Mobilità Sommario numero 52 - 2007


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Salute

Vai dal medico… se ci riesci!

di Carlo Giacobini

Gli studi dei medici di famiglia devono essere accessibili? Da un punto di vista morale, di immagine e di deontologia professionale, non c’è dubbio. Ma la situazione è piuttosto intricata.

controllo della pressione

Andare dal medico, dal proprio medico di fiducia, tutelare la propria salute: è quasi superfluo dire che si tratta di uno di quei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione. Ma se lo studio medico è reso inaccessibile da una serie di barriere architettoniche quel diritto non è più pienamente accessibile.

Qual è la situazione in Italia? Mancano dati certi su quanti siano gli ambulatori di medici di famiglia, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (qualche decina di migliaia), effettivamente accessibili. Ma poi, quegli studi, devono essere effettivamente accessibili a tutti? Perché ne esistono ancora di preclusi alle persone con disabilità?

Tentiamo di fare chiarezza partendo da una lettera circostanziata di un nostro Lettore.

Paziente disabile

“Sono un malato di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e mi trovo in carrozzina dal marzo 2005. Il mio medico di famiglia ha uno studio con cinque gradini per cui mi è impossibile l’accesso. Nel mio paese, Mestrino (Padova), degli altri sei medici convenzionati nessuno è provvisto di ascensori, scale mobili o rampe per l’accesso da parte di persone con disabilità”.

Nel marzo 2006 il nostro Lettore ha chiesto chiarimenti all’ASL di competenza affinché obbligasse tali studi ad attrezzarsi per ricevere pazienti in carrozzina. Ma il responsabile del Distretto gli ha replicato per riscritto che “gli studi medici anche se convenzionati sono considerati privati e pertanto non devono sottostare a nessun vincolo per quanto riguarda le barriere architettoniche”. Affermazione, questa, priva di qualsiasi fondamento normativo che il responsabile dovrebbe ben conoscere. Poi vedremo perché.

Dal difensore civico

Il nostro si è allora rivolto al difensore civico provinciale esponendo il problema. Il difensore civico ha scritto al presidente dell’ASL provinciale ribadendo che “i predetti studi proprio per la funzione ed il rapporto che hanno con la sanità pubblica, non sono propriamente luoghi privati e che pertanto, in base al DPR 503/1996, devono essere esenti da barriere che possono impedirne un agevole accesso ai cittadini diversamente abili. Pertanto si auspica una presa di posizione più netta da parte dell’ULSS 16 sulla questione”.

L’Azienda ULSS 16 di Padova risponde: “L’abbattimento delle barriere architettoniche è di competenza del Comune”.

Il difensore civico invia una lettera al sindaco di Mestrino: ritiene doveroso segnalare che “al fine di favorire l’accesso negli edifici pubblici alle persone disabili, l’articolo 24 della Legge 104/1992 prevede l’adeguamento dei detti siti alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e in modo specifico conferisce al sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e abitabilità, la responsabilità delle verifiche sulle opere svolte e prevede che tutte le opere pubbliche e private aperte al pubblico siano dichiarate inabitabili o inagibili se presentano difficoltà tali da rendere impossibile l’accesso da parte di persone handicappate”.

Scambi epistolari

Dopo una fitta corrispondenza tra il sindaco ed il difensore civico emerge che si dovrà “attendere la modifica delle Nta [Norme tecniche di attuazione, NdR] del Piano regolatore al fine di poter ottenere anche con l’accordo dell’ULS gli strumenti tecnici e giuridici per imporre a tutti i medici di famiglia presenti nel territorio l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Vediamo ora come stanno realmente le cose.

La normativa sull’accessibilità

Gli studi medici sono pubblici o privati aperti al pubblico? Sotto il profilo normativo è irrilevante.

Il Decreto Ministeriale 236/1989 si riferisce agli edifici privati e afferma in modo netto che devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive (articolo 3, comma 3, lettera b).

Da parte sua il Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 afferma con altrettanta chiarezza: “Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Lo studio medico, qualsiasi studio medico, è – per definizione, attività, vocazione – aperto al pubblico. Ecco perché l’affermazione del responsabile del Distretto è assolutamente infondata.

Le disposizioni del Decreto 236 sono vigenti dal 1989, cioè per gli edifici realizzati dopo quella data, mentre le indicazioni del DPR 503 valgono a partire dal 1996.

Vale la pena di ricordare che lo studio deve essere reso accessibile anche nel caso intervengano ristrutturazioni o cambi di destinazione d’uso.

Tutto ciò, fissato da una norma nazionale, è vigente al di là dei piani regolatori e delle loro norme tecniche di attuazione. La verifica e il controllo sul rispetto di tali normative sono di competenza del Comune in cui è sito l’immobile. Quindi: il Comune, nel caso di nuova edificazione, di ristrutturazione o di cambio di destinazione d’uso, deve pretendere che siano rispettati i requisiti dell’accessibilità.

L’altra faccia della medaglia

La questione però è tutt’altro che risolta, poiché sin qui ci siamo riferiti alle competenze dei Comuni e riferendoci a tutti gli studi medici (nuovi, ristrutturati o in cambio di destinazione d’uso), non solo quelli convenzionati.

Veniamo ora ai medici di famiglia, cioè a quei medici che esercitano la loro professione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un vero e proprio accordo (il riferimento è il DPR 270/2000 e l’ultimo Contratto Collettivo è del 2005) stipulato fra il Ministero della Salute e le organizzazioni di categoria (la più rappresentativa è la FIMMG, Federazione Italiana Medici Medicina Generale).

Fra gli aspetti disciplinati c’è anche quello dell’idoneità dello studio medico. I requisiti sono fissati dall’articolo 36 dell’ultimo accordo (quello del 2005, in fase di rinnovo). Senza quei requisiti dello studio il medico non potrebbe accedere alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi non potrebbe avere pazienti se non in regime privato.

I requisiti dello studio

Vediamo che dice quell’articolo: lo studio del medico di assistenza primaria “è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite”.

Pertanto lo studio è sicuramente uno spazio aperto al pubblico. Inoltre persegue le finalità del Servizio Sanitario Nazionale fra cui c’è sicuramente la tutela e l’attenzione per i soggetti più deboli. Questo dovrebbe essere un elemento più che sufficiente per qualsiasi Azienda USL per impedire l’apertura di studi medici non accessibili.

L’articolo prosegue: “Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture”.

Come si potrà notare – e non è un caso – non esiste alcun riferimento esplicito e forte rispetto alla eliminazione delle barriere architettoniche e all’accessibilità. Lo Stato ha stipulato un accordo (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) “scordando” completamente altre disposizioni che tutelano l’integrazione, l’autonomia personale, l’accessibilità ai servizi.

Il controllo

Chi verifica l’idoneità dello studio medico è proprio l’Azienda Usl. Lo dice l’articolo 35 dell’accordo nazionale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta apertura dello studio l’Azienda procede alla verifica dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell’incarico. Nel caso in cui l’Azienda Usl non effettui la verifica entro 15 giorni, l’idoneità si intende accettata con la formula del silenzio-assenso (!!!). In molte realtà vige il silenzio-assenso…

Quand’anche i controlli vengano effettuati, alcune Aziende Usl hanno timore a contestare l’idoneità di uno studio medico, impedendo l’attivazione di nuove convenzioni, in assenza di un esplicito riferimento nell’accordo nazionale.

Altre Aziende (ancora troppo poche), al contrario, applicano la normativa vigente nella sua completezza e partendo dal corretto presupposto che lo studio medico è sede di attività aperte al pubblico, per di più attività sanitarie e convenzionate. I locali, quindi, devono garantire l’accessibilità al di là di quanto esplicitamente evidenziato nell’accordo nazionale con i medici di famiglia.

A domicilio

Abbiamo fornito gli elementi per comprendere perché vi siano ancora studi medici inaccessibili alle persone in sedia a ruote o con gravi difficoltà di deambulazione. Un’ultima annotazione: a quella contraddizione – alcuni pazienti non possono essere curati negli ambulatori medici – viene fornita una “giustificazione” che oltre che discutibile è assai poco pubblicizzata forse perché troppo impegnativa per alcuni medici.

Una giustificazione (o opportunità) che è tutt’altro che nota alla maggioranza dei pazienti italiani.

Nell’accordo nazionale del 2005 uno specifico allegato (Allegato G) prevede “l’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei soggetti non ambulabili”.

Fra i “non ambulabili” sono contemplati, fra gli altri: persone con impossibilità permanente a deambulare; persone con impossibilità ad essere trasportate in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi; paraplegici e tetraplegici.

Attenzione, però: l’assistenza a domicilio deve essere richiesta, programmata e autorizzata dall’Azienda Usl sulla base di specifiche documentazioni, relazioni, situazioni sanitarie e assistenziali.

È chiaro quindi che questa opportunità non riguarda certo tutti i pazienti con disabilità motoria che abbiano necessità, magari occasionale ed estemporanea, di rivolgersi al medico.

L’assistenza domiciliare programmata, al pari dell’assistenza domiciliare integrata (che prevede il coinvolgimento anche di altre professionalità sanitarie), non è certo stata ipotizzata per risolvere i problemi di accessibilità di alcuni studi medici, ma ha finalità ben più elevate e complesse.

Ci auguriamo che il nuovo accordo nazionale, in discussione in questi mesi, faccia propria, esplicitandola, questa indicazione di civiltà: gli studi dei medici devono essere accessibili, altrimenti nessuna convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel frattempo le Aziende Usl abbiano il corretto e giustificato coraggio di effettuare i controlli sugli studi medici in via di convenzione, ricordando che non esistono cittadini di serie B.