Mobilità Sommario numero 43 del 2006


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Tutela giuridica

Contro le discriminazioni

di Carlo Giacobini

Dopo un lungo iter è stato approvato in via definitiva dalla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge di iniziativa governativa recante le "misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni". Sotto il profilo culturale e politico il segnale è importante. Sotto il profilo operativo è interessante, ma ci sono dei limiti.

giustizia

La nuova norma (non ancora pubblicata in Gazzetta) trae origine da direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone. La direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 (recepita dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) richiama formalmente il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica o da altre condizioni potenzialmente marginalizzanti. Un concetto, questo, presente e ben sottolineato nell'articolo 81 del Trattato sulla Costituzione per l'Europa.

Va detto a margine che esiste anche un'altra direttiva importante del Consiglio (2000/78/CE del 27 novembre 2000) che fissa alcuni punti fermi per la parità di trattamento in materia di lavoro. La direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, il quale però lascia una ambigua discrezionalità alle aziende laddove ammette che "non costituiscono atti di discriminazione (...) quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare". Una precisazione che lascia aperte molte vie di fuga e incide anche sulla nuova norma approvata.

Cos'è la discriminazione

Ma tornando alla nuova disposizione, l'articolo 2 del disegno di legge approvato illustra quali siano i comportamenti da considerare discriminatori distinguendo fra discriminazione diretta e indiretta.

La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga.

La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che a ledere la loro dignità e la libertà.

In giudizio

Il provvedimento approvato assume anche per le persone con disabilità strumenti di procedura giudiziaria già adottati per altri aspetti discriminatori.

Le misure previste dal disegno di legge per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono, come già detto, di natura giurisdizionale, consistono cioè in una maggiore tutela nei confronti di chi ricorre contro la situazione discriminatoria.

Il Legislatore riprende le disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998) che si affiancano a quelle ordinarie previste dal Codice Civile.

L'articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998 prevede che, in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vi sia la possibilità di "agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale".

In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro).

Lo stesso articolo ammette la possibilità per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Ora queste disposizioni si estendono anche agli episodi di discriminazione che riguardano le persone con disabilità.

Elementi probatori

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge introduce un elemento tecnico che consente al Giudice di valutare gli elementi indizianti nei limiti dell'articolo 2729, primo comma, del Codice Civile che prevede che le presunzioni non stabilite dalla legge siano lasciate alla prudenza del giudice, che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il Giudice ha quindi una maggiore discrezionalità di giudizio nelle valutazione delle "prove". Il ricorrente (il disabile, quindi) è maggiormente avvantaggiato nella produzione degli elementi probatori di fatto che devono comunque essere "gravi, precisi e concordanti".

Nel caso di esito favorevole al disabile, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, se ancora sussiste, e adotta ogni altro provvedimento per rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro un dato termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

C8 anche prevista una ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice infatti può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta "su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato" a spese del soccombente.

Farsi rappresentare

L'ultimo articolo della nuova norma prevede che la persona disabile possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che verranno individuati con decreto del Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

Le stesse associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimate ad agire in relazione ai comportamenti discriminatori quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere regionali o dei comuni.

La discrezionalità concessa al Ministero ha lasciato perplesse molte associazioni anche perché appare restrittiva rispetto alla più ampia opportunità di intervenire in giudizio già prevista dall'articolo 27 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).