

Ci si mettono anche i Comuni (pochi per ora, ma l’esempio negativo è contagioso) a complicare la vita a chi ha necessità di adattare l’abitazione. Cosa fare?

Adattare la propria abitazione a nuove esigenze di autonomia e mobilità rappresenta un’urgenza e una stretta necessità per la qualità della vita di migliaia di persone anziane o con disabilità. La normativa nazionale prevede alcuni contributi (finanziati “timidamente” e con qualche singhiozzo negli anni) proprio per queste finalità.
Qualche Regione (poche) li integra con propri interventi. Ma fermiamoci ai contribuiti nazionali. Sono previsti dalla Legge 13 del 1989 e sono regolamentati con una circolare (1669 del 22 giugno 1989, emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici). Chi deve adattare l’abitazione eliminando barriere esistenti può richiedere, prima di iniziare i lavori, un contributo al proprio Comune. Ma può insorgere, qua e là, qualche problema. Cogliamo l’occasione di un quesito giunto in redazione per denunciare un “fenomeno” segnalato da più parti.
“Ho acquistato un alloggio in un edificio con quattro appartamenti di proprietari diversi, tutti posti su uno stesso piano. L’edificio quindi ha un solo piano e non richiede ascensore, ma dal portone alla porta di casa, io, disabile, incontro una serie di gradini da superare. Vorrei installare una piccola piattaforma elevatrice per la quale ho già ottenuto l’autorizzazione del condominio. Il Comune afferma che non ho diritto di presentare domanda per il contributo della Legge 13/89 in quanto l’edificio è nuovo e a norma del DPR 503/96”.
La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, all’articolo 9 prevede che “per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti” siano concessi contributi a fondo perduto. La norma, e la successiva Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (1669/1989) fissano le modalità di erogazione di questi contributi confermando la condizione della “preesistenza” dell’edificio.
È ragionevole ritenere che la preesistenza abbia un significato specifico diverso da quello evidenziato dal Comune.
La Legge 13/1989 non prevede infatti contributi per la realizzazione di nuovi edifici o di unità abitative, ma solo per opere direttamente finalizzate al superamento di barriere architettoniche. Quel “già esistenti” precisato dal Legislatore andrebbe interpretato quindi nel senso che i contributi non possono essere concessi per intereventi di superamento di barriere architettoniche in edifici in via di realizzazione.
Depongono a favore di questa interpretazione i contenuti stessi del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – che deriva dalla Legge 13 citata – che fissa le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Rispetto alle unità abitative il Decreto obbliga alla sola adattabilità e visitabilità (delle parti comuni), ma non all’accessibilità.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Pertanto il Legislatore stesso, ipotizzando interventi (e spese successive) non può aver impedito, nel caso gli edifici siano stati realizzati dopo il 1989, l’erogazione dei relativi contributi.
Va annotato, da ultimo, che il riferimento al DPR 503/1996 è inappropriato in quanto cogente per gli edifici pubblici e non per quelli privati.
Contro queste decisioni dei Comuni (o, peggio, delle Regioni), suggeriamo – anzi, caldeggiamo – il ricorso presso il Difensore civico regionale. Non costa nulla e non è necessario farsi assistere da un legale. Fatelo!
La prima cosa da fare è richiedere (lo potete pretendere) una risposta scritta con le motivazioni del rigetto del contributo.
Il compito prioritario del Difensore civico è quello di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tenta cioè, con la mediazione e in forma persuasiva, di sanare conflitti prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa.
In tal senso interviene su casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato delle pratiche burocratiche, ma può anche stimolare gli organi di riferimento ad adottare misure e provvedimenti più vicini al cittadino e che evitino disfunzioni o abusi.
Il Difensore civico competente per i contributi derivanti dalla Legge 13/1989 è quello della regione di residenza. Ad oggi tutte le Regioni hanno attivato l’ufficio del Difensore civico.
Come già detto, per attivare il Difensore civico non è necessaria l’assistenza di un legale. Le modalità di attivazione sono disciplinate dai regolamenti degli enti locali (Regioni, Province, Comuni). Solitamente, oltre alla richiesta per iscritto, viene prevista anche l’opportunità di rivolgersi oralmente richiedendo un appuntamento.
È importante essere circostanziati nella segnalazione, riportando il riferimento alla pratica che interessa o all’abuso subìto che si intende sollevare. È necessario, in questi casi relativi alla Legge 13/1989, allegare al ricorso copia della domanda di contributi e copia della risposta negativa del Comune o della Regione. Nel testo del ricorso potete utilizzare, se pertinenti al vostro caso, le obiezioni che abbiamo proposto in questo articolo.
Il principio di azione di fondo del Difensore civico è l’imparzialità, caratteristica indispensabile per poter garantire la mediazione fra cittadino e pubblica amministrazione. Assume quindi il caso e lo analizza sotto il profilo tecnico e normativo, garantendo pure la dovuta riservatezza.
Può contattare il responsabile del procedimento (del Comune o della Regione, nel caso dei contributi ex Legge 13/1989) per avere chiarimenti e per esporre l’istanza o il problema sollevato dal cittadino.
Al termine dell’istruttoria, se la richiesta non è infondata, presenta il comportamento che il responsabile del procedimento dovrebbe assumere. Quest’ultimo, se non aderisce alle indicazioni del Difensore, dovrà motivare per iscritto il rifiuto. In ogni caso comunica al cittadino l’esito della sua azione.
Il cittadino può, a questo punto, accettare il giudizio del Difensore civico oppure rivolgersi alla giustizia amministrativa. Nel caso in cui il cittadino si rivolga alla giustizia amministrativa, l’azione del Difensore civico, se è ancora in corso, si interrompe.
Forse vale la pena di provarci!