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Mobilità n. 29 - Anno 5
Tutela legale e patrimoniale
Verso una tutela congiunta
di Maria Antoniazzi*
Quando i genitori decidono di avviare un procedimento di interdizione per il proprio figlio si vedono costretti a dover scegliere quale dei due sarà tutore. La normativa non vieta il contrario, ma una sua interpretazione letterale porta di fatto i Giudici alla nomina di un solo tutore. Una tendenza consolidata, fino ad oggi almeno. Ma qualcosa sta cambiando.
(Disegno
di
Silvia
Fabris) |
Al momento del colloquio con il legale, in sede di avvio della procedura di interdizione o inabilitazione, accade di frequente che entrambi i genitori chiedano di essere nominati tutori (o curatori) del proprio figlio, in particolare quando il ricorso per la dichiarazione di incapacità viene proposto nei confronti di un soggetto ancora minorenne o comunque di giovane età.
Da un lato, i genitori si chiedono come mai uno dei due debba "cedere" la propria potestà all'altro, e non si possa invece mantenere (nel caso di minori) o ripristinare (nel caso di giovani maggiorenni) quella condivisione di responsabilità che ha caratterizzato il loro essere coppia genitoriale fino a quel momento.
Dall'altro, la prassi appare del tutto contraria a tale soluzione, e ciò per almeno due ordini di motivi. Il primo è dato da un'interpretazione letterale delle norme del codice civile, che si riferiscono al tutore sempre al singolare. Il secondo è di ordine pratico, in quanto è senz'altro più agevole, per il Giudice Tutelare, far riferimento ad un solo interlocutore anziché a più d'uno, in quanto si riducono gli eventuali casi di conflitto di interesse tra tutore e incapace, e si evita a monte l'insorgere del contenzioso causato da divergenze d'opinione sulle scelte da operare nell'interesse dell'incapace.
Autorevoli giuristi si sono occupati della questione, partendo come sempre dall'esame normativo.
L'ultimo comma dell'articolo 424 del Codice Civile dispone infatti che: "nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il Giudice Tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata".
Alcuni pareri
Come si può notare la legge non dice espressamente nulla sulla possibilità di nomina di più tutori che facciano parte della stessa categoria di soggetti sui quali deve cadere la scelta. Sembra comunque che il testo della norma, nell'indicare coloro che possono svolgere la funzione di tutori dell'interdetto, si riferisca, fra gli altri, al padre e alla madre, non indicandoli in via tra di loro alternativa. Se ne desume un'equiparazione delle posizioni dei genitori che non esclude la loro nomina congiunta, sempre che ciò sia consentito dalla sussistenza, in entrambi, dei requisiti necessari all'espletamento dell'ufficio (Bianca, Diritto civile, I).
A sostegno della tesi della tutela congiunta sta del resto la riforma del diritto di famiglia. Alla luce di questa, infatti, la sequenza "padre-madre" non può non essere intesa come una discriminazione tra i genitori. Di qui l'obbligo di leggere tale sequenza come indicazione dell'unica categoria dei genitori.
Non sfugge inoltre come rimettere all'autorità giudiziaria la scelta del genitore da nominare tutore del figlio interdetto comporti indubbiamente una discriminazione nei confronti dell'altro, se si considera che il Giudice non può agevolmente trovare un criterio per scegliere il genitore da nominare tutore (Napoli, in Commentario al Codice Civile diretto da Schlesinger; Fedeli, in Trattato della volontaria giurisdizione diretto da Verde).
Va infine evidenziato come, normalmente, siano padre e madre congiuntamente ad assistere l'incapace anche dopo il raggiungimento della maggiore età (Napoli, op. cit).
Non si vede perché l'istituto della tutela non possa (e perfino non debba) continuare ad essere assolto da entrambi congiuntamente.
Né sembrano di ostacolo il primo comma dell'art. 424 e l'art. 347 del Codice Civile, i quali recitano rispettivamente che: "Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela degli emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati"; e che "è nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori".
La dottrina maggioritaria, infatti, ritiene che la comparazione tra la situazione del minore privo dei genitori e quella dell'incapace non valga in maniera assoluta, in quanto i presupposti dell'uno e dell'altro istituto tutelare sono diversi. Mentre la tutela dei minori presuppone la sopravvenuta mancanza della potestà dei genitori, la tutela degli interdetti prescinde dall'esistenza in vita o dalla capacità dei genitori stessi. Da ciò si può desumere che mentre per i minori la tutela congiunta è sostanzialmente inammissibile, tale inammissibilità non è giustificata nei confronti degli interdetti i quali, a differenza dei primi, potrebbero avere entrambi i genitori (Verde, op.cit.; Napolo, op. cit.).
Per quanto riguarda gli eventuali conflitti, la dottrina osserva che nel codice vigente è presente una disciplina volta a dirimere il conflitto di interessi tra i genitori che esercitano congiuntamente la potestà sui figli (art. 316 Codice Civile), la quale ben potrebbe essere applicata ai genitori - tutori. Sotto questo profilo va peraltro rilevato che la mancanza di una disciplina relativa ai conflitti di interessi applicabile analogicamente alle altre categorie di cui all'art. 424 c.c. preclude la nomina di più tutori che non siano genitori (Verde, op. cit.).
Interpretazioni diverse
Recentemente il Giudice Tutelare del Tribunale di Treviso, cui sono state sottoposte le osservazioni proposte in questo articolo, ha condiviso l'impostazione della questione ed ha nominato congiuntamente tutori entrambi i genitori di un giovane interdetto minorenne.
Il Tribunale di Venezia, parimenti chiamato a pronunciarsi sul punto (sentenza 1140/2003), ha invece preferito far assumere la funzione tutelare ad un solo genitore, ritenendo che "non vi sia spazio alcuno per l'interpretazione proposta", in quanto "ciò non è consentito dalla normativa". A parere del giudicante "non appare ravvisabile alcuna irragionevole discriminazione tra i genitori, atteso che questi, con la maggiore età del figlio, perderebbero comunque la potestà sullo stesso".
Le motivazioni date dal Tribunale di Venezia non ci sembrano esaurienti, né convincenti. Sarà interessante conoscere gli sviluppi giurisprudenziali sul punto: non penso mancheranno ulteriori istanze di tutela congiunta cui i Giudici dovranno replicare, vista la crescente consapevolezza e l'innegabile senso di responsabilità che i genitori manifestano nei procedimenti per interdizione o inabilitazione promossi nei confronti dei figli.
*Avvocato
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