Mobilità Sommario numero 49 - 2007


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Agevolazioni auto: si cambia ancora

di Carlo Giacobini

Nel giro di pochi giorni l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per ben due volte sul tema delle agevolazioni fiscali sui veicoli, introducendo novità che faranno piacere solo a pochi.

chiave in mano

Il 2006 si è concluso con una novità nel settore delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili. Come si ricorderà, la Legge Finanziaria per il 2007 inibisce la vendita dei veicoli “agevolati” prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.

Il 2007, con curiosa continuità, si è aperto con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che affronta e fornisce un’indicazione dirimente su un aspetto, controverso e di disomogenea applicazione, relativo anche questo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.

L’interpello

La Risoluzione n. 4/2007 risponde ad un interpello che sosteneva l’applicabilità delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito.

Chi ha presentato l’interpello suggeriva, quindi, un’interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l’abbia fiscalmente a carico.

Nessuna cointestazione

L’Agenzia delle Entrate precisa che, poiché la normativa di riferimento reca misure agevolative, l’interpretazione non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.

Oltre a questo precisa, in modo netto, che non è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono “essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo”.

L’intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al familiare di cui il disabile sia a carico.

Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ricadute operative

Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo “agevolato” per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla cointestazione consente di evitare di intestare l’assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo.

Ma c’è anche chi, non in modo del tutto infondato, ha intravisto in questa soluzione tentativi elusivi. In ogni caso, dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.

I pluriamputati

Ma l’Agenzia delle Entrate interviene anche sulle modalità di accesso ai benefici fiscali riservati ai pluriamputati.

Come si ricorderà, l’art. 30, comma 7 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha esteso le agevolazioni fiscali sui veicoli “ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni”.

Per tutti questi soggetti, peraltro, non è prevista l’obbligatorietà dell’adattamento dei veicolo, condizione invece richiesta per i disabili motori senza gravi limitazioni alla deambulazione e per i titolari di patente speciale (con obbligo di particolari dispositivi di guida).

Più semplice certificare

Con la recente Risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che questi soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/2001 lasciava intendere che le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) che precisasse appunto la presenza di più amputazioni.

La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007 precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all’accertamento degli stati invalidanti, e purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori.

Da notare: l’Agenzia delle Entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della Legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo.

Le nuove regole

Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche:

Qualche sperequazione

Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino “solo” una perdita funzionale degli arti superiori (cioè non c’è amputazione) o che si prestino a dubbi (cioè che non precisino se la perdita è funzionale o, come richiesto, anatomica).

In tali ipotesi quelle persone hanno diritto comunque alle agevolazioni rientrando nelle categorie delle persone con disabilità motoria, oppure con grave limitazione della capacità di deambulazione, ma devono presentare i certificati già previsti senza le eccezioni introdotte dalla Risoluzione.

Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacità di deambulazione.

Nel loro caso, l’Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidità civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione “Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore”.

Le persone con disabilità motoria senza grave limitazione della capacità di deambulazione, devono invece presentare un certificato (di handicap anche non grave, o di invalidità) da cui risulti, appunto, una disabilità motoria. L’adattamento, alla guida o al veicolo, in questi casi è obbligatorio.