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Mobilità n. 32 - Anno 6
Normativa
Taxi, signore?
di Antonio Ridolfi
Lo avevamo annunciato come ultim’ora nello scorso numero di Mobilità: la
possibilità di condurre un taxi non è più preclusa alle persone con disabilità.
Approfondiamo qui la questione con l’aiuto di Antonio Ridolfi, che ha seguito
molto da vicino questa modifica legislativa.
Lo avevamo già accennato su queste colonne: lo scorso anno il Codice della
Strada è stato modificato in più parti, e questi cambiamenti hanno avuto
ricadute significative (si veda ad esempio la patente a punti). Una delle
novità riguarda direttamente anche le persone con disabilità: è stata abrogata
la limitazione che precludeva la possibilità ai titolari di patente speciale
di ottenere il certificato di abilitazione professionale KB, certificazione
indispensabile per la guida di autovetture in servizio di taxi e di
noleggio con conducente.
Ciò ha un rilevante significato politico e culturale: una persona disabile
che dimostra di saper condurre un veicolo non può essere esclusa da un’abilitazione
professionale per il solo motivo che la sua è una patente speciale. Una volta
verificate le condizioni essenziali alla sicurezza quel certificato va rilasciato!
La questione di principio viene sollevata durante la prima Conferenza Nazionale
sull’Handicap (Roma 1999) e rilanciata in occasione della conferenza
successiva (Bari 2003). Fra le numerose e motivate proposte (non solo nell’ambito
della mobilità) presentate al Governo, trova spazio pure questa: dare la
possibilità anche ai disabili di conseguire il certificato di abilitazione
professionale.
Ma è la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
ad imprimere l’accelerazione decisiva: la proposta di emendamento viene avanzata
al Parlamento, che sta discutendo la modifica del Codice della Strada.
La Legge 1 agosto 2003 n. 214 accoglie la proposta della FISH: è una vittoria (ma
ce ne vorrebbero anche altre) sui pregiudizi che fanno sì che il disabile venga
considerato comunque insicuro alla guida e pericoloso per sé e per gli altri!
La direttiva
A quel punto è emerso qualche timore rispetto ai tempi di applicazione della
nuova disposizione. Fortunatamente i timori si sono poi rivelati infondati.
Come è noto, presso il Ministero delle Infrastrutture opera un apposito Comitato
Tecnico, previsto dallo stesso Codice della strada, che ha il compito di
informare e istruire le Commissioni mediche locali che sono preposte al rilascio
dell’idoneità di guida alle persone con disabilità.
Il Comitato Tecnico ha emanato nel febbraio scorso la direttiva (Prot.
n. 387/M334 del 3 febbraio 2004) che fornisce chiarimenti e indicazioni alle
Commissioni mediche locali riguardo a questa novità legislativa.
La direttiva è piuttosto chiara. Le Commissioni mediche locali rilasceranno
la certificazione medica di idoneità relativa al certificato di abilitazione
professionale per la guida di autovetture in servizio di taxi e di noleggio
con conducente (KB) - ove null’altro osti - ai titolari di patenti speciali
di categoria B, C e D che posseggano i requisiti visivi, uditivi ed i tempi
di reazione prescritti dal Regolamento del Codice della Strada per il rilascio,
la revisione e la conferma di validità delle patenti di guida dei veicoli delle
categorie C, D ed E.
I tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici,
dovranno essere valutati con riguardo ai soli arti utilizzati per la guida.
I titolari di patente speciale non dovranno essere affetti da rigidità invalidante
del collo, intesa per tale quella che non consente la possibilità di rotazione
del collo o del busto di almeno 35/40 gradi bilateralmente rispetto all’asse
del veicolo.
Indicazioni eque che salvaguardano sia la sicurezza stradale che il principio
generale sancito dal Legislatore: nessuna esclusione a priori!
E adesso?
Ribadiamo ancora che la novità legislativa ha soprattutto una valenza politica.
Praticamente il certificato consente l’abilitazione alla guida, ma questo non
significa che il disabile che ne è in possesso possa di fatto e da subito condurre
un taxi. Per questo è infatti necessario disporre anche di una licenza commerciale che,
come è noto, viene rilasciata dai Comuni.
Non vogliamo addentrarci nella delicata e spinosa diatriba della limitazione
delle licenze e del costo di queste sul mercato. Basti sapere che è un ambito
piuttosto chiuso, in cui non è semplice farsi strada. Almeno restando così le
cose.
Usiamo quindi queste colonne per lanciare una proposta ai nostri amministratori
locali: nell’assegnazione delle nuove licenze commerciali per la conduzione
dei taxi, i Sindaci ne riservino una quota alle persone titolari di
patente speciale. Andrebbero ovviamente posti dei limiti: nella patente speciale
deve essere indicato anche l’obbligo di adattamenti alla guida (precisazione
importante: ci sono anche patenti speciali senza obbligo di adattamenti). Inoltre
le licenze rilasciate a persone titolari di patenti speciali non dovrebbero
poter essere cedute a terzi a meno che non siano in possesso essi stessi di
patente speciale. Anche questa prescrizione è importante poiché evita che la
disabilità diventi una furbesca scorciatoia.
Ci piace sperare che qualche sindaco possa comprendere l’importanza di questa
novità legislativa, novità che potrebbe offrire un’opportunità di indipendenza
economica a tanti disabili.
Questa è un’idea che, ovviamente, ogni Lettore di Mobilità è autorizzato a
fare propria e a rilanciare come e con chi meglio crede.
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