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Mobilità n. 28 - Anno 5
Tutela legale e patrimoniale
Il fedecommesso assistenziale
di Luisa Zangrando*
Molti genitori di persone disabili interdette si chiedono come poter assicurare al proprio figlio un'adeguata assistenza e, al tempo stesso, la tranquillità economica quando essi non ci saranno più. Una delle opportunità, non l'unica, è prevista dalle normative vigenti: è possibile indicare nel proprio testamento una persona che si prenda cura del proprio familiare disabile interdetto. Vediamo di cosa si tratta.
Le disposizioni che il Codice Civile detta in tema di tutela e curatela di persone incapaci di intendere e di volere tutelano esclusivamente gli interessi di natura patrimoniale delle persone in stato di menomazione psichica, senza occuparsi della loro protezione e vigilanza.
È in materia di successione testamentaria che troviamo l'unico istituto - presente nel nostro ordinamento giuridico - avente la funzione specifica di garantire ed incentivare la futura cura dell'incapace.
Soluzione possibile
Si tratta del fedecommesso assistenziale, previsto dall'art. 692 del Codice Civile e propriamente finalizzato all'assistenza dell'interdetto.
Esso costituisce, in sostanza, una sorta di premio per chi ha avuto cura di
una persona in stato d'interdizione, poiché gli assicura un vantaggio ereditario derivante da una successione testamentaria apertasi a favore dell'incapace.
Quando infatti chiamata all'eredità sia una persona interdetta, è possibile
imporle - con espressa disposizione contenuta in un testamento - l'obbligo
di conservare il lascito ricevuto per poi restituirlo, al momento della morte,
ad un secondo beneficiario, che sarà appunto chi, sotto la vigilanza del tutore, l'avrà assistita.
Condizioni
La previsione in questione - che configura il cosiddetto fedecommesso assistenziale
- é, tuttavia, consentita solo se a disporre nel senso indicato sia
il genitore o un altro ascendente in linea retta o il coniuge dell'incapace.
È cioè necessario un particolare vincolo di natura familiare tra
il testatore e la persona in stato d'interdizione, beneficiaria diretta del
lascito. Questi dovrà esserne, quindi, o figlio o altro discendente o coniuge.
Potrà trattarsi di figlio adottivo e di figlio nato al di fuori
del matrimonio, anche se non riconosciuto o non riconoscibile, perché nato
da relazione incestuosa tra i genitori.
In ipotesi di chiamata all'eredità di coniuge interdetto, l'interdizione
dovrà naturalmente essere intervenuta dopo il matrimonio e ciò perché la persona interdetta per infermità di mente non può contrarre matrimonio civile e, se contrae matrimonio canonico, questo non potrà essere
trascritto nei registri dello stato civile e produrre dunque effetto nel nostro
ordinamento giuridico.
Il diretto chiamato all'eredità, bisognoso di assistenza, potrà essere
anche minorenne, in stato di abituale infermità di mente, purché, però,
in tal caso il procedimento d'interdizione venga promosso entro il termine di due anni dal
raggiungimento della sua maggiore età.
Nel fedecommesso assistenziale, i poteri dell'incapace sui beni assegnatigli sono vincolati e,
comunque, limitati nel tempo, tant'è che il suo diritto di proprietà è stato
definito temporaneo.
I beni ereditari, oggetto di tale lascito, rimangono invero assoggettati ad un regime specifico rispetto al restante patrimonio del beneficiario.
Quest'ultimo ne avrà, in particolare, il godimento, ma non potrà disporne.
L'alienazione sarà consentita solo in caso di utilità evidente dall'autorità giudiziaria, che disporrà anche
il reimpiego delle somme ricavate.
Inoltre, i creditori personali dell'incapace potranno soddisfarsi soltanto sui frutti di tali beni.
I doveri
L'istituto in esame consente che a coloro i quali abbiano prestato assistenza siano devoluti anche i beni costituenti la legittima dell'interdetto, ossia la quota intangibile che, per legge, deve essergli riservata in quanto stretto congiunto del testatore (ad esempio figlio o coniuge superstite).
Detta quota, di regola indisponibile, sarà dunque sottoposta agli
obblighi di conservazione e restituzione sopra menzionati, imposti all'incapace,
proprio allo scopo di assicurarne l'assistenza e rafforzarne la protezione.
L'obbligo di restituzione, che il fedecommesso assistenziale stabilisce
a carico della persona in stato d'interdizione, in particolare comporta che,
alla sua morte, l'eredità si trasmetta a chi - sotto la vigilanza
del tutore - materialmente la accudisce nella vicenda quotidiana.
La cura dell'interdetto, naturalmente, non potrà ridursi al mero sostentamento vitale, ma dovrà implicare
un'attività continuativa di vigile protezione della persona.
Essa potrà essere, in concreto, apprestata anche dal tutore dell'incapace, che perciò in tal caso sarà il
secondo beneficiario del lascito oggetto di fedecommesso assistenziale.
È opportuno rilevare come il vantaggio ereditario consentito a chi abbia assistito un interdetto possa - per espressa volontà del
testatore - essere subordinato anche ad una serie di circostanze specifiche
inerenti alla cura.
E con ciò il genitore, l'ascendente o il coniuge dell'incapace avrà la possibilità di predisporre, nel testamento, le cautele che riterrà più opportune
a salvaguardia della persona cara, stabilendo anche le modalità relative al concreto esercizio della cura.
In alternativa con la persona fisica, anche gli enti potranno beneficiare
dei beni oggetto di fedecommesso assistenziale. Potrà trattarsi di
ogni tipo di ente, includendosi anche quelli aventi il compito istituzionale
di provvedere alla cura degli infermi di mente.
In ipotesi di avvicendamento nel tempo di più persone o enti nella cura dell'incapace, i beni saranno assegnati proporzionalmente al
tempo in cui ciascuno ha prestato attività di assistenza.
Se, invece, più persone o enti vi provvedano contemporaneamente (ad
esempio due fratelli, distribuendosi i compiti), si avrà riguardo, nella ripartizione dei beni, alla qualità ed alla quantità dell'attività prestata.
Alcune precisazioni
La funzione dell'istituto in commento s'incentra ed esaurisce tutta nella protezione dell'interdetto.
Infatti, il fedecommesso assistenziale non ha ragione d'essere e diviene inefficace se l'interdizione sia negata o revocata o
se, trattandosi di minore abitualmente infermo di mente, il procedimento d'interdizione
non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della sua maggiore età.
E ciò perché, al di fuori dell'ambito della successione testamentaria di congiunto in stato d'interdizione, la legge vieta che al chiamato all'eredità possa
essere imposto l'obbligo di conservare i beni ricevuti per restituirli ad un
secondo beneficiario.
E' stabilita parimenti l'inefficacia del fedecommesso assistenziale in caso di violazione degli obblighi di
assistenza da parte delle persone o degli enti a ciò tenuti
Ed in tale ipotesi, la sanzione dell'inefficacia è certamente di incentivo allo scrupoloso adempimento dei doveri di protezione e di vigilanza imposti a tutela della persona cara, considerando altresì che tale attività sarà controllata
dal tutore.
In tutti i casi di inefficacia del fedecommesso assistenziale ora menzionati,
rimarranno ovviamente valide le disposizioni testamentarie stabilite a favore
della persona incapace, la quale non sarà, quindi, più assoggettata
ai rigorosi obblighi di conservazione e restituzione dei beni ereditari.
Infine si osserva che se le persone o gli enti che hanno prestato assistenza
muoiono o si estinguono prima della morte dell'incapace, l'eredità si
devolve ai successori legittimi di quest'ultimo.
È evidente come in tal modo vengano salvaguardate le aspettative degli eredi legittimi dell'interdetto, poiché viene a mancare il presupposto che ne giustificava la compressione e cioè la finalità di
garantire l'assistenza al loro congiunto.
*Avvocato
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