Mobilità Sommario numero 50 - 2007


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Lettere a Mobilità

immagine bustaGite scolastiche

Mio figlio quest’anno ha “partecipato” alla consueta gita scolastica, ma si è verificato il solito spiacevole inconveniente. Mentre i compagni viaggiavano festanti nel pullman, lui li seguiva in auto, la nostra auto, guidata da mia moglie.

Ritengo che questi episodi siano assai spiacevoli e segnino parecchi punti a sfavore della reale integrazione scolastica. Poi non si sa con chi prendersela, come “ingoiare questo rospo”: è colpa della scuola? È colpa della mancata disponibilità di pullman accessibili e adattati alle persone con disabilità? È colpa dell’insensibilità?

(A. P., Roma)

 

Forse è solo colpa della poca informazione. Non è affatto vero che non esistono pullman gran turismo adattati alle esigenze delle persone con disabilità. Sono ormai numerose le aziende di trasporto che contano nel loro parco veicoli almeno di un pullman con sollevatore, spazi e agganci per carrozzine e altre soluzioni per ospitare anche viaggiatori in difficoltà. Basta informarsi e prenotare per tempo.

La nostra rivista negli anni ha proposto e aggiornato un dossier sulle aziende che assicurano questi servizi e sulle tipologie di veicoli offerti.

L’indagine è ancora disponibile nel nostro sito all’indirizzo www.mobilita.com. È sufficiente inserire come parola chiave “gran turismo” per trovare l’articolo in questione.

Auto in eredità

Lo scorso anno mio padre, disabile, aveva acquistato un veicolo godendo di tutti i benefici previsti per legge. All’inizio di quest’anno mio padre purtroppo è mancato. Io sono l’unico erede, pertanto l’auto è passata a me. Mi hanno detto che l’ultima finanziaria prevede che io debba restituire tutti i benefici ottenuti da mio padre in quanto non sono ancora passati due anni dall’acquisto. È vero?

(G. P., Salsomaggiore – Parma)

 

Una premessa è indispensabile. La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 co. 37) prevede che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti”.

La norma contenuta nella Finanziaria impedisce al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo “agevolato”, di rivenderlo nell’immediato a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti.

Questa disposizione va ad aggiungersi a quella che impedisce, comunque, di ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato.

Tornando al caso esposto dal Lettore, il Legislatore non sembra far riferimento ai beni ottenuti in eredità, ma questa è solo un’interpretazione. Tale dubbio ci si augura venga chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una specifica circolare di cui si è in attesa.

Va tuttavia precisato che l’esenzione annuale dal pagamento del bollo auto decade comunque in quanto viene a mancare il requisito principale e cioè l’uso dei veicolo da parte della persona disabile.

Interdizione di minore

Il prossimo anno mia figlia, persona con una gravissima sindrome autistica, diverrà maggiorenne. Quanto tempo ci vorrà per la pratica di interdizione? Il nostro timore è che rimanga troppo tempo “scoperta” da una effettiva tutela giuridica.

(O. R., Ascoli Piceno)

 

Il nostro ordinamento ammette l’opportunità di anticipare l’avvio del procedimento di interdizione dei soggetti disabili nell’ultimo anno della loro minore età (art. 416 del Codice Civile), cioè dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.

La successiva sentenza di interdizione produrrà i suoi effetti giuridici solo dal compimento del diciottesimo anno di età della persona. Nel caso in questione è quindi possibile già avviare la pratica rivolgendosi ad un legale. Suggeriamo, per completezza, anche la lettura dell’articolo sull’amministratore di sostegno presente in questo numero di Mobilità.