Mobilità Sommario numero 36 del 2004


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Diritti

Ottenere un ausilio

di Carlo Giacobini

Nel 1999, all'indomani della pubblicazione del Regolamento che fissava i criteri per la fornitura degli ausili, Mobilità dedicò un numero monografico alla novità legislativa. A distanza di cinque anni, e su giusta ed insistente richiesta dei nostri Lettori, torniamo sull'argomento proponendo una sintetica guida con l'intento di essere utili alle persone con disabilità e ai loro familiari.

Se avete necessità di un ausilio, di una protesi o di un'ortesi, dovete innanzitutto sapere che il procedimento per la loro erogazione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, deve rispettare, per legge, quattro passaggi: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo.

Ma prima di entrare nel merito del procedimento è indispensabile capire chi può richiedere la fornitura degli ausili. Il decreto 332/1999, che regolamenta l'erogazione degli ausili, è piuttosto rigoroso nell'individuazione degli aventi diritto alla fornitura.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alle prestazioni protesiche, cioè alla fornitura degli ausili, oltre agli invalidi civili, per servizio, di guerra e le categorie assimilate (ad esempio le vittime civili di guerra), anche coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Questi devono dimostrare la loro condizione con un certificato rilasciato da una commissione pubblica preposta all'accertamento dei diversi stati invalidanti.

Ma possono accedere all'erogazione anche gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua. Questi presupposti valgono anche per coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto.

Inoltre possono richiedere gli ausili coloro che sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'Azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo. Alla fornitura di ausili hanno poi diritto i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente.

Per le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia e per i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, è sufficiente presentare la certificazione medica e non quella dell'accertamento o dell'istanza di invalidità.

Un'attenzione particolare viene riservata dal Legislatore ai ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente.

Foto Levo
Foto Levo

A costoro gli ausili vanno forniti sulla scorta di una certificazione del medico responsabile dell'unità operativa che indichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

In tutti i casi l'ausilio, la protesi o l'ortesi sono erogati solo se correlati al tipo di patologia che ha dato origine al riconoscimento dell'invalidità.

Un esempio: una persona con distrofia muscolare, riconosciuta invalido civile ed affetta da una sopraggiunta grave ipoacusia, non ha diritto alla fornitura della protesi acustica solo sulla scorta della certificazione di invalidità di cui è in possesso. Dovrà tornare in commissione e far aggiungere nel certificato il riferimento anche alla ipoacusia.

Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

La prescrizione

Il momento della prescrizione, più ancora della fornitura dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi, è il passaggio più significativo e delicato per la persona con disabilità. Il fatto che troppo spesso questo passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito la causa prima di molti abusi, disagi, sprechi.

Per ottenere la prescrizione è necessario rivolgersi ad un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto. Per fare un esempio, una protesi di arto non può essere prescritta da un pneumologo, ma da un ortopedico o da un fisiatra.

Non bisogna dimenticare che la prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità. La prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali.

La prima prescrizione deve derivare (anche se sovente ciò non accade) da un'attenta valutazione clinica del paziente. Nella prescrizione deve quindi esserci una diagnosi circostanziata.

Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo. Devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma terapeutico di uso del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Il programma terapeutico non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo stesso. Nel programma deve quindi essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell'andamento di questo programma terapeutico.

Il momento della prescrizione viene troppo spesso risolto in modo sbrigativo e questo comporta poi difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione alla fornitura di un ausilio che sia veramente adatto alle proprie necessità.

L'autorizzazione

Dopo aver ottenuto la prescrizione è necessario rivolgersi all'ufficio competente della propria Azienda Usl (solitamente denominato "Ufficio prestazioni e protesi").

L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata, infatti, dall'Azienda Usl di residenza dell'assistito. L'ufficio deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto e se c'è corrispondenza tra la prescrizione e i dispositivi codificati dal Nomenclatore.

Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, deve accertare il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.

È utile inoltre sapere che la normativa vigente (decreto 332/1999) prevede formalmente che l'autorizzazione debba essere rilasciata tempestivamente e, in occasione della prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Azienda Usl, trascorso tale termine l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Si tratta di una indicazione pensata apposta per non essere applicata facilmente. In realtà, pur esistendo un silenzio assenso, quale fornitore consegnerebbe mai un ausilio al cittadino in assenza dell'autorizzazione formale dell'Azienda Usl alla quale dovrà poi fatturare la fornitura?

Nel documento di autorizzazione, infatti, viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa Azienda di residenza dell'assistito.

La prescrizione di un ausilio, nel caso di una persona ricoverata presso una struttura fuori Usl di residenza, è inoltrata, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, alla Azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax.

Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso della Azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. Nel caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

Ci vengono segnalati numerosissimi e diffusi ritardi nell'autorizzazione, ritardi che vanno ben oltre la "tempestività" prevista dal Legislatore. Ricordiamo che se non si ha intenzione, o tempo, o energie, di citare in giudizio l'Azienda Usl, è possibile rivolgersi al Difensore Civico competente per far valere i propri diritti senza sostenere onerose spese legali.

La fornitura

Con il documento di autorizzazione ci si può rivolgere ad un'azienda fornitrice.

Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare i tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelli normalmente vigenti.

È bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore.

Per gli ausili di serie il prezzo e le condizioni di fornitura sono fissati da procedure pubbliche di acquisto (gare).

Alcune regioni hanno disciplinato in modo proprio la fornitura di materiali di consumo - come pannoloni, cateteri, sacche - al fine di renderne più agevole e veloce la consegna e di evitare sovraccarichi burocratici.

Il collaudo

Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le relative procedure sono avviate già alla consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell'ausilio deve informare l'Azienda Usl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna.

L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo. Se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione. Questo in linea teorica, poiché sono spesso le stesse Aziende Usl a non mettere in pratica il collaudo.

Il collaudo viene effettuato dallo stesso specialista che ha prescritto l'ausilio verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito. Il termine massimo per questa operazione è di 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti. Anche questo in linea teorica... visti i ritardi biblici con cui molte aziende pagano i fornitori.

Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto invece alcun collaudo.

La garanzia

Gli ausili forniti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e pagati in toto o in parte dall'Azienda Usl sono coperti, pur in modo diversificato, da garanzia, che cambia a seconda del prodotto. Il secondo allegato del decreto ministeriale fissa per ciascuna tipologia di prodotto i termini minimi di garanzia che variano da sei a dodici mesi.

Bisogna tuttavia prestare molta attenzione nella lettura di questo allegato, perché vi sono delle importanti eccezioni, soprattutto per i prodotti su misura. Per alcune carrozzine a spinta, ad esempio, il termine di garanzia fissato nella descrizione del prodotto (primo elenco) viene stabilito in ventiquattro mesi, cioè un periodo doppio rispetto a quello indicato nel secondo allegato. Allo stesso modo, sempre a due anni viene fissata anche la garanzia per i montascale, o per le carrozzine elettriche o, ancora, per taluni sistemi di postura. Il rischio di un contenzioso con le ditte fornitrici è più reale che mai.

Per i prodotti di serie il termine di garanzia viene fissato dalle gare di appalto, o meglio dalle procedure pubbliche di acquisto; anche in questo caso, tuttavia, la garanzia non può essere inferiore a quella prevista dal secondo allegato.

Un'annotazione particolare meritano i prodotti indicati nel terzo elenco (respiratori, ventilatori, alimentatori): data la loro peculiarità (da essi potrebbe dipendere la sopravvivenza stessa del paziente), il Ministero della Sanità obbliga le Aziende Usl ad assicurarne la perfetta funzionalità stipulando contratti con i fornitori che prevedano la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Anche sulle riparazioni è previsto un tempo minimo di garanzia di tre mesi.

Di norma la garanzia viene ritenuta valida quando la rottura non è da imputare a dimostrata imperizia o utilizzo improprio del prodotto in questione. Le riparazioni effettuate nel periodo di garanzia del prodotto, se non imputabili all'imperizia o all'uso scorretto dell'utente, sono a carico del fornitore.

Le riparazioni

La necessità di potenziali riparazioni è solo parzialmente sfiorata dal regolamento vigente. Questo precisa peraltro che quando non è conveniente riparare un ausilio, una protesi o un'ortesi è meglio sostituirli anche se il periodo "canonico" non è ancora trascorso. Se ne riparla solo nel secondo allegato del regolamento laddove si precisa che anche la riparazione è coperta da garanzia (tre mesi). Le riparazioni sono poi "tariffate" all'interno del primo elenco per quanto riguarda: ortesi spinali, ortesi e protesi per l'arto superiore, apparecchi ortopedici e protesi per arto inferiore, calzature ortopediche, ausili per la mobilità e la posizione seduta (carrozzine, passeggini, seggioloni).

Anche nel secondo elenco, quello dei prodotti realizzati in serie, sono inserite le riparazioni (ad esempio per le carrozzine a telaio rigido). In questo caso, tuttavia, anche il costo e le condizioni che regolano le riparazioni derivano da capitolati fra le Usl e le ditte che partecipano alle gare per la fornitura di dispositivi protesici.

I tempi minimi di rinnovo

Uno dei più frequenti problemi segnalati dai nostri Lettori è rappresentato dalla necessità di sostituire un ausilio di cui si è già in possesso con uno più adatto o meno usurato.

I tempi minimi di rinnovo sono disciplinati dal secondo allegato al regolamento ministeriale. Vengono indicati i tempi minimi (si veda il box in questo articolo) che devono essere attesi prima di poter ottenere un ausilio uguale a quello già fornito. Una carrozzina elettrica, ad esempio, non può essere sostituita prima che siano trascorsi sei anni.

Ci sono delle eccezioni che permettono una pur minima flessibilità. Innanzitutto questi limiti temporali fra la prima fornitura e quella successiva non riguardano i minori di diciotto anni.

Inoltre i tempi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito. Ad esempio, se una persona ha subito importanti modificazioni alla colonna vertebrale che necessitino di adeguate soluzioni posturali, la carrozzina elettrica può essere sostituita anche prima dei sei anni previsti.

Anche in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l'Azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima del tempo previsto.

Riguardo a questi aspetti il regolamento è fortemente sbilanciato a favore delle Aziende Usl precisando che, alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo della fornitura è in ogni caso subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore. Questo significa che se un dispositivo al termine del periodo previsto è ancora in perfetto stato di funzionamento, il rinnovo può essere rifiutato.

La proprietà

Uno dei problemi più sentiti dagli utenti è la questione della proprietà: di chi è l'ausilio?

Il decreto 332/1999 afferma che i dispositivi realizzati su misura, quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all'assistito. All'Azienda Usl rimane comunque l'obbligo di assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti anche quando questi non sono effettivamente di proprietà dell'Azienda Usl che ha saldato in toto o in parte la relativa fattura.

Va detto che le regioni hanno facoltà di disciplinare la modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo. Questo significa che di fatto le Aziende Usl spesso mantengono la proprietà dell'ausilio attivando processi, più meno efficaci, di riciclo degli ausili.

Gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori, broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà dell'Azienda e vengono concessi in uso al disabile. Data l'importanza di questi prodotti, come già detto, i contratti stipulati con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

Ausili e disabilità gravissime

La normativa vigente lascia aperto lo spiraglio per la concessione, da parte delle Aziende Usl, di ausili non inclusi nel Nomenclatore Tariffario, né riconducibili a prodotti aventi la stessa finalità riabilitativa; la condizione determinante è che i beneficiari siano persone con gravissime disabilità.

Il decreto 332/1999 prevede che la disposizione divenga applicativa solo dopo che il Ministero della Salute, di intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avrà fissato chi sono i soggetti aventi diritto a queste forniture, quali sono le modalità di prescrizione e di controllo e, infine, che tipi di ausili possono essere autorizzati.

Ad oggi questo decreto non è ancora stato emanato e questo è causa di una forte disomogeneità di orientamenti e prassi nel territorio con elementi di forte discrezionalità. Infatti, mentre in alcune regioni tali indicazioni sono rese operative indipendentemente dall'assenza di uno specifico regolamento, in altre regioni quell'opportunità rimane lettera morta.

La riconducibilità

Il concetto di riconducibilità è stato scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso, il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello dello specialista prescrittore.

Ma cosa significa riconducibilità? Se il disabile necessita di un tipo o di un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l'Azienda Usl di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione. È dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale; facciamo un esempio: il Nomenclatore prevede la concessione di una motocarrozzetta con motore a scoppio a persone non deambulanti con una piena efficienza degli arti superiori; a questi stessi soggetti potrebbe essere concessa, essendo omogenea funzionalmente, la carrozzina a tre ruote (scooter) a trazione elettrica.

È il caso di precisare che l'Azienda Usl copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio "simile") a quello erogato.

Diverse tipologie di dispositivi

La distinzione fra tipologie di dispositivi (ausili, protesi e ortesi) è particolarmente importante nel nuovo decreto. Non si tratta solo di una distinzione che deriva dalle procedure di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto di un diverso modo di fissare i prezzi.

I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al regolamento.

Ausili di riserva

Non sono previsti purtroppo ausili di riserva, potenzialmente utili in caso di rotture improvvise dei dispositivi in uso.

La sola eccezione riguarda i casi di amputazione di arto inferiore o amputazione bilaterale di arto superiore. La disposizione viene generalmente motivata affermando che l'utilizzo di tali dispositivi richiede un lungo periodo di addestramento.

Il decreto tuttavia precisa che "nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'Azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili". È il caso di persone che si muovono in carrozzina: lo si tenga presente quando l'eventuale riparazione si prolunga oltre le aspettative.

Il futuro

A cinque anni dalla sua approvazione il decreto 332/1999 è in attesa di essere ritoccato. Le modifiche su cui si sta lavorando sono relative soprattutto all'elencazione dei dispositivi prescrivibili con un'attenzione maggiore ai prodotti tecnologicamente più avanzati.

Qualche preoccupazione in più desta invece la parte relativa alle regole, cioè alle norme che disciplinano la concessione dei prodotti a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante le evidenti disomogeneità delle prestazioni e la diffusa elusione delle disposizioni vigenti (ad esempio il rispetto dei tempi di autorizzazione e concessione), non sembra si intenda introdurre nuovi e più efficaci strumenti di garanzia per il cittadino. In tal senso, il trasferimento di queste potestà regolamentari alle singoli regioni rischia di condizionare geograficamente l'accesso ad un diritto soggettivo.

Il che è inaccettabile.

Le fonti normative

Fino alla revisione della normativa, operazione in cui saranno coinvolte maggiormente le Regioni, la fornitura degli ausili continua ad essere regolamentata dal decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 ("Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe").

Oltre al decreto, che reca le indicazioni normative specifiche per le modalità di erogazione dei vari dispositivi, è necessario far riferimento anche ai due allegati.

Il primo allegato contiene la descrizione dei prodotti che possono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale tramite le Aziende Usl e le aziende Ospedaliere. È questo il Nomenclatore Tariffario delle protesi. Il primo allegato è suddiviso in tre elenchi.

Il primo elenco contiene prodotti personalizzati o su misura per cui vengono previsti un codice ed una tariffa. Il secondo elenco prende in considerazione i prodotti di serie. Il terzo elenco include alcuni ausili molto particolari (respiratori, montascale ecc.)

Il secondo allegato, infine, indica i tempi minimi di rinnovo di ogni presidio prescritto, i termini massimi di consegna o fornitura e le condizioni di garanzia dei diversi dispositivi.

Il testo del decreto e ampi stralci degli allegati sono consultabili su HandyLex all'indirizzo www.handylex.org

I tempi minimi di rinnovo

Riportiamo di seguito i tempi minimi di rinnovo previsti per i principali ausili. Come già detto, questi tempi sono disciplinati dal secondo allegato al regolamento ministeriale 332/1999.

 

Plantari in fibra ad alta resistenza

36 mesi

Plantari in materiale deperibile

12 mesi

Calzature e rialzi per soggetti deambulanti con gravi
difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura

12 mesi

Calzature e rialzi per soggetti non deambulanti e
con gravi deformità ai piedi

18 mesi

Protesi estetica tradizionale

5 anni

Protesi estetica modulare in arto superiore

5 anni

Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore

5 anni

Protesi mioelettrica per arto superiore

5 anni

Protesi tradizionale di coscia

5 anni

Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio

5 anni

Protesi tradizionale di gamba

4 anni

Protesi di piede tradizionali (cuoio ecc.)

2 anni

Protesi di piede laminate

4 anni

Carrozzina a telaio rigido non riducibile

6 anni

Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella

6 anni

Carrozzina a trazione elettrica

6 anni

Carrozzina ad autospinta pieghevole

5 anni

Carrozzina ad autospinta riducibile

6 anni

Stampelle, tripodi e quadripodi

4 anni

Stabilizzatori

4 anni

Apparecchi acustici

5 anni

Ausili ottici elettronici: ingranditori per PC e sistema ICR

6 anni

Lenti oftalmiche e a contatto

4 anni

Sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti

6 anni

Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria

7 anni