Mobilità Sommario numero 54 - 2007


Visita anche :

superando.it

HandyLex

Inclusione

Farmaci a scuola

di Salvatore Nocera

La somministrazione di farmaci agli alunni nelle scuole è una questione purtroppo non disciplinata da una specifica normativa di riferimento. Ma alcune soluzioni ci sono.

Iniezione nel braccio

Prima dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le scuole potevano contare sulla presenza di un medico e problemi quali la somministrazione di farmaci agli alunni venivano risolti agevolmente.

A causa del progressivo contenimento della spesa pubblica, le scuole non hanno più avuto un medico proprio. Su questo aspetto le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari da anni richiedono un intervento normativo che opportunamente regolamenti la somministrazione dei farmaci agli alunni con o senza disabilità.

È un problema particolarmente delicato poiché spesso si tratta di assumere un farmaco connesso ad una terapia che non può essere interrotta.

I casi sono i più disparati: una pastiglia da prendere ad intervalli regolari di tempo, gocce per un malore a cui l’alunno va soggetto, iniezioni intramuscolari o subcutanee. Sono operazioni che normalmente vengono praticate a casa dagli stessi familiari. Non è richiesta, infatti, una particolare professionalità sanitaria ed è sufficiente una indicazione del medico curante.

Ma di fronte a queste necessità è possibile impedire all’alunno la frequenza scolastica solo perché manca una persona che possa compiere un atto che non richiede alcuna specializzazione sanitaria?

Sarebbe assurdo, com’è altrettanto insostenibile pretendere che sia un familiare a recarsi a scuola, magari anche ad intervalli precisi di orario.

Di fronte all’immobilismo normativo l’insofferenza dei diretti interessati aumenta assumendo risvolti giudiziari: alcuni genitori si sono rivolti alla Magistratura perché sia tutelato il diritto allo studio e alla salute dei propri figli.

La giurisprudenza

Dal giudice, dunque! Un caso interessante riguarda la richiesta da parte di una coppia di genitori al Tribunale di Roma di un provvedimento di urgenza perché l’Azienda Usl assicurasse la presenza di un infermiere a scuola per l’eventuale insorgenza di una crisi allergica del proprio figlio. La Azienda Usl aveva risposto proponendo il trasferimento dell’alunno in una scuola speciale del suo presidio sanitario. Il Tribunale, con Sentenza n. 2779/02, ha però rigettato queste argomentazioni, dichiarando che per gli alunni con disabilità esiste ormai una sola modalità di fruizione del diritto allo studio: quello dell’integrazione nelle scuole comuni.

L’Azienda Usl ha dovuto quindi assegnare all’alunno un infermiere per l’intero orario scolastico. Si tratta di una soluzione economicamente onerosa, ma il diritto alla salute e allo studio sono costituzionalmente garantiti.

Per evitare situazioni così traumatiche, nel tempo inizia a farsi strada l’ipotesi di elaborare “intese” tra l’Amministrazione scolastica, le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti locali per fornire una regolamentazione concordata e sostenibile.

Le intese

Vediamo allora alcune intese già attivate.

L’intesa stipulata a Bologna il 10 Settembre 2001 prevedeva uno schema organizzativo semplice tanto da diventare un modello per successive esperienze. La famiglia richiede al Dirigente scolastico la somministrazione di un certo farmaco e allega la prescrizione delle modalità di somministrazione formulata dall’Azienda Usl.

È previsto un breve corso di formazione per il personale scolastico che somministrerà il farmaco, come anche la possibilità che sia lo studente stesso ad assumere autonomamente il farmaco, nei casi indicati nella prescrizione e se maggiore di 14 anni. Aspetto fondamentale, infine, è che la somministrazione non deve richiedere una professionalità tecnica, riservata al solo personale sanitario.

L’intesa stipulata a Milano nel settembre del 2004 (fra Azienda Usl e Centro Servizi Amministrativi, cioè l’ex Provveditorato allo Studio) riprende sostanzialmente quella di Bologna, differenziandosi per due soli aspetti: l’età degli alunni autorizzati all’auto-somministrazione dei farmaci si riduce a 12 anni e la durata di efficacia dell’intesa si estende a cinque anni dalla data della sottoscrizione prima di una sua revisione.

La diffusione delle intese dimostra quanto le modalità di somministrazione si fossero rivelate non solo opportune, ma anche prive di complicazioni. E i risultati positivi hanno rafforzato le istanze delle associazioni sul Legislatore affinché venisse emanato un provvedimento di carattere generale.

Le raccomandazioni interministeriali

Grazie a queste pressioni, i Ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno pubblicato il 25 novembre 2005 il documento “Raccomandazioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Non si tratta di un atto impositivo, ma di una formulazione di importanti raccomandazioni i cui destinatari non sono i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ma i Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta, il Ministero della Salute, l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e l’UPI (Unione Province Italiane).

L’articolo 4 di queste raccomandazioni prevede che il Dirigente scolastico possa individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Può procedere solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell’Azienda Usl.

Nel caso in cui né i genitori né un membro del personale scolastico si rendano disponibili, il Dirigente scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (Asl, Comune) o ad enti ed associazioni di volontariato e con finalità non lucrative con le quali stipulare accordi per la somministrazione dei farmaci, sempre alle condizioni sopra indicate.

Se il Comune non è in grado di fornire personale preparato, deve rivolgersi all’Azienda Usl, che è tenuta in questi casi a garantire l’assistenza sanitaria a scuola, secondo quanto affermato in alcune sentenze dei tribunali.

È importante soffermarsi sulla possibilità di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni non lucrative, elemento che mette in luce come ormai il nostro sistema giuridico abbia superato la vecchia logica del monopolio degli enti pubblici nell’erogazione di servizi, anche sanitari.

Il secondo articolo delle raccomandazioni evidenzia in modo inequivocabile come debba trattarsi di interventi che non richiedano “il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore”.

Infine, l’articolo 5 stabilisce che i casi di emergenza restano di competenza dell’Azienda Usl. Come esempio, si pensi ad una crisi epilettica grave ed improvvisa, per la quale deve essere un tecnico sanitario a decidere quale farmaco somministrare e in quale misura, o il caso di una terapia che richiede l’effettuazione di iniezioni endovena.

Gli obblighi

Sulla base di queste raccomandazioni, che comunque non impongono disposizioni formali e vincolanti, i due Ministeri hanno offerto ai Dirigenti scolastici alcuni suggerimenti per favorire il rispetto della sicurezza per gli alunni nella scuola, il rispetto dell’autonomia scolastica e l’applicazione di alcuni “livelli essenziali” delle prestazioni scolastiche, come si legge nelle premesse del documento.

Alcuni Dirigenti scolastici hanno osservato che, a seguito dell’autonomia scolastica di cui al Decreto Presidenziale n. 275/99, il Ministero dell’Istruzione accumula sulle loro spalle crescenti responsabilità senza fornire sufficienti mezzi.

È da notare che i Dirigenti possono comunque ritenersi sufficientemente tutelati, facendo riferimento alle raccomandazioni e stipulando appositi accordi previsti nel documento interministeriale con gli enti pubblici e con le organizzazioni non lucrative.

È da tenere presente infine che le intese già stipulate e quelle da stipulare mantengono una loro validità, indipendentemente dalle raccomandazioni interministeriali: si è già detto infatti che l’atto interministeriale non ha alcuna forza cogente, non essendo un atto amministrativo vincolante.

Le intese sono invece un “atto patrizio” sottoscritto da diverse parti che si impegnano reciprocamente a tenere determinati comportamenti. Alle parti viene in questo senso imposto l’obbligo di rispettare gli accordi sottoscritti: le raccomandazioni, lungi dall’eliminare l’efficacia delle intese già esistenti, le rafforzano, stimolandone la diffusione in tutto il territorio nazionale.