

Fra istanze, spesso solo presunte, di privacy e voglia di viaggiare in Europa, come sarà il “contrassegno invalidi”?

Arrivano in redazione alcune richieste di Lettori che stanno per andare all’estero. Non molte per la verità: sembra che già si intuisca la risposta e si eviti di porre la domanda.
Quelle persone, disabili e titolari del “contrassegno invalidi”, viaggiano anche all’estero e si chiedono se quel pezzo di carta può consentire dei benefici anche oltre confine (sempre che siano tali quelli entro la Comunità Europea).
La risposta è no. Se questa risposta vi basta, potete passare alle pagine successive. Se continuate a leggere, invece, scoprirete i risvolti quanto mai ingarbugliati di questa strana vicenda che sembra non avere soluzione.
Il Codice della Strada e il suo Regolamento prevedono che alle “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e ai non vedenti sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto “contrassegno invalidi” o “contrassegno arancione”.
Questo documento, previsto dal Regolamento del Codice della Strada (art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495), permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione, con alcune eccezioni di fatto, in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati. Il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale.
Forma, colore e dimensioni sono definite dallo stesso regolamento: 10 centimetri per 12, arancione, deve riportare il pittogramma dell’uomo in carrozzina. Sempre nella parte visibile è previsto lo spazio per il numero di concessione, il nome dell’intestatario, il suo indirizzo e l’indicazione del Comune che ha rilasciato il contrassegno.
Questo fac-simile di contrassegno non è stato formalmente ancora modificato dal Legislatore ed è ancora il riferimento di fatto.

Il contrassegno rilasciato in Italia è diverso da quello che ciascun altro Paese della Comunità rilascia e questo non favorisce certo la circolazione delle persone con disabilità.
Di questo sì è reso conto, quasi dieci anni fa, il Consiglio della Comunità Europea che il 4 giugno 1998 ha emanato una specifica Raccomandazione (la 98/376/CE) relativa proprio a questi aspetti.
Si raccomandava agli Stati membri di adottare, e poi riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per disabili.
Il colore del contrassegno europeo è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro. Il nome del titolare è sul retro del contrassegno, mentre i dati dell’autorità che l’ha rilasciato sono sulla parte visibile quando esposta.
Come abbiamo visto, si tratta di una Raccomandazione, cioè di una disposizione scarsamente impositiva per gli Stati membri. Pochissimi Paesi, infatti, l’hanno ripresa, fra questi la Spagna e l’Austria. Si tratta di capire se i nostri vigili ne sono informati o se multeranno i disabili d’oltralpe vedendo quel contrassegno.
L’Italia non ha ancora raccolto quella indicazione. Ad una certa “pigrizia legislativa” si assommano ulteriori, per certi versi bizzarre, complicazioni.
Sul rischio che il nostro italico tagliando fosse un veicolo per la violazione della privacy si era pronunciato il Garante per la tutela dei dati personali nel lontano 19 gennaio 1999.
Le conclusioni del Garante sono molto chiare: il Legislatore dovrà provvedere a formulare un nuovo fac-simile di tagliando in cui le generalità del titolare non siano visibili; attraverso il numero di concessione, infatti, qualsiasi vigile, o altro personale autorizzato, può effettuare tutte le verifiche del caso circa la validità del permesso. Nel frattempo i Comuni potevano emanare contrassegni che rispettassero la privacy, autorizzando altresì i titolari a mascherare o cancellare i propri dati personali.
Molti hanno seguito le indicazioni del Garante, sostituendo il nome del titolare con il numero di concessione.
Forse sarebbe stato più efficace che il Garante suggerisse, allora, l’adozione del contrassegno europeo che la privacy la rispettava.
Ma la spinta verso la riservatezza non si è certo fermata a quella pronuncia. È stata ripresa dal nuovo Codice sulla Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che all’articolo 74 è ancora più perentorio: “I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno”.
Cosa significa? Che il pittogramma della persona in carrozzina deve scomparire dai contrassegni.
Che cosa farà il Legislatore in occasione della prossima modifica del Regolamento del Codice della strada?
Se aderisce alla Raccomandazione Comunitaria del 1998, vìola la previsione legislativa del Codice sulla Privacy e chiunque potrà sapere, in tutta Europa, che a bordo di quel veicolo viaggia un disabile.
Se rispetta le indicazioni del Codice sulla Privacy, nessuno (?) saprà che chi è a bordo di quel veicolo è persona disabile, ma ciò non rispetta le indicazioni del Consiglio della Comunità Europea.
Quale sarà la soluzione? Chi vivrà vedrà!