Mobilità Sommario numero 54 - 2007


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Lettere a Mobilità

immagine bustaINPS? INPDAP? Chi comanda?

Sono un insegnante di un istituto superiore pubblico. Ho un figlio disabile e ho richiesto al mio dirigente scolastico la concessione dei tre giorni mensili di permesso previsti dalla Legge 104/1992. Questi, nel motivare il rifiuto a questo beneficio, ha citato un serie di circolari e disposizioni INPS. Ho fatto notare che i dipendenti della scuola non sono assicurati con l’INPS, al pari di molti altri dipendenti pubblici. La mia osservazione non ha sortito effetto. Voi che ne pensate?

(S. A., Padova)

 

Con tutto il rispetto per i bravi dirigenti scolastici, ci troviamo costretti a sottolineare che segnalazioni come quella del Lettore sono piuttosto frequenti. È altrettanto vero che l’INPDAP, l’istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, non è così preciso, tempestivo e dettagliato come l’INPS nell’impartire indicazioni relative alle agevolazioni lavorative riservate ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave.

Va tuttavia precisato, e con estrema certezza, che le disposizioni dell’INPS non trovano applicazione nei rapporti di lavoro che prevedono la copertura previdenziale di altri istituti: le circolari INPS non sono assolutamente applicabili nel comparto scuola, come pure in quello della sanità pubblica, o degli enti locali.

Pertanto qualsiasi lavoratore assicurato INPDAP che si veda negare un beneficio in forza di una disposizione dell’INPS può ricorrere ad un giudice con buone speranze di vedere soccombere il datore di lavoro. Consigliamo in questi casi di appoggiarsi preventivamente ad un patronato sindacale.

Parcheggio in zona blu

Di recente, trovando occupate tutte le aree riservate ai disabili, ho parcheggiato in un posto delimitato da linea blu, cioè di quelli a pagamento, esponendo il mio contrassegno (valido!) in modo ben visibile. Al mio ritorno ho trovato una contravvenzione elevata da uno dei tanti ausiliari del traffico. Mi sono rivolto alla Polizia Municipale: mi è stato consigliato di far ricorso, ma mi è anche stato anticipato che il Comune non prevede alcuna esenzione per chi, come me, è titolare di “contrassegno invalidi”. In questi giorni sto presentando ricorso. Come finirà?

(Lettera firmata)

 

Ne abbiamo già parlato nelle colonne di questa rivista, ma data la lunghezza della nostra penisola, vale la pena di ripetersi.

Su questo aspetto la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellata da un’associazione di persone disabili, ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot. n. 107) in cui ha affrontato, con chiarezza e una volta per tutte, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio di persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Innanzitutto viene sottolineato che il Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli Enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade e attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica.

Questo significa che le indicazioni di quella nota sono cogenti anche per i Comuni sulle strade di loro competenza e a quelle istruzioni si debbono attenere.

I Comuni pertanto si devono adeguare: il parcheggio in zona blu non va fatto pagare agli invalidi.

Cambio di destinazione d’uso e barriere

Il rispetto delle norme “anti-barriere” deve essere esteso a tutti i cambi di destinazione d’uso, indipendentemente dall’effettuazione di opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione? Il caso che mi interessa riguarda il cambio di destinazione d’uso da appartamento privato ad attività commerciale aperta al pubblico. Quali sono le eventuali sanzioni in caso di violazione delle norme vigenti?

(P. B., Roma)

 

Il sesto comma dell’articolo 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recita testualmente: “La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile”.

Questo significa che quando viene chiesta la modifica della destinazione d’uso – e il cambio è assolutamente ovvio nel caso segnalato – deve essere allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Questo indipendentemente dagli eventuali interventi di manutenzione.

Lo spirito infatti è che gli edifici aperti al pubblico dopo l’entrata in vigore della norma citata rispettino la normativa vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

È da ritenersi che le sanzioni debbano essere le medesime previste dall’articolo 24, comma 7, della Legge 104/1992 e cioè il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono punibili con una ammenda “da lire 10 milioni a lire 50 milioni” e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. E anche se nel frattempo la lira è stata soppiantata dall’euro, la norma rimane valida.

Pedana e manutenzione

Ho installato una pedana elevatrice a casa per poter superare una rampa di scale. Per essere certo di non avere brutte sorprese, ho sottoscritto un contratto di manutenzione con la ditta installatrice. La spesa relativa al contratto, che si aggirerà sui 500 euro l’anno, posso in qualche modo recuperarla?

(O. E., Castelfidardo, Ancona)

 

Riteniamo che il costo del contratto di manutenzione possa essere detratto, al 19% della spesa sostenuta, al momento della presentazione della denuncia annuale dei redditi. Su tale opportunità è piuttosto chiara la Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 2000, n. 95/E, che al punto 1.1.2 prevede testualmente: “Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Parcheggi e disabilità intellettiva

Siamo un gruppo di associazioni di genitori di persone con disabilità intellettiva o psichica. Stiamo intraprendendo un’azione di pressione nei confronti del nostro Comune affinché il contrassegno invalidi sia concesso anche alle persone con disabilità intellettiva o psichica.

Siamo convinti che l’interpretazione delle Amministrazioni locali dell’art. 381 del DPR 495/92 è lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto non tiene conto della minorata capacità di deambulare del disabile mentale, forse in grado di compiere un breve tragitto a piedi ma sicuramente non in grado di prevedere e programmare lo spostamento senza la supervisione di un accompagnatore. La vostra rivista si è più volte occupata, in modo preciso ed autorevole, della mobilità: cosa pensate della nostra proposta?

(Lettera firmata)

 

Le disposizioni dell’articolo 381 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/92) sono chiare: il contrassegno invalidi spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Peraltro il beneficio è stato esteso ai non vedenti da norme successive.

Va detto subito che il Comune non ha competenza nell’estendere i beneficiari di un contrassegno che ha validità su tutto il territorio nazionale e non solo in quello municipale. Pertanto se azione di pressione ci deve essere, sia a livello nazionale, visto anche che Codice e Regolamento sono in via di revisione.

Non siamo certo contrari a misure che possano favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità, indipendentemente dalla natura delle loro menomazioni.

Ci sentiamo però di rimarcare la necessità di risolvere, contestualmente, una serie di problemi che riguardano proprio il contrassegno invalidi. Tanto per elencarne alcuni: gestione del ritiro immediato dei contrassegni non più validi, applicazione rigorosa delle sanzioni previste per chi occupa i parcheggi riservati (la sensibilizzazione non basta, la decurtazione prevista di due punti dalla patente è più dissuasiva: lo si scriva nei cartelli di segnalazione), informatizzazione e digitalizzazione dei pass per evitare multe e contravvenzioni nelle aree urbane a traffico limitato, ampliamento del numero dei parcheggi riservati.

Se non si affrontano con decisione questi “snodi”, i nuovi potenziali beneficiari del contrassegno entreranno solo nel novero dei disabili che vagolano per i centri urbani nell’impossibile ricerca di un parcheggio riservato libero.

Detrazione per il coniuge a carico

Mia moglie è disabile ed è a mio carico fiscale. So che per i parenti conviventi a carico è possibile aumentare la detrazione forfetaria nel caso siano disabili. Il CAAF afferma il contrario. Pur mancando ancora diversi mesi alla denuncia dei redditi vorrei capirci qualcosa di più.

(G. H., Firenze)

 

Per il coniuge a carico non si ha diritto a maggiorazioni della detrazione per carichi di famiglia nel caso questi sia disabile. Ma andiamo per ordine: la Finanziaria per il 2007 ha riformulato la modalità di detrazione per carichi di famiglia, detrazione che è comunque calibrata sui diversi livelli di reddito. La detrazione massima prevista viene infatti ridotta (con una formula specifica) a seconda del reddito del contribuente.

La maggiorazione in presenza di una disabilità spetta solo nel caso dei figli. Si ricorderà che viene riconosciuta una detrazione massima di 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Questi importi sono aumentati di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Nulla di simile è previsto per gli altri familiari a carico.

Cointestazione del veicolo

Sono il nipote di una persona con grave disabilità che ha diritto alle agevolazioni sui veicoli. Si tratta di mia nonna che vive nel mio nucleo familiare. Avevamo intenzione di cointestare a me e a lei l’auto che acquisteremo in modo da poter sfruttare la classe di merito che ho maturato con la mia assicurazione. La concessionaria che abbiamo contattato insiste a dire che non è possibile perché mia nonna ha un reddito proprio e non è a mio carico. Come è possibile risolvere il problema, salvo cambiare concessionario?

(A. T., Venezia)

 

Cambiare concessionario non serve. L’Agenzia delle Entrate è stata piuttosto chiara nella sua Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007.

Ha precisato, in modo netto, che non è ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono “essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo”. L’intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

Congedi non retribuiti

Sono la sorella di una persona di 20 anni con un grave tetraplegia a seguito di un recente incidente stradale. Ci convivo assieme ai due genitori.

Attualmente lavoro presso un datore di lavoro privato e vorrei chiedere i due anni di congedo per poter seguire meglio mio fratello. Leggendo la normativa di riferimento mi sembra di capire che nel mio caso non ho diritto ai due anni di congedo retribuito ma solo a quello, pur della stessa durata, ma non retribuito. Posso richiedere questo congedo? 

(M. S., Grosseto)

 

Il congedo cui si riferisce la Lettrice è stato disciplinato dal Decreto Ministeriale 278/2000. Viene concesso per gravi motivi familiari. Questi devono riguardare: i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; i componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto).

Per gravi motivi si intendono le situazioni derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale o che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Infine le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori.

La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta e va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.

Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il dipendente, inoltre, può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all’azienda.

Invalidi e canone RAI

Ho sentito dire che gli invalidi sono esonerati dal pagamento del canone RAI. Mio figlio, disabile grave, è in possesso di tutte le certificazioni del caso. Come posso richiedere questa agevolazione?

(U. M., Genova)

 

Si tratta di una delle tante leggende metropolitane che riguardano “fanta-benefici” per le persone con disabilità. In questo caso la leggenda ha qualche fondamento storico. In effetti questo esonero esisteva fino a tutto il 1973, ma è stato abrogato a partire dal primo gennaio del 1974 (per la precisione dall’art. 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 601). Gli ultimi programmi gratis sono stati, quindi, 90° Minuto condotto da Maurizio Barendson e Paolo Valenti, e il Festival di Sanremo vinto da Peppino Di Capri (“Un grande amore e niente più”).