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Mobilità n. 32 - Anno 6

Normativa

Taxi, signore?

di Antonio Ridolfi

Lo avevamo annunciato come ultim’ora nello scorso numero di Mobilità: la possibilità di condurre un taxi non è più preclusa alle persone con disabilità. Approfondiamo qui la questione con l’aiuto di Antonio Ridolfi, che ha seguito molto da vicino questa modifica legislativa.

un taxi inglese

Lo avevamo già accennato su queste colonne: lo scorso anno il Codice della Strada è stato modificato in più parti, e questi cambiamenti hanno avuto ricadute significative (si veda ad esempio la patente a punti). Una delle novità riguarda direttamente anche le persone con disabilità: è stata abrogata la limitazione che precludeva la possibilità ai titolari di patente speciale di ottenere il certificato di abilitazione professionale KB, certificazione indispensabile per la guida di autovetture in servizio di taxi e di noleggio con conducente.

Ciò ha un rilevante significato politico e culturale: una persona disabile che dimostra di saper condurre un veicolo non può essere esclusa da un’abilitazione professionale per il solo motivo che la sua è una patente speciale. Una volta verificate le condizioni essenziali alla sicurezza quel certificato va rilasciato!

La questione di principio viene sollevata durante la prima Conferenza Nazionale sull’Handicap (Roma 1999) e rilanciata in occasione della conferenza successiva (Bari 2003). Fra le numerose e motivate proposte (non solo nell’ambito della mobilità) presentate al Governo, trova spazio pure questa: dare la possibilità anche ai disabili di conseguire il certificato di abilitazione professionale.

Ma è la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ad imprimere l’accelerazione decisiva: la proposta di emendamento viene avanzata al Parlamento, che sta discutendo la modifica del Codice della Strada.

La Legge 1 agosto 2003 n. 214 accoglie la proposta della FISH: è una vittoria (ma ce ne vorrebbero anche altre) sui pregiudizi che fanno sì che il disabile venga considerato comunque insicuro alla guida e pericoloso per sé e per gli altri!

La direttiva

A quel punto è emerso qualche timore rispetto ai tempi di applicazione della nuova disposizione. Fortunatamente i timori si sono poi rivelati infondati. Come è noto, presso il Ministero delle Infrastrutture opera un apposito Comitato Tecnico, previsto dallo stesso Codice della strada, che ha il compito di informare e istruire le Commissioni mediche locali che sono preposte al rilascio dell’idoneità di guida alle persone con disabilità.

Il Comitato Tecnico ha emanato nel febbraio scorso la direttiva (Prot. n. 387/M334 del 3 febbraio 2004) che fornisce chiarimenti e indicazioni alle Commissioni mediche locali riguardo a questa novità legislativa.

La direttiva è piuttosto chiara. Le Commissioni mediche locali rilasceranno la certificazione medica di idoneità relativa al certificato di abilitazione professionale per la guida di autovetture in servizio di taxi e di noleggio con conducente (KB) - ove null’altro osti - ai titolari di patenti speciali di categoria B, C e D che posseggano i requisiti visivi, uditivi ed i tempi di reazione prescritti dal Regolamento del Codice della Strada per il rilascio, la revisione e la conferma di validità delle patenti di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

I tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, dovranno essere valutati con riguardo ai soli arti utilizzati per la guida.

I titolari di patente speciale non dovranno essere affetti da rigidità invalidante del collo, intesa per tale quella che non consente la possibilità di rotazione del collo o del busto di almeno 35/40 gradi bilateralmente rispetto all’asse del veicolo.

Indicazioni eque che salvaguardano sia la sicurezza stradale che il principio generale sancito dal Legislatore: nessuna esclusione a priori!

E adesso?

Ribadiamo ancora che la novità legislativa ha soprattutto una valenza politica. Praticamente il certificato consente l’abilitazione alla guida, ma questo non significa che il disabile che ne è in possesso possa di fatto e da subito condurre un taxi. Per questo è infatti necessario disporre anche di una licenza commerciale che, come è noto, viene rilasciata dai Comuni.

Non vogliamo addentrarci nella delicata e spinosa diatriba della limitazione delle licenze e del costo di queste sul mercato. Basti sapere che è un ambito piuttosto chiuso, in cui non è semplice farsi strada. Almeno restando così le cose.

Usiamo quindi queste colonne per lanciare una proposta ai nostri amministratori locali: nell’assegnazione delle nuove licenze commerciali per la conduzione dei taxi, i Sindaci ne riservino una quota alle persone titolari di patente speciale. Andrebbero ovviamente posti dei limiti: nella patente speciale deve essere indicato anche l’obbligo di adattamenti alla guida (precisazione importante: ci sono anche patenti speciali senza obbligo di adattamenti). Inoltre le licenze rilasciate a persone titolari di patenti speciali non dovrebbero poter essere cedute a terzi a meno che non siano in possesso essi stessi di patente speciale. Anche questa prescrizione è importante poiché evita che la disabilità diventi una furbesca scorciatoia.

Ci piace sperare che qualche sindaco possa comprendere l’importanza di questa novità legislativa, novità che potrebbe offrire un’opportunità di indipendenza economica a tanti disabili.

Questa è un’idea che, ovviamente, ogni Lettore di Mobilità è autorizzato a fare propria e a rilanciare come e con chi meglio crede.

 

 

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