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Mobilità n. 25 - Anno 5

Condizioni

Quali veicoli

un auto anticaOltre ai requisiti soggettivi, debbono essere rispettate anche delle condizioni oggettive, per poter ottenere gli sgravi fiscali. Non tutti i veicoli disponibili sul mercato infatti, possono godere dei benefici. Dopo essersi accertati di avere le "carte in regola" per richiedere IVA agevolata, detrazioni ed esenzioni, si deve porre attenzione al tipo di veicolo che si sceglie e sapere quindi in anticipo.

La Legge 449 del 1997, che ha ridefinito il quadro delle agevolazioni fiscali sui mezzi destinati al trasporto delle persone con disabilità, ha posto dei limiti rispetto alle tipologie di veicoli ammessi ai benefici fiscali. I veicoli esistenti - tutti, non solo quelli agevolati - sono "catalogati" dal Codice della Strada che li raggruppa e ne definisce con precisione le diverse caratteristiche costruttive e funzionali: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, macchine operatrici ed altro.

I veicoli agevolabili sono individuati all'interno delle categorie dei motoveicoli e degli autoveicoli.

Motoveicoli

Riconoscendo il fatto che alcuni disabili utilizzano motocicli (non ciclomotori) per spostarsi agevolmente, il Legislatore ha voluto concedere le agevolazioni anche su questi mezzi. Vige comunque l'obbligo di adattamento per le persone munite di patente speciale e per i disabili motori che non abbiano gravi difficoltà di deambulazione. Inoltre sui motoveicoli non hanno diritto ad alcun beneficio le persone non vedenti e sordomute.

Fra i motoveicoli previsti dall'articolo 53 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992) solo tre categorie possono contare sui vantaggi fiscali.

La prima categoria è quella delle motocarrozzette cioè "veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria".

La seconda categoria è quella dei motoveicoli per trasporto promiscuo e cioè i "veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente",

Infine, l'ultima categoria è individuata nei motoveicoli per trasporti specifici definti "veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo".

È utile sottolineare che sono categoricamente esclusi da ogni beneficio i quadricicli leggeri, cioè, per intenderci, quelle "miniauto" che possono essere condotte senza patente.

Si ricorda inoltre che per condurre i motoveicoli è necessario disporre della patente A.

Autoveicoli

Anche nel caso degli autoveicoli, previsti dall'articolo 54 del Codice, solo alcuni possono fruire dei benefici. Si tratta comunque dei veicoli più comuni.

Sono ammesse infatti le autovetture cioè i "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente".

L'altra categoria agevolata è quella degli autoveicoli per trasporto promiscuo: "veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente".

Infine sono previsti gli autoveicoli per trasporti specifici definiti come "veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo".

Camper

Una norma successiva alla 449, la Legge 388/2000 (articolo 81, comma 3), ha compreso fra i veicoli agevolabili anche gli autocaravan (camper) cioè i "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

L'agevolazione riguarda solo la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, il 19% della spesa sostenuta. L'IVA dovuta continua ad essere quella ordinaria del 20% e non è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo auto.

Permane l'obbligo, per i soggetti che sono tenuti a farlo, di adattare il veicolo al trasporto o alla guida.

Cilindrata

Un ulteriore vincolo è posto nel limite di cilindrata. I veicoli con motore a benzina non devono superare la cilindrata di 2000 centimetri cubici.

Per i veicoli con motore diesel era stata inizialmente fissata la soglia massima di 2500 centimetri cubici, ma la Legge 342/2000 (art. 50) ha elevato questo limite a 2800 centimetri cubici.

È fondamentale sottolineare che il limite di cilindrata vige solo per l'applicazione dell'IVA ridotta e per l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Non ci sono limiti di cilindrata per la detrazione Irpef in denuncia dei redditi. Può essere cioè detratta anche una vettura che superi i 2800 centimetri cubici fatturata con IVA al 20%.

Adattamenti obbligatori

Come abbiamo precisato nell'articolo precedente dedicato a chi ha diritto alle agevolazioni fiscali, i disabili motori che non abbiano gravi difficoltà di deambulazione sono tenuti ad adattare il veicolo al trasporto.

Una circolare del Ministero delle Finanze (186/1998) indica quali siano gli adattamenti ammessi:

la pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica; lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica; braccio sollevatore o paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; il sedile scorrevole e girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); lo sportello scorrevole.

La stessa circolare precisa anche che "qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (...) necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento".

Il Ministero delle Finanze lasciava quindi aperta l'ipotesi di adattamenti diversi. Tuttavia l'Unità di Gestione Motorizzazione e Sicurezza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (la ex Motorizzazione) con un propria circolare del 2000 (B11/2000/Mot) ha precisato che "gli allestimenti debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare effettivi adattamenti nei veicoli oggetto della richiesta: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi in alternativa, a richiesta."

Il che significa, ad esempio, che la porta scorrevole di serie in alcuni monovolumi non può essere considerata come un adattamento al trasporto, come non può essere considerato come adattamento un seggiolone per auto non essendo permanentemente collegato al veicolo.

Gli adattamenti al trasporto devono sempre essere riportati sulla carta di circolazione e ciò avviene solitamente dopo un collaudo da parte della Motorizzazione. Non sono ammessi quindi adattamenti fai-da-te, o comunque non riportati sulla carta di circolazione.

Tutte queste indicazioni valgono per i veicoli destinati al trasporto di disabili e non riguardano invece i dispositivi di serie prescritti ai titolari di patente speciale quali ad esempio il cambio automatico oppure la frizione automatica.

Un'ultima annotazione: gli adattamenti alla guida sono ovviamente obbligatori per i titolari di patente speciale che li preveda quale condizione per condurre un veicolo.

Nuovo e usato

La norma istitutiva dei benefici fiscali e le successive circolari precisano che tutte le agevolazioni valgono sia sui veicoli nuovi che su quelli usati.

È utile però sapere che l'acquisto di un veicolo fra privati cittadini (quindi non fra aziende, o fra aziende e persone fisiche), è un'operazione esente da IVA.

Inoltre, spesso, quando si acquista un veicolo usato da concessionari auto, questi sono in possesso di un "mandato a vendere" del proprietario precedente. Ciò fa sì che la vendita avvenga formalmente fra persone fisiche e quindi esente da IVA. Se si acquista un veicolo esente da IVA è possibile, prima di quattro anni acquistare un veicolo nuovo usufruendo dell'IVA agevolata.

La spesa per il veicolo esente da IVA può comunque essere detratta in sede di denuncia annuale dei redditi, rispettando in questo caso il limite dei quattro anni, e può godere dell'esenzione dal pagamento del bollo auto.

 

 

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