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Mobilità n. 30 - Anno 5

Tutela legale e patrimoniale

I patti successori

di Guido Moro*

Accade talvolta che, con lo scopo di tutelare il proprio figlio disabile, i genitori predispongano dei vincoli sulla futura eredità, non sapendo che tali atti possono essere impugnabili e considerati nulli, vanificando le loro migliori intenzioni. Sono aspetti che bisogna conoscere prima di causare "pasticci" difficilmente sanabili.

(Disegno di Silvia Fabris)
(Disegno di Silvia Fabris)

Le uniche due forme di successione che conosce il nostro ordinamento giuridico sono: la successione testamentaria e la successione legittima.
La successione testamentaria consente al testatore di disporre dei propri beni secondo la propria volontà, in maniera ampia ed autonoma, con l'unico limite di destinare una quota della eredità ai legittimari che sono, per scelta legislativa, il coniuge, i figli legittimi, (ai quali sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi) i figli naturali e gli ascendenti legittimi.
L'inosservanza da parte del disponente di quel limite, non comporta l'invalidità del testamento o delle singole disposizioni in esso contenute, ma la possibilità, da parte del legittimario leso o preterito, di agire, entro il termine massimo di dieci anni dall'aperta successione, con l'azione di riduzione (art. 2652 n. 8 cod. civ.).
L'azione di riduzione mira infatti alla dichiarazione di inefficacia totale o parziale di un titolo liberale (la successione, N.d.R), e può essere richiesta oltre che dal legittimario, anche dai suoi eredi o aventi causa (art. 557 cod. civ.).

La successione legittima
La successione legittima, invece, opera quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (cioè non esiste alcun testamento). In tal caso è la legge stessa che stabilisce la successione dei parenti o del coniuge (art. 566 e seguenti cod. civ.).
Nella categoria dei successori legittimi rientrano il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, altri parenti e lo Stato, secondo l'ordine e le regole stabilite nel libro II, Titolo II del Codice Civile.
Nella successione legittima la successione nel patrimonio del defunto avviene per il rapporto di parentela o di coniugio con il successore ed il criterio seguito dalla legge è generalmente quello della prossimità del vincolo familiare.
Da quanto sopra detto ne consegue che ogni altra modalità di trasmissione dei beni mortis causa, fuori dallo schema della successione testamentaria, o legittima, deve considerarsi invalida.
Non a caso l'art. 458 del Codice Civile, testualmente recita: "È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". La norma disciplina i patti successori, che altro non sono che tutte quelle convenzioni di natura reale, od obbligatoria, con le quali, in vista della propria morte, o di quella di un'altra persona, si dispone dei propri o degli altrui beni.
La ratio della norma è quella di evitare qualsiasi rinuncia sulla base di patti e di consentire al testatore di poter revocare sempre e comunque il proprio testamento. Di qui la nullità di tutte quelle clausole derogatorie, con le quali in passato il testatore poteva rinunciare in modo assoluto alla facoltà di revocare il testamento.

I tre patti
Analizzando attentamente l'art. 458 cod. civ., la dottrina ha distinto tre tipologie di patti successori e precisamente i patti successori costitutivi, dispositivi ed abdicativi.
I patti successori costitutivi, detti anche dalla dottrina confirmativi, sono quelli con i quali le parti, mediante accordo, provvedono alla successione di una di loro a titolo universale o particolare (es: Tizio conviene con Caio di lasciargli l'eredità).
I patti successori dispositivi sono quelli con i quali un soggetto dispone dei diritti che prevede di acquistare succedendo mortis causa ad un altro soggetto (es: Tizio conviene con Caio di vendergli i beni che dovrebbero pervenirgli dall'eredità di Sempronio).
I patti abdicativi o rinunciativi, infine, riguardano ogni atto di rinuncia a successioni non ancora aperte (es: Tizio conviene con Caio di rinunciare all'eredità di Sempronio non ancora defunto; oppure Tizio si obbliga a rinunciare a tali diritti con un successivo atto; è questo il patto successorio rinunziativo obbligatorio).
La distinzione dei tre tipi di patti successori ha fatto ritenere una parte della dottrina che il fondamento del divieto sancito nell'art. 458 cod. civ., sia diverso a seconda della natura dei singoli patti.
Alcuni autori ritengono che l'esigenza di tutelare la libertà della propria successione mediante testamento è propria solo dei patti istitutivi o confirmativi, mentre i patti dispositivi ed abdicativi risponderebbero all'esigenza di tutelare soggetti inesperti e prodighi, che sarebbero portati a disperdere le sostanze che prevedibilmente riceveranno in successione.

I requisiti
Al di là delle distinzioni dei relativi patti e del loro fondamento, va evidenziato che non ogni pattuizione si può però qualificare patto successorio, richiedendo questi patti dei requisiti ben precisi, così come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
La prima caratteristica perché si possa parlare di un patto successorio è l'esistenza di una convenzione, cioè di un accordo stipulato fra due o più soggetti, il cui contenuto sia quello di provvedere alla propria successione o di fare acquistare diritti su una futura eredità a titolo di erede o di legatario e che, nella sua estrensicazione, abbia tali requisiti da costituire, se non esistesse il divieto di legge, una valida ed irrevocabile fonte di obbligazione (Cass. 2372/51).
È inoltre necessario che la convenzione sia stipulata prima dell'apertura della successione di cui si tratta; che il bene oggetto del contratto sia considerato dai contraenti come entità della futura successione; che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, che, infine, l'acquisto avvenga per successione a causa di morte e non ad altro titolo (Cass. 6230/80; Cass. 228/79; Cass. 2404/71).
Alla luce di quanto sopra detto ne consegue che la semplice manifestazione verbale a terzi di disporre in un determinato modo, non costituisce patto successorio vietato. Non costituisce altresì patto successorio la semplice promessa verbale di testare a favore di una certa persona (Cass. 1972/1702).
La nullità del patto richiede pertanto l'atto scritto e per la disciplina della invalidità troveranno applicazione i principi generali in materia di nullità dei contratti.
Qualora poi il patto fosse inserito in una più ampia convenzione si applicherà l'art. 1419 cod. civ.

Attenzione ai pasticci!
L'argomento qui trattato, ha una sua rilevanza pratica. Spesso i genitori di un figlio, sia esso capace, interdetto, o inabilitato, utilizzano queste convenzioni nel convincimento di salvaguardare maggiormente gli interessi del proprio congiunto, non sapendo però che tali pattuizioni potrebbero essere impugnate ai sensi dell'art. 458 cod. civ..
Si suggerisce, pertanto, di manifestare le proprie ultime volontà in un documento idoneo a riceverle quale è il testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto.
Sarebbe infine un grave errore ritenere che la buona fede di coloro che hanno formalizzato il patto successorio, possa superare la nullità sancita dall'art. 458 cod. civ.
La nullità del patto successorio deriva infatti direttamente dalla legge, per cui è ininfluente ogni indagine rivolta a stabilire se gli interessati hanno agito in buona fede.
Sul punto la dottrina ha correttamente evidenziato come la nullità del contratto sia determinata dalla illiceità del negozio, disposta per superiori interessi di ordine pubblico e non dallo stato di buona o mala fede dei contraenti.

*Avvocato

 

 

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