

di Carlo Giacobini e Simonetta Amadelli
Alcune importanti novità in materia di congedi biennali retribuiti offrono l’occasione per tornare su questo argomento di grande interesse.

Una recente Sentenza della Corte Costituzionale ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari dei congedi retribuiti di due anni. Si tratta di un’agevolazione a cui Mobilità ha sempre prestato notevole attenzione con diversi articoli di approfondimento e trattando il tema nel numero speciale pubblicato lo scorso anno dedicato appunto alle agevolazioni lavorative.
Ora abbiamo l’occasione di riprendere l’argomento ripetendo alcune informazioni già consolidate e illustrando le novità.
I congedi lavorativi retribuiti di due anni sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 2000 (Legge 388/2000). Successive disposizioni ne hanno modificato le condizioni di accesso e i potenziali beneficiari. Nel 2003 (Legge 350/2003) è stata opportunamente soppressa la condizione che imponeva che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Permane invece l’altra condizione e cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Inoltre, come per l’accesso ai permessi lavorativi, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).
Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento o frequenza.
La norma originaria prevede che i beneficiari principali del periodo del congedo retribuito di due anni siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave.
L’unica eccezione ammessa è riservata ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave: in questo caso la norma originaria prevedeva che il congedo retribuito potesse essere concesso a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”.
La Corte Costituzionale è però intervenuta (Sentenza 233/2005) dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione (art. 42 del D. Lgs 151/2001) che precludeva ai fratelli o alle sorelle delle persone disabili l’accesso ai congedi nel caso in cui entrambi i genitori fossero ancora in vita. La Corte decretava che il congedo deve essere concesso, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile, anche nel caso in cui i genitori siano totalmente inabili.
Infine – ed è questa l’ultima novità – con Sentenza 158 del 18 aprile 2007, la Corte Costituzionale si è espressa ancora su un’altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell’articolo 42, su un aspetto di impatto molto superiore: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
La norma, come noto, non prevede questa opportunità: il coniuge non può fruire dei due anni di congedo retribuito e la Corte censura in modo nettissimo questa esclusione.
È quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. D’ora in poi i congedi dovranno essere concessi anche al coniuge.
In sintesi, quindi, i congedi retribuiti di due anni spettano ora a: genitori di persone con handicap grave; fratelli o sorelle conviventi con la persona con handicap grave nel caso in cui i genitori siano morti o inabili totali; coniuge di una persona con handicap grave.
Non è per ora ammessa la concessione dei due anni di congedo retribuito per nessun altro grado di parentela o affinità (ad esempio: figlio che assiste il padre disabile).
L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annui per il congedo di durata annuale. Questo importo è rivalutato annualmente: per il 2007 l’importo massimo dell’indennità è stato fissato a 41.233,26 Euro.
L’indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. In linea generale, per il calcolo dell’indennità si prende a riferimento la retribuzione percepita nell’ultimo mese prima dell’inizio del congedo, considerando anche i ratei di tredicesima. Su tali aspetti i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari.
Le indicazioni relative ai permessi lavorativi, che hanno precisato che questi non incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità, non riguardano purtroppo anche i congedi retribuiti di due anni.
La norma istitutiva non precisa nulla riguardo alla maturazione delle ferie nel corso della fruizione del congedo retribuito. L’INPDAP ha previsto con chiarezza, nella Circolare del 12 maggio 2004, n. 31, che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie salvo indicazioni più di favore dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L’INPS, da parte sua, non dà alcuna indicazione in proposito.
L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che l’indennità per il congedo venga corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva quindi del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.
Tale indicazione è ripresa sia dall’INPS (Circolare 15 marzo 2001, n. 64, punto 4) che dall’INPDAP (Circolare 10 gennaio 2002, n. 2).
Nell’indennità mensile è quindi già compresa anche la tredicesima. Il fatto che non vengano erogate tredici indennità mensili non deve quindi trarre in inganno.
L’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti, pur nel rispetto del principio fissato dalla norma.
La normativa vigente prevede esplicitamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possano usufruire dei benefici di cui all’articolo 33 della Legge 104/92, cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Per essere più espliciti: se uno dei due genitori sta fruendo del congedo retribuito di due anni, l’altro non può richiedere la fruizione dei permessi mensili di tre giorni.
In due casi per l’accesso ai congedi retribuiti vengono richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza. Il primo caso è quello in cui il figlio sia maggiorenne e non convivente con i genitori. Il secondo caso è quello in cui i congedi vengano richiesti dai fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali.
In entrambi i casi, il lavoratore deve dimostrare di assicurare l’assistenza in via esclusiva e continuativa, cioè che non vi siano altri familiari conviventi in grado di assicurare l’assistenza e che questa non sia occasionale o sporadica.