Mobilità Sommario numero 45 del 2006


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Trasporti

Diritti ad alta quota

L’Unione Europea interviene nel mondo del trasporto aereo per garantire parità di trattamento ed un’assistenza adeguata ai passeggeri con mobilità ridotta. Nuove regole quindi per aeroporti e compagnie, che dovranno adoperarsi per prevenire o eliminare qualsiasi forma di discriminazione.

un aereo in decollo

Più volte in passato abbiamo visto come i trasporti aerei non siano esenti da contrattempi e disservizi per le persone con handicap; in alcuni casi il passeggero (o potenziale passeggero, visto che talvolta sull’aereo non ci mette proprio piede) si trova di fronte a delle vere e proprie discriminazioni.

Ora qualcosa cambia, almeno sulla carta. L’Unione Europea ha stabilito che anche nei trasporti aerei vadano garantite ai disabili parità di trattamento e tutta l’assistenza necessaria.

Lo scorso giugno, infatti, il Consiglio UE ha adottato le regole atte a tutelare i diritti delle persone disabili e delle persone con mobilità ridotta che viaggiano in aereo. Queste misure riguardano sia gli aeroporti che le compagnie aeree.

Gli aeroporti

La direzione dell’aeroporto deve garantire l’assistenza alle persone disabili o con mobilità ridotta all’interno delle proprie strutture aeroportuali senza costi aggiuntivi per l’utente. L’assistenza può essere fornita dall’aeroporto stesso oppure può essere affidata ad una o più imprese esterne.

La direzione può decidere, se lo ritiene opportuno, di istituire una tassa specifica, che grava su tutti gli utenti dello scalo, per coprire le spese relative ai servizi di assistenza ai disabili.

Le compagnie aeree

La compagnia aerea può rifiutare la prenotazione o l’imbarco di una persona disabile o con mobilità ridotta solo per evidenti e giustificati motivi di sicurezza o se le caratteristiche del velivolo (spazi interni, larghezza delle porte) rendono fisicamente impossibile la salita a bordo.

Nel caso non venga accettata la prenotazione, la compagnia è tenuta a proporre una “alternativa accettabile” (termine, questo, forse un po’ troppo vago). Se viene negato l’imbarco, invece, la persona ha diritto al rimborso oppure può chiedere che le venga proposta una tratta alternativa.

La compagnia aerea ha l’obbligo di garantire l’assistenza all’interno dei propri velivoli. La compagnia è tenuta anche ad assicurare una adeguata formazione del proprio personale, che deve essere in grado di soddisfare le necessità dei passeggeri disabili.

Il testo del regolamento UE inoltre richiama esplicitamente la possibilità di imbarcare assieme ai passeggeri anche cani da assistenza e fino a due apparecchiature mediche per persona.

Il regolamento

Gli Stati membri dell’Unione Europea devono provvedere ad informare i cittadini interessati (persone disabili e persone con mobilità ridotta) sui diritti previsti dal regolamento e sulle modalità per inoltrare eventuali reclami.

Il regolamento sarà in vigore a partire dal ventesimo giorno seguente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Da quel momento tutti i diritti previsti dal testo saranno pertanto esigibili negli scali e negli aerei delle compagnie dei Paesi UE. Per informazioni: www.europa.eu

Le sanzioni

Riportiamo il testo con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) rende nota la pubblicazione della Circolare ENAC (www.enac-italia.it) riguardante le sanzioni alle compagnie aeree che non garantiscono assistenza adeguata agli utenti.

“L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha emesso la Circolare denominata APT-23 sul procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce le regole comuni europee in materia di compensazioni e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardi prolungati. La Circolare descrive nel dettaglio le modalità procedurali che saranno seguite dall’ENAC: una fase di accertamento intrapresa d’ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami da parte dei passeggeri; la contestazione e notifica al vettore aereo; l’eventuale ricevimento da parte del vettore delle proprie contro-deduzioni; l’emissione di un’ordinanza motivata, o di archiviazione o di ingiunzione al pagamento. Le sanzioni pecuniarie sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 e prevedono un limite minimo ed un limite massimo, compresi, a seconda della violazione commessa, tra i 1.000 ed i 50.000 Euro”.