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Mobilità n. 26 - Anno 5
Tutela legale e patrimoniale
I costi dell'interdizione
È poco nota la possibilità di avviare un procedimento di interdizione o inabilitazione senza l'assistenza da parte di un legale. È un'informazione importante e utile per le famiglie, ma ci sono ombre e luci sulla sua applicabilità. Mobilità ha tentato di capirne di più riportando anche l'esperienza di un'associazione che da alcuni anni, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino, ha intrapreso questa strada supportando efficacemente molte famiglie.
Come abbiamo avuto modo di scrivere su queste colonne, l'ordinamento giuridico italiano prevede due forme di tutela in favore delle persone incapaci per infermità di mente o altra causa, di provvedere ai propri interessi: l'inabilitazione e l'interdizione (artt. 414 e 415 del Codice Civile).
Se una persona maggiorenne è parzialmente incapace di intendere e di volere può essere promosso il procedimento di inabilitazione, mentre se la persona maggiorenne è totalmente incapace di intendere e di volere il nostro ordinamento prevede l'interdizione. Il Tribunale accertata l'incapacità nomina nel primo caso un curatore e nel secondo un tutore.
Questi due procedimenti, nelle intenzioni del Legislatore, non sono affatto "contro" la persona incapace ma "a favore" di essa e mirano esclusivamente a tutelarla da tutto ciò che potrebbe nuocergli. I due procedimenti sono assegnati alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo dove la persona risiede ed è richiesta la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero.
Chi promuove l'interdizione
L'azione di inabilitazione o interdizione può essere promossa, secondo l'articolo 417 del Codice Civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero. I parenti, gli affini, il tutore o il curatore per avviare un procedimento di inabilitazione o interdizione devono necessariamente appoggiarsi ad un legale. Il Codice di Procedura Civile infatti, ammette solo eccezionalmente la costituzione in proprio e nei casi previsti non rientrano i nostri due procedimenti. L'avvocato peraltro, non può applicare una tariffa gratuita pena la radiazione dall'albo.
I parenti della persona incapace potrebbero però non affidarsi ad un legale inoltrando direttamente la richiesta al Pubblico Ministero che però non è, in questo caso, obbligato a procedere. Nel caso invece il Pubblico Ministero decida di promuovere i procedimenti di interdizione o inabilitazione, la famiglia non sarà tenuta ad appoggiarsi ad un legale.
L'assistenza di un legale
Ma allora perché comunemente invece di promuovere un'azione di interdizione con l'assistenza di un legale, non si segnala semplicemente il caso al Pubblico Ministero? La risposta va ricercata nella difficoltà, da parte di molte famiglie, di affrontare la procedura da sola e quindi la necessità di essere sostenuta da un esperto in materia. E poi il familiare non sa come redigere la domanda, a chi indirizzarla, cosa si deve allegare per porre il Pubblico Ministero in condizione di riconoscere la fondatezza della segnalazione e altro ancora. In conclusione manca una corretta informazione. Ma non si tratta solo di questo. Spesso - come già scritto dagli avvocati Maria Antoniazzi ed Elisabetta Possamai su Mobilità 23 - gli uffici delle Procure hanno un sovraccarico di lavoro in materia penale e quindi il settore civile passa in secondo piano. Inoltre, a volte, le esigenze per la tutela delle persone incapaci devono essere affrontate in breve tempo e non possono attendere i tempi tecnici delle Procure. Infine non è detto che il Pubblico Ministero ritenga di dover dar seguito alla segnalazione. La Procura, come già detto, può avviare il procedimento se e quando lo ritiene fondato. A fronte di tutto ciò il familiare preferisce prevalentemente farsi assistere da un legale che si occuperà di seguire l'istanza passo dopo passo.
L'esperienza torinese
Eppure qualcuno si sta adoperando in modo diverso per tentare di supportare le famiglie nell'articolato procedimento di interdizione del proprio congiunto. A Torino, ad esempio, l'UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali) ha avviato da qualche anno una proficua collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino grazie anche alla disponibilità del Magistrato incaricato. L'associazione si pone come tramite tra familiari e Procura della Repubblica, evitando il ricorso agli studi legali con relativo risparmio economico da parte delle famiglie.
L'UTIM accoglie in primo luogo la richiesta dei familiari avendo cura di informarli correttamente sul significato di questa procedura. Successivamente la consulenza dell'associazione consiste nel far redigere la domanda di interdizione in carta semplice alla sede della Procura della Repubblica dove risiede l'interdicendo allegando: copia del certificato di invalidità civile, estratto di nascita, certificati di residenza e cittadinanza, dichiarazione medica che attesti la totale incapacità dell'interdicendo.
Nella richiesta devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere indicate le generalità (nome, cognome, residenza) dei parenti entro il quarto grado e, se ci sono, del tutore o del curatore della persona da interdire (così cita l'art. 712 del Codice di Procedura Civile). La domanda e la relativa documentazione, accompagnate da una lettera dell'associazione vengono inoltrate alla segreteria della competente Procura della Repubblica che provvederà ad espletare le procedure di rito e ad inviare ai parenti indicati la notifica di comparizione davanti al Giudice. Se non sorgono contrasti o complicazioni viene pronunciata l'interdizione e la persona che si è proposta quale tutore viene nominata in via provvisoria. Dopo qualche tempo verrà chiamata dal Giudice Tutelare per il giuramento assumendo così l'incarico a pieno titolo. Al termine della procedura il Pubblico Ministero richiederà al tutore o al curatore il rimborso a favore dello Stato di eventuali spese sostenute (ad esempio consulenze medico legali).
È inoltre importante sapere che se è la famiglia a promuove l'azione di interdizione può richiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammesso che sussistano i requisiti necessari per poterlo richiedere. Il limite di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio, è di 9.296,22 euro (18 milioni di lire) lordi annui. Per il conteggio vale il reddito del nucleo familiare. Si può ottenere il patrocinio gratuito in caso di procedimento davanti a qualsiasi giurisdizione (civile, penale, militare, amministrativa e tributaria) quando l'interessato debba o possa essere difeso o assistito da un avvocato o da un consulente tecnico.
Per ulteriori informazioni in merito si può visitare il sito www.tutori.it in cui si possono trovare utili approfondimenti riguardanti la tutela delle persone incapaci.
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