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Mobilità n. 31 - Anno 6
Tutela legale e patrimoniale
Finalmente l’amministratore di sostegno
di Paolo Cendon*
È stata finalmente approvata la norma che introduce in Italia un nuovo
ed attesissimo istituto di tutela per le persone più deboli: l’amministrazione
di sostegno. Si tratta di una riforma che è destinata a incidere profondamente
sulla quotidianità delle persone con disabilità e delle loro famiglie e che
dalle nostre colonne avevamo preannunciato e atteso. La rilevanza culturale
e sostanziale di questa novità è sin troppo evidente. Con questo articolo
tentiamo di divulgarne i contenuti.
Disegno
di
Silvia
Fabris |
La nuova legge sull’amministrazione di sostegno (9 gennaio 2004, n. 6) è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004. Fino ad oggi
le disposizioni a tutela delle persone incapaci di agire erano limitate all’interdizione ed
all’inabilitazione.
Gli inconvenienti di questa disciplina, vecchia ormai di due secoli,
sono in effetti molteplici: elevato costo economico del processo, eccesso di
pubblicità e quindi nessuna garanzia di riservatezza (le sentenze vengono annotate
nel registro di stato civile), difficoltà per l’interessato di difendersi.
Vi sono poi pesanti conseguenze tecniche. All’interdetto viene infatti negata
la capacità decisionale negli ambiti più svariati: non può sposarsi, né fare
testamento, né regalare un oggetto di valore ad un amico, né riconoscere un
proprio figlio naturale, né ottenere un impiego pubblico.
Qualunque contratto, anche di modesta importanza, da lui stipulato è impugnabile
ed annullabile. La condizione della persona inabilitata non è migliore.
Misure “totalizzanti”, insomma, quasi sempre sproporzionate alle necessità di
protezione del soggetto. Etichette che appaiono spesso odiose e che sovente
le famiglie sono le prime a temere per i propri cari.
Oltretutto si tratta di disposizioni spesso inapplicabili. È quanto
emerge dall’art. 414 del Codice Civile: per essere interdetti occorre versare “in
condizioni di abituale infermità di mente”, e tale stato deve rendere la persona “incapace
di provvedere ai propri interessi”.
Ebbene, fra i disabili intellettivi e psichici che vivono in Italia
(circa 700.000) solo una piccola parte vive un livello di compromissione così severo.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la condizione di “infermità di mente” di
questi disabili non è quella prospettata dall’art. 414, essendo in realtà meno
grave e talora non permanente.
Per soccorrere e tutelare legalmente queste persone, in particolare nei momenti
più critici, non esisteva, come già detto, nessuna alternativa all’interdizione
o all’inabilitazione. Come investire una piccola liquidazione? Quali clausole
introdurre in un vitalizio? A chi vendere i mobili di casa? Quanto farsi corrispondere
per la cessione delle quote in un’azienda? A quale appaltatore affidare un
restauro? A quanto affittare quel magazzino? Come attuare una divisione ereditaria?
Se non era “protetto” da un tutore o da un curatore, e se non poteva contare
sull’appoggio di familiari attenti, il disabile restava abbandonato a se stesso
e “facile preda” per chiunque.
La novità
Ecco quindi l’amministrazione di sostegno. La procedura sarà di questo tipo:
il giudice tutelare - supponiamo - viene avvertito (dagli operatori, dai vicini
di casa, dal pubblico ministero, dai familiari) che una persona si trova in
difficoltà: entra quindi in azione, ottiene informazioni tramite gli assistenti
sociali, dispone eventualmente una perizia, se necessario parla con la persona
interessata, consulta chi le sta intorno.
Alla fine dell’iter istruttorio emetterà un decreto, anticipandone
magari una parte, in via d’urgenza, in cui provvede a nominare qualcuno (della
famiglia, del volontariato, degli amici) amministratore di sostegno.
Nel decreto indicherà quali operazioni potranno essere compiute dall’amministratore
di sostegno “in nome e per conto” dell’interessato, precisando date d’inizio
e fine dell’incarico.
Un’ottica diversa
Una “filosofia” opposta a quella dell’interdizione, come si vede. Sul piano
dei principi in primo luogo: l’incapacitazione non è più a 360 gradi, ma riguarda
solo gli atti specificamente menzionati (magari uno soltanto). Per tutte
le altre azioni il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi
diritti, la sua capacità di agire.
Rispetto alle misure tradizionali vi è un capovolgimento della direzione
della tutela. Non era ben chiaro se quelle misure fossero davvero a favore
della persona disabile e non piuttosto a tutela della società (contenere eventuali
comportamenti “anomali”) o magari della famiglia (prevenire una temuta dilapidazione
del patrimonio). Il nuovo provvedimento dovrà, invece, essere assunto tenendo “conto,
compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste
di questa”.
Sul piano delle garanzie, poi, lo stesso disabile potrà attivare la procedura,
nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere
in ogni momento la modifica o la revoca del provvedimento.
Le procedure
Sul piano della snellezza procedurale, ogni passaggio del rito si svolge in modo
informale. Gli avvocati non sono necessari, tutto è tendenzialmente gratuito.
Per quanto riguarda i doveri dell’amministratore, va detto che questa figura
viene scelta “con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona
del beneficiario” e dovrà quindi operare per la miglior felicità della
persona, agendo “con la diligenza del buon padre di famiglia”. Nel caso l’amministratore
dimostri di non essere all’altezza del compito potrà venire sospeso, rimosso,
eventualmente condannato a risarcire i danni.
Destinatari diversi
Un’altra rilevante novità si coglie sul terreno dei destinatari della protezione.
Mentre l’interdizione riguarda solo gli “infermi di mente”, e nessun altro “debole” esiste
per il Legislatore, il nuovo strumento è pensato invece per venire incontro
a chiunque si trovi in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti. Non
soltanto quindi persone con malattia mentale o disabilità intellettiva ma anche
anziani della quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti,
soggetti colpiti da ictus, malati e, in alcuni casi, extracomunitari e detenuti.
Quante fra le persone che versano in frangenti simili non risultano effettivamente
sole al mondo, attorniate da parenti di cui non si fidano, alle prese con decisioni
superiori alle proprie forze, impossibilitate a conferire una procura a chicchessia?
Risvolti operativi
Quasi superfluo rilevare che l’applicazione di questa novità (si pensi ai
milioni di futuri “clienti” dell’amministratore di sostegno) richiederà uno sforzo
organizzativo di prim’ordine: uffici giudiziari potenziati, presenza capillare
degli assistenti sociali, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi
, tecnologia e informatica a piene mani. È sufficiente ipotizzare che i beneficiari
dell’amministratore di sostegno dovranno, nella misura del possibile, contribuire
al finanziamento dell’apparato? Che si tratterà, in generale, di una maniera
diversa di impiegare risorse attualmente investite in altro modo? E
se emergesse invece la necessità di stanziare ulteriori fondi, varrà la pena
per il Paese affrontare queste nuove spese? Ecco un’altra sfida che il welfare
del terzo millennio dovrà affrontare.
* Professore di Diritto Privato, Università di Trieste
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