni dal precedente sgravio fiscale.
È bizzarro che questa limitazione non valga per i limiti temporali previsti per la detrazione fiscale (denuncia dei redditi) per la quale è contemplata anche la perdita di possesso e non solo la cancellazione dal PRA. Ci sono segnali che ci fanno dedurre che tale limitazione verrà abrogata.
L'intestazione
Come abbiamo precisato nell'articolo relativo agli aventi diritto, il beneficio spetta al disabile o al familiare che ce l'abbia fiscalmente a carico. È bene tornare sul concetto di "familiari fiscalmente a carico".
Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente i familiari che non possiedono redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000 (euro 2.840,51). In questo caso sono considerati a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Sempre alle stesse condizioni di reddito sono considerati a carico anche altri familiari purché convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Questo familiari sono: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Nel calcolo dei redditi sono esenti, quindi da non considerare ai fini Irpef, le rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, le compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a lire 10.000.000 (euro 5.164,57).
La fattura del veicolo deve essere intestata al familiare solo quando questi ha a carico fiscale il disabile. Nel caso il disabile non sia a carico di nessun familiare, la fattura e il veicolo vanno intestati direttamente al disabile stesso
È interessante segnalare che nel caso un contribuente abbia in carico due persone disabili, che siano in possesso dei requisiti sanitari previsti, può essere riconosciuta l'agevolazione IVA, e gli altri benefici, relativamente a due veicoli diversi (Risoluzione 169/2002).
La documentazione
Al momento dell'acquisto il disabile, o il familiare che l'abbia in carico, deve consegnare a chi vende il veicolo alcuni documenti previsti dalla normativa vigente. L'agevolazione IVA vige anche sulle importazioni. In questo caso però la documentazione va prodotta all'ufficio doganale. La domanda va presentata indicando tutti i dati identificativi della persona e segnalando qual è documentazione che si allega.
Ci sono alcuni documenti che sono uguali per tutti i tipi di possibili beneficiari, altri che si differenziano a seconda del tipo di disabilità. Iniziamo dalla documentazione comune.
Il disabile o il familiare che l'abbia a carico fiscale deve innanzitutto produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata.
Nel caso sia il familiare a richiedere l'agevolazione, questi deve presentare un documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione. Nel caso sia il disabile stesso a richiedere l'agevolazione questo documento non è necessario.
Ora vediamo sinteticamente quali altre documentazioni sono necessarie per le singole tipologie di disabilità. Si consiglia, nel caso sorgano dubbi, di rivedere l'articolo relativo agli aventi diritto.
Non vedenti
I non vedenti devono allegare alla domanda, oltre alla documentazione già citata, la certificazione che attesti la disabilità rilasciata da una commissione pubblica di accertamento.
Ricorda che sono ammessi allo sgravio solo i ciechi assoluti, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi. Nei certificati quindi devono essere indicate con chiarezza queste situazioni. Non è richiesto il certificato di handicap (ex Legge 104/1992).
Sordomuti
Essendo ammessi al beneficio le persone affette da sordomutismo, gli interessati devono presentare certificazione rilasciata da una commissione pubblica di accertamento che indichi con chiarezza "persona sordomuta" oppure "sordomuto". Rimangono esclusi dal beneficio le persone ipoacusiche, e le persone che siano certificate come sorde. Non è richiesto il certificato di handicap
Titolari di patente speciale
L'IVA agevolata spetta alle persone titolari di patente di guida speciale per ridotte o impedite capacità motorie cui siano stati prescritti particolari dispositivi di guida (anche di serie quali in cambio automatico o il servofrizione).
Chi rientra in questa categoria deve presentare fotocopia della patente speciale da cui risultino i dispositivi obbligatori.
Il beneficio, lo ricordiamo, spetta anche a chi sta per acquisire una patente speciale, ma è in possesso del solo foglio rosa. Da questo devono risultare i dispositivi prescritti. Se entro un anno il richiedente non consegue la patente speciale, il beneficio decade.
Sia chi ha la patente speciale che chi ha il foglio rosa deve inoltre dimostrare di essere interessato da disabilità presentando un certificato di invalidità o di handicap da cui risulti con chiarezza la natura motoria della menomazione.
Disabili motori
I disabili motori che non hanno gravi difficoltà di deambulazione possono ottenere comunque le agevolazioni fiscali a patto che adattino il veicolo al trasporto (si veda l'articolo precedente sui veicoli).
Questi contribuenti devono dimostrare, con copia del certificato di invalidità o handicap rilasciati da una commissione pubblica di accertamento, la natura motoria della disabilità. Anche in questo caso è necessario che la tipologia della disabilità sia chiaramente esplicitata nella certificazione.
Disabili motori gravi
Le persone con gravi difficoltà motorie o con pluriamputazioni possono ottenere i benefici fiscali senza obbligatoriamente adattare i veicoli. La normativa vigente è piuttosto rigida rispetto alla documentazione da produrre. In questi casi infatti è ammesso un solo tipo di certificazione: il verbale rilasciato dalla commissione ASL che attesta l'handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104). Non sono ammessi certificati di handicap senza connotazione di gravità né certificati di invalidità civili nemmeno nel caso che prevedano il diritto all'indennità di accompagnamento.
Inoltre nel certificato di handicap grave deve risultare esplicitamente la grave difficoltà o l'impossibilità di deambulazione oppure la presenza di una pluriamputazione.
Disabili intellettivi
Anche per i disabili mentali e psichici, la documentazione da produrre è piuttosto rigorosa. Infatti oltre a quella comunemente prevista (autodichiarazione rispetto ai limiti temporali ed eventuale carico fiscale del familiare), il disabile intellettivo deve consegnare due diverse certificazioni: il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e il certificato di invalidità da cui risulti la titolarità dell'indennità di accompagnamento. Rimangono esclusi i titolari di indennità di frequenza.
Imposte di trascrizione
Al momento dell'acquisto di un veicolo, sia nuovo che usato, sono dovute delle imposte di trascrizione (IET, APIET o ARIET) che solitamente il concessionario comprende nella voce "messa su strada" al momento della presentazione del preventivo.
È importante sapere che la normativa vigente prevede l'esenzione dal pagamento di queste imposte per gli stessi soggetti per i quali è prevista l'agevolazione IVA e l'esenzione dal pagamento del bollo con esclusione delle persone con disabilità sensoriale. La documentazione da presentare, al PRA in questo caso, è la medesima prevista per l'IVA.
Gli interdetti e gli inabilitati
Nel caso un veicolo venga acquistato per un interdetto o un inabilitato, che non sia a carico fiscale di un familiare, l'operazione va preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare (Art. 374, Codice Civile). Il tutore o l'inabilitato con il consenso espresso del curatore, dovrà inoltrare un'istanza nella quale consigliamo di indicare le caratteristiche del veicolo, l'utilità dell'operazione per il disabile, il presunto utilizzo in termine di chilometri anno, la disponibilità nel conto della tutela del denaro necessario all'acquisto oltre naturalmente a quanto venga ritenuto utile.
Il Giudice Tutelare, valutate le circostanze, autorizzerà l'acquisto del veicolo. Allegando copia autentica dell'autorizzazione del Giudice agli ordinari documenti, si potrà poi eseguire la voltura al Pra. Il veicolo risulterà intestato all'incapace (e non al tutore) e negli archivi del Pra l'atto autorizzativo cui si farà riferimento per quanto riguarda la regolarità della voltura.
Le richieste di applicazione dell'IVA agevolata, dell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle imposte di trascrizione dovranno essere firmate dal tutore, nel caso il disabile sia interdetto, oppure dall'inabilitato assistito dal curatore.
Giova ricordare che gli acquisti effettuati al di fuori delle disposizioni previste dal Codice Civile relativamente ai disabili interdetti o inabilitati, possono essere annullati.
(Maria Antoniazzi)
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